Rischio evasione per le società, procedura sperimentale per l’analisi
Il decreto legge 201/2011 (cosiddetto “salva Italia”, convertito dalla legge 214/2011), con l’art. 11, rubricato “Emersione di base imponibile”, commi 2 e 3, ha introdotto l’obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari – previsto dall’art. 7, comma 6, DPR 605/1973 – le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari ed ogni informazione relativa a tali rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali.
I soggetti interessati dal provvedimento sono le società di persone e di capitali con riferimento ai dati bancari relativi all’anno 2016.
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità della comunicazione, estendendo l’obbligo di comunicazione anche a ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali; il provvedimento deve inoltre prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
E’ inoltre previsto (dal successivo comma 4 del citato art. 11) che le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari vengono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione, con l’obiettivo di contrastare il grave fenomeno mediante l’elaborazione di dati certi per accrescere l’entità del gettito dal recupero di evasione.
L’avvio della sperimentazione
Il provvedimento n. prot. 197357 del 31 agosto 2018 del Direttore delle Entrate, in attuazione delle disposizioni sopra descritte, ha dato il via alla fase di sperimentazione della procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e di capitali incoerenti, e quindi a rischio di evasione, basata sull’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria.
Grazie alla procedura di analisi sono state individuate le società di persone e di capitali per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari, per l’anno di imposta 2016 è stata:
- a) omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e IVA;
- b) presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA non sono stati indicati dati contabili significativi.
Le società individuate sulla base della procedura di analisi descritta sono potenzialmente selezionabili per l’effettuazione delle ordinarie attività di controllo.
Verifica dell’efficacia della procedura
Per ogni posizione segnalata dalla Divisione contribuenti dell’Agenzia e segnalata alle strutture periferiche (Direzioni regionali e Direzioni provinciali), vengono comunicati i dati riguardanti il numero dei conti correnti e il totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari, oltre agli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.
Vengono quindi valutate dalle Direzioni provinciali le posizioni comunicate ai fini dell’ordinaria attività di controllo e gli esiti delle attività svolte vengono comunicati mediante la compilazione di una scheda di feedback, resa disponibile attraverso un apposito applicativo informatico al quale possono accedere utenti appositamente abilitati.
Ogni anno l’Agenzia delle Entrate trasmette alle Camere una relazione con la quale comunica i risultati conseguiti relativi all’emersione dell’evasione derivanti dall’applicazione della procedura di analisi.