FISCALITA

Ristrutturazione di una casa all’estero e imponibilità IRPEF della sovvenzione ricevuta

L’oggetto della risposta n. 99 del 9 marzo 2022 concerne il trattamento fiscale applicabile al contributo pubblico erogato in Spagna a un soggetto fiscalmente residente in Italia per la ristrutturazione delle parti comuni dell’edificio condominiale in cui si trova il suo appartamento.

Per questo immobile il contribuente ha ottenuto, sulla base della propria quota di proprietà, una sovvenzione da un ente pubblico spagnolo per una ristrutturazione condominiale su parti comuni del palazzo, sovvenzione che viene riconosciuta all’intero condominio affinché esegua i lavori di ristrutturazione dello stabile, e che sarà suddivisa fra i proprietari che accettano la sovvenzione.

In Spagna questa sovvenzione viene considerata “ganancia patrimonial”, un guadagno sul quale sono previsti il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per i residenti e la tassazione del 19% dell’importo erogato per i non residenti.

Con il quesito posto alle Entrate il contribuente chiede se è tenuto anche in Italia a pagare un’imposta sulla sovvenzione ottenuta e, in caso di imponibilità del contributo, se possa essere portato in deduzione quanto pagato come imposta in Spagna.

La convenzione contro le doppie imposizioni e il TUIR

Nella risposta 99/2022 l’Agenzia osserva che per poter valutare il regime tributario applicabile a un reddito di fonte estera bisogna qualificarlo secondo la normativa interna e, successivamente, esaminare le disposizioni contenute nella convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Spagna.

La normativa nazionale, quindi TUIR (DPR 917/1986), all’articolo 1 stabilisce che costituisce presupposto di tassazione il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie indicate nel successivo articolo 6, ovvero: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi d’impresa; redditi diversi.

Ne consegue che in linea di principio, nel caso che si verifichi un guadagno di fonte estera del contribuente non inquadrabile in una di tali categorie reddituali, lo stesso non è assoggettabile a imposizione diretta.

Il contributo spagnolo

Nel caso prospettato, anche sulla base della documentazione integrativa trasmessa, il contribuente beneficia di un contributo a parziale copertura delle spese da sostenere per la realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte il suo appartamento, erogato da un ente pubblico spagnolo e il cui scopo è lo sviluppo nel territorio comunale delle funzioni, attività e servizi nel campo degli alloggi a prezzi accessibili.

In particolare, secondo il bando emesso dall’ente pubblico sono concesse sovvenzioni per il ripristino di elementi comuni e il miglioramento dell’abitabilità degli edifici a uso residenziale, rivolto principalmente “alle comunità di proprietari e proprietà con membri in situazioni vulnerabili”, con l’obiettivo generale di promuovere la riabilitazione del patrimonio edilizio esistente e “stabilire un sistema di sussidi e aiuti che consenta alle comunità di proprietari e proprietà con membri in situazioni vulnerabili di effettuare l’adattamento e opere di riabilitazione negli edifici in cui risiedono”.

Dalla documentazione integrativa trasmessa si ricava che l’ammontare del beneficio può variare a seconda che il proprietario o l’eventuale inquilino risulti in condizione di vulnerabilità e che il contributo sarà erogato dall’ente pubblico tramite rate straordinarie in relazione all’avanzamento dei lavori e, inoltre, a lavori ultimati e al momento della verifica dell’esistenza dei requisiti indicati nel bando.

La riconducibilità alle categorie di redditi italiane

Sulla base di quanto esposto l’Agenzia afferma che il contributo, corrisposto per finalità generali perseguite dell’ente erogatore, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, posto che tra l’ente e il beneficiario non sussiste alcun rapporto di lavoro, né in alcuna delle altre categorie reddituali identificate dal citato articolo 6 del TUIR e, pertanto, non è assoggettabile ai fini IRPEF e non concorre alla formazione della base imponibile del contribuente.

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