Risparmio energetico e obbligo di comunicazione all’Enea
Può accadere che diverse competenze e ruoli di enti diversi insistano sullo stesso tipo di agevolazione, generando dubbi e perplessità per chi ne beneficia.
E’ il caso della detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riguardo la quale l’Agenzia delle entrate ha dovuto emanare una risoluzione, la n. 46/2019, per chiarire un aspetto riguardante la eventuale mancata comunicazione all’Enea di talune informazioni sui lavori di ristrutturazione.
L’art. 16, comma 2-bis, del decreto legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, prevede la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio conseguito, ed è su questo particolare aspetto che l’Agenzia ha ricevuto richieste di chiarimenti.
Oggetto delle richieste, conoscere le conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione delle informazioni ora descritte, nello specifico questo inadempimento determina la revoca della detrazione, come previsto ai fini dello sconto fiscale per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attualmente regolata dall’art. 14 del citato decreto legge 63/2013.
Al riguardo la legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017), ha aggiunto nell’art. 16 del Dl 63 il comma 2-bis, in base al quale, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, “analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati”.
A sua volta, l’Enea elabora le informazioni ricevute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell’Economia e delle finanze, alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.
Un sito dedicato
Per effetto del citato comma aggiuntivo, che si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2018, all’Enea vengono trasmessi i dati relativi ad alcuni interventi di ristrutturazioni edilizie rispetto ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda; per permettere la trasmissione delle informazioni relative ai lavori effettuati l’Enea, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico e con l’Agenzia delle entrate, ha realizzato un sito web “dedicato” tramite il quale effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle relative informazioni.
Come si desume dal tenore letterale della disposizione, il nuovo adempimento è finalizzato a monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito.
Informazioni per risparmio energetico e fonti rinnovabili
La trasmissione delle informazioni, dunque, non riguarda tutti gli interventi detraibili, ma solo quelli edilizi e tecnologici che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili: non vanno quindi trasmesse le informazioni riguardanti gli altri interventi che, anche se danno diritto alla detrazione, non determinano un risparmio energetico.
E’ prevista, inoltre, la trasmissione delle informazioni relative all’acquisto effettuato nel 2018 di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe A per i forni,) sempre collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dal 1° gennaio 2017, considerato che le relative spese danno diritto allo sconto fiscale (attualmente pari al 50% delle spese sostenute).
La mancata trasmissione
Ai fini fiscali, per quanto riguarda la rilevanza della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, nello specifico, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese pagate nel 2018 in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni stesse, il Ministero dello sviluppo economico ha espresso l’avviso (nota 3797/2019) che la trasmissione all’Enea delle informazioni concernenti sugli interventi che generano un risparmio energetico, pur se obbligatoria per il contribuente, non determini, se non viene effettuata, la perdita del diritto alla detrazione, visto anche che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento.
L’Amministrazione finanziaria condivide il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico evidenziando che gli adempimenti da eseguire ai fini dell’agevolazione sono fissati dal decreto interministeriale 41/1998, con il quale è stato adottato il regolamento con le norme di attuazione e le procedure di controllo, e che l’art. 4 del decreto contiene l’elenco tassativo dei casi di diniego della detrazione: tra questi non è compresa la mancata o tardiva trasmissione delle comunicazioni in questione, che quindi, non comporta la perdita del diritto al beneficio.
