Rimborso IVA per i non residenti
Il quesito è rivolto all’Agenzia delle Entrate da una società olandese che presta servizi relativi alla procedura per ottenere il rimborso dell’IVA a soggetti passivi che hanno pagato l’imposta in un Paese membro diverso da quello dove sono stabiliti. In pratica, si occupa di seguire tutta la procedura per ottenere l’erogazione del rimborso: dalla presentazione telematica della richiesta all’autorità fiscale dello Stato in cui è stabilito il soggetto richiedente all’incasso della somma pagata dallo Stato che eroga il rimborso, con il suo successivo trasferimento al cliente.
In proposito l’istante chiede se l’art. 38-bis2 del DPR 633/1972 (“Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità”)- che recepisce in Italia l’art. 170 della Direttiva IVA – debba essere interpretato nel senso che non impedisca a un soggetto terzo diverso dal soggetto passivo che ha maturato il credito IVA, riconosciuto in forza di una procura speciale, l’incasso diretto del rimborso oppure se tale servizio, invece, si debba considerare non permesso, “dovendo lo Stato pagatore, l’Italia nel caso di specie, pagare esclusivamente al soggetto passivo titolare del credito IVA”. In relazione alla ammissibilità dell’incasso diretto da parte di un agente, viene inoltre chiesto se in merito ai requisiti formali necessari per la validità della procura all’incasso si applichi la normativa interna, l’art. 63 del DPR n. 600/1973.
La soluzione secondo la società olandese
Secondo l’istante che l’art. 38-bis del DPR n. 633/1972 non prevede che il pagamento del rimborso dell’IVA assolta in Italia da un soggetto residente in altro Stato membro possa essere accreditato a un terzo rappresentante, opportunamente legittimato in forza di una procura speciale sottoscritta dal soggetto passivo che ha maturato il credito IVA oggetto della richiesta di rimborso. Nondimeno, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del citato DPR 633, prevede che “il rimborso spettante è eseguito mediante accreditamento su conto corrente intestato agli stessi soggetti passivi”. In proposito la società ritiene che tale previsione sia finalizzata a garantire la riconducibilità dell’importo erogato al soggetto legittimato a riceverlo e non di precludere il pagamento a terzi legittimati, ad esempio, mediante il conferimento da parte del soggetto passivo destinatario del rimborso di una procura all’incasso o un contratto fiduciario. Anche perché una interpretazione diversa risulterebbe in contrasto con il diritto europeo, “in particolare con la giurisprudenza comunitaria, che sottolinea il principio di primazia del diritto comunitario sul diritto interno agli Stati membri (sentenza Pfeiffer, cause riunite da C-397/01 a C-403/01)”. Inoltre, si evidenzia che nella Direttiva 2008/9/CE – riguardante le modalità di erogazione dei rimborsi a soggetti non residenti nello Stato membro che eroga il rimborso ma in altro Stato membro UE – pubblicato nel sito della Commissione, DGTAXUD, nella sezione relativa all’Italