Ristrutturazioni edilizie, semplificazioni burocratiche e detraibilità
Il D.lgs. 222/2016 (“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività
e procedimenti”) e il D.M. 2 marzo 2018 (“Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di edilizia libera”) hanno “degradato” alcuni di interventi di ristrutturazione, classificati prima come manutenzione straordinaria, quindi detraibili dall’imposta secondo la normativa sul recupero del patrimonio edilizio, a opere di manutenzione ordinaria, in un’ottica di semplificazione burocratica: si tratta degli interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura).
Il declassamento è stato oggetto del quesito di un contribuente il quale, prima di effettuare i pagamenti con il bonifico, chiede se queste opere restano comunque fiscalmente detraibili: a suo avviso, pur essendo stati declassati ad edilizia libera, mantengono in ogni caso le originarie caratteristiche tecnico-economiche, per cui le spese relative possono essere detratte come avveniva prima dei due decreti citati e recepiti anche dalle Regioni, che hanno soltanto una valenza di semplificazione burocratica.
La normativa vigente
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito con l’interpello n. 383 del 16 settembre 2019, ricordando preliminarmente che è l’art. 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR) a fissare le regole per la detrazione dall’IRPEF delle spese sostenute, tra l’altro, per la realizzazione di determinati interventi edilizi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze: si tratta, nello specifico, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia..
Il Testo Unico dell’edilizia
L’ambito applicativo delle norme in questione è stato affrontato in numerosi documenti di prassi dall’Agenzia delle entrate, nei quali è stato chiarito, tra l’altro, che alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del DPR 380/2001 (il Testo Unico dell’edilizia), è necessario analizzare le varie definizioni nello stesso contenute per poter specificare la diversa portata di ciascuna categoria di intervento. Per queste ragioni la circolare 57/E del 1998 riporta la nozione di ogni categoria di intervento detraibile con un elenco esemplificativo dei lavori ammissibili.
Ed è proprio in merito alla distinzione tra gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, che la circolare 57/E, riportando le norme di riferimento, ha chiarito che:
– ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del DPR 380/2001, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Da questa definizione si ricava che gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici e tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con finiture e materiali analoghi a quelli esistenti. La peculiarità della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente. La circolare ricomprende nella manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e tra gli altri, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso;
– ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso. La manutenzione straordinaria si riferisce a interventi di natura edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza e adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso. La categoria di intervento, quindi, corrisponde al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente. Sempre la circolare 57/E riporta come esempi di interventi di manutenzione straordinaria quelli di sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso.
I lavori in edilizia libera e il Glossario unico
L’Agenzia ritiene che i chiarimenti forniti con la citata circolare sono da ritenere confermati anche alla luce delle modifiche introdotte con il D.lgs. 222/2016 (citato dal contribuente), che ha effettuato, tra l’altro, un riordino complessivo dei titoli e degli atti necessari per legittimare gli interventi edilizi, prevedendo inoltre un’estensione della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.
Nel descrivere i regimi abilitativi previsti in caso di realizzazione di interventi edilizi il citato decreto 222 – anche modificando alcune disposizioni del DPR 380 – inserisce un distinguo tra gli interventi realizzabili in edilizia libera senza alcun titolo abilitativo e interventi in attività libera realizzabili, invece, dopo una comunicazione asseverata di inizio lavori (Cila).
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha poi emanato il decreto 2 marzo 2018, attuativo dell’art. 1, comma 2, del citato D.lgs. 222 del 2016, al quale è allegato il Glossario unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera, che nell’apposita colonna denominata “categoria di intervento” inserisce tra le opere di manutenzione ordinaria, tra le altre, quelle di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, il rinnovamento e la sostituzione dell’impianto igienico e idro–sanitario, la realizzazione di tratti di rete fognaria, la realizzazione di comignoli e canne fumarie, la sostituzione di serramenti e infissi esterni, la sostituzione di ascensori o parti dello stesso, ecc.
Nella Risposta 383/2019 l’Agenzia scrive che, visto che le modifiche introdotte dal decreto 222/2016 non hanno interessato le definizioni degli interventi edilizi dell’art. 3, DPR 380, al quale rinvia il citato art. 16-bis del TUIR, dette modifiche non producono alcun effetto effetti ai fini delle detrazioni IRPEF.
La detraibilità
In riferimento al quesito precisa, dunque, che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra quelli di manutenzione straordinaria detraibili.
Riguardo agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, genericamente indicati nell’istanza di interpello, fa presente che se questi interventi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le spese relative sono detraibili in quanto, come ribadito anche nella circolare 13/E del 2019, gli interventi che singolarmente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria, se essenziali per completare l’intervento edilizio nel suo insieme “sono assorbiti nella categoria superiore”.