DIRITTO

Ristrutturazioni edilizie: modalità di pagamento e obbligo della ritenuta d’acconto

Un’associazione, nella persona del legale rappresentante, comunica di essere un ente non lucrativo che svolge, tra l’altro, l’attività istituzionale di rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli istituti di pagamento, figura introdotta dal D.Lgs. n. 11/2010, attuativo della Direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento nel mercato unico. Dopo aver premesso che gli istituti di pagamento sono imprese finanziarie non bancarie ammesse, sulla base di un procedimento di autorizzazione gestito dalla Banca d’Italia, a offrire servizi di pagamento nell’ambito del mercato unico, richiama la definizione di “istituti di pagamento” contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera h-sexies del TUB (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e quella di “servizi di pagamento” di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010. Quest’ultima definizione, secondo quanto rappresentato dall’istante, non fa alcuna distinzione basata sul fatto che l’attività sia prestata da istituti di pagamento, banche o Poste Italiane e si riferisce, tra gli altri, a servizi inerenti la gestione di un conto di pagamento (compresi il versamento di contanti e l’apertura di una linea di credito) ed a servizi concernenti l’esecuzione di pagamenti tra cui l’esecuzione di bonifici, anche sulla base di ordini permanenti. Riguardo a quest’ultimo mezzo di pagamento, l’istante evidenzia che in base alla normativa vigente – innovata con il Regolamento Ue n. 260/2012), tutti i prestatori di servizi di pagamento del mercato unico sono tenuti (dal 1° febbraio 2014) a utilizzare gli strumenti di pagamento europei, tra i quali il “bonifico Sepa” (Single Euro Payments Area). Secondo l’istante, pertanto, non esiste più una pluralità di strumenti di pagamento nazionali ma solo il bonifico disciplinato dal Regolamento n. 260/2012. Il formato Sepa prevede la compilazione, da parte dell’ordinante, di specifici campi per la descrizione di una serie di informazioni e dati utili al riscontro dei pagamenti ricevuti da parte del beneficiario, campi che riguardano: il nominativo dell’ordinante e del beneficiario, il codice identificativo (codice fiscale o partita IVA) dell’ordinante e del beneficiario, le informazioni che l’ordinante intende comunicare al beneficiario, ossia la causale del trasferimento e l’eventuale nominativo e codice identificativo del soggetto per conto (o a favore) del quale è stato effettuato il pagamento, quando sono diversi dall’ordinante e dal beneficiario. L’associazione precisa che la citata normativa mira a obiettivi di maggiore concorrenzialità nel mercato europeo dei servizi di pagamento, da un lato mediante l’introduzione della figura degli istituti di pagamento – che, autorizzati dall’autorità creditizia, possono svolgere attività di prestazione di servizi di pagamento pur senza avere lo status di impresa bancaria – e dall’altro mediante l’adozione di standard di servizio unici a livello europeo, idonei a rendere completa ed effettiva la concorrenza tra gli operatori autorizzati.

L’istante richiama poi la disciplina delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, quella per la riqualificazione energetica degli edifici e la relativa normativa di attuazione: riguardo a quest’ultima, cita il D.M. n. 41/1998, che subordina la fruizione del beneficio all’effettuazione del pagamento mediante bonifico bancario e impone degli obblighi di trasmissione dei relativi bonifici all’Agenzia delle entrate. Inoltre richiama: a) l’art. 25 del DL n. 78/2010, che ha introdotto l’obbligo, dal 1° luglio 2010, per banche e Poste Italiane S.p.A. di operare una ritenuta d’acconto pari all’8% dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti; b) il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30/6/2010, che ha precisato che banche e Poste Italiane che ricevono i bonifici sono i soggetti tenuti a operare tale ritenuta all’atto dell’accredito dei pagamenti.

Alla luce di quanto premesso, l’associazione chiede: 1) se gli istituti di pagamento possono garantire ai propri clienti la fruizione dei citati incentivi fiscali “laddove gli stessi impieghino i servizi di bonifico connessi a un conto di pagamento acceso presso un istituto di pagamento”; 2) se, nel caso in cui un istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali, lo stesso sia o meno obbligato a effettuare la ritenuta che la legge impone all’intermediario.

Con una specifica memoria (prot. 39353/2016) trasmessa il 15/3/2016, evidenzia inoltre la facoltà attribuita agli istituti di pagamento iscritti all’albo di cui all’art. 114-septies del TUB, di svolgere il servizio di accoglimento e rendicontazione delle deleghe di pagamento F24 (“servizio F24”) conferite con modalità telematiche, mediante adesione alla convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate. Secondo l’associazione tali dati costituirebbero ulteriore conferma della parificazione degli istituti rappresentati agli altri prestatori di servizi di pagamento anche ai fini dell’effettuazione di transazioni relative agli interventi fiscalmente agevolati.

 

La soluzione secondo l’istante

L’associazione ritiene che i benefici fiscali per ristrutturazioni siano applicabili anche a coloro che impiegano come modalità di pagamento un bonifico tratto da – o accreditato su – un conto acceso presso un istituto di pagamento; in maniera speculare, nel caso in cui l’ordine di accredito di un bonifico agevolato perviene a un istituto di pagamento, questo dovrà assumere l’obbligo, quale sostituto d’imposta, di effettuare la ritenuta. A sostegno di tale soluzione si citano la circolare n. 24/E del 2004 con la quale, a fronte di una normativa che faceva riferimento al solo bonifico bancario, si è ammessa la possibilità di utilizzare un bonifico postale e le risoluzioni n. 300/E e n. 353/E del 2008, che hanno riconosciuto l’applicabilità della detrazione anche al caso di spese pagate mediante bonifico bancario/postale online. Con questi documenti di prassi l’Amministrazione finanziaria avrebbe approvato un’interpretazione rispondente alle finalità dell’agevolazione, in modo tale da consentirne l’applicazione ogni volta che l’intermediario possa adempiere all’obbligo di comunicare alle Entrate i dati necessari per verificare l’effettivo sostenimento delle spese per cui si chiede la detrazione.

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 25 del DL n. 78/2010, che introduce l’obbligo di operare la ritenuta all’atto dell’accredito dei bonifici, avrebbe assunto un ruolo centrale (confermato nella risoluzione n. 55/E del 2012) la completezza dei dati dell’ordine di bonifico, poiché funzionale al corretto adempimento degli obblighi spettanti all’intermediario in qualità di sostituto d’imposta che effettua l’accredito sul conto di destinazione. Attualmente un bonifico Sepa consentirebbe -secondo l’istante – di veicolare con assoluta affidabilità tutti i dati e le informazioni dall’intermediario del conto di origine a quello del conto di destinazione: questo strumento permetterebbe a ogni intermediario finanziario abilitato (banche, Poste Italiane e istituti di pagamento) di operare la ritenuta a carico del prestatore d’opera: in tal senso, per il riconoscimento dei benefici fiscali in questione, la nuova normativa in materia di servizi di pagamento imporrebbe di equiparare banche, Poste Italiane e istituti di pagamento. Pertanto, i contribuenti che sostengono una spesa per ristrutturazioni o per interventi di riqualificazione energetica e che pagano mediante bonifico su un conto acceso presso un istituto di pagamento, possono fruire del risparmio fiscale e l’istituto di pagamento che riceve un ordine di accredito di un bonifico deve assumere la qualifica di sostituto d’imposta ed effettuare la ritenuta.

Una diversa lettura delle norme richiamate sarebbe in conflitto, sempre secondo l’associazione, con i principi costituzionali e comunitari in materia di parità di trattamento e tutela della concorrenza; gli istituti di pagamento sarebbero “irragionevolmente svantaggiati da una lettura restrittiva e non adeguata al sopravvenuto quadro normativo dato che, pur essendo abilitati a erogare servizi di pagamento qualitativamente identici (poiché rispondenti al medesimo standard europeo) a quelli di banche e Poste Italiane S.p.A., non potrebbero assicurare alla propria clientela la fruizione dei benefici fiscali”. Analogamente, i clienti di questi istituti non potrebbero utilizzare il proprio conto corrente per effettuare o ricevere pagamenti rientranti nell’ambito del beneficio fiscale, anche se acceso presso un intermediario autorizzato allo svolgimento di servizi di pagamento al pari delle banche o di Poste Italiane S.p.A. e sarebbero costretti, volendo accedere all’incentivo, “ad aprire un nuovo conto presso uno dei prestatori di pagamento contemplati dal legislatore tributario”.

 

Il parere delle Entrate        

E’ contenuto nella risoluzione n. 9/E del 20/01/2017, che in premessa afferma che “il rispetto delle modalità di pagamento definite dal DM n. 41/1998 è funzionale all’accesso alle detrazioni statuite dalla norma agevolativa”. Dopo aver ricordato le disposizioni che regolano il controllo dei requisiti di accesso alla detrazione, assicurato da un articolato sistema di trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici e l’obbligo per le banche di trasmettere all’Agenzia in via telematica i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti e le relative regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni relative ai bonifici, nel documento di prassi viene richiamata la circolare n. 24/E del 2010, che ha ammesso la fruizione del risparmio fiscale anche in relazione a pagamenti eseguiti con bonifico postale, considerato “strumento idoneo all’agevole reperimento di tutte le informazioni richieste dalla norma ai fini del riconoscimento della detrazione (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del destinatario del pagamento)”.

La ritenuta d’acconto dell’8% introdotta dall’art. 25 del DL n. 78/2010 si traduce nell’obbligo, per l’intermediario che riceve il bonifico, di prelevare un certo importo a titolo di IRPEF o IRES e versarlo con periodicità stabilita all’erario, obbligo che determina l’assunzione della qualifica di sostituto d’imposta: oltre a tale obbligo ne esistono anche altri, di certificazione e dichiarazione, e quelli relativi alla trasmissione telematica dei dati riguardanti i bonifici.

 

Gli Istituti di pagamento

Con riferimento all’istanza di consulenza nella risoluzione si evidenzia che, in attuazione della Direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento nel mercato unico, il D.Lgs. n. 11/2010 ha previsto l’inserimento nel TUB degli Istituti di pagamento, fornendone la definizione (art. 1, comma 2, del TUB) e individuando gli Istituti di pagamento nelle “imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4”. La possibilità di eseguire bonifici è ammessa, dunque, anche per altri operatori rispetto a banche e Poste Italiane, quali gli Istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia e legittimati a prestare servizi di pagamento. Di conseguenza, l’utilizzo del bonifico come modalità di pagamento che permette di fruire delle detrazioni in questione deve essere riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento. Specularmente, l’Istituto di pagamento che riceve un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali, il loro riconoscimento è subordinato all’assolvimento da parte dello stesso del versamento delle ritenute e degli obblighi di certificazione e dichiarazione attribuiti al sostituto d’imposta.

L’Agenzia evidenzia, infatti, che l’Istituto che riceve l’ordine di accredito assume tale qualifica per effetto dell’obbligo di effettuare la ritenuta ex art. 25, DL n. 78/2010: in entrambi i casi – di bonifico tratto o destinato all’accredito su un conto acceso presso un istituto di pagamento – l’accesso alle detrazioni fiscali richiede “la previa adesione dell’Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF, poiché funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo posto dall’articolo 3 del D.M. n. 41 del 1998)”.

L’osservanza di tutti i citati adempimenti da parte dell’Istituto di pagamento permette all’ordinante il bonifico di beneficiare della detrazione fiscale spettante per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica degli edifici.

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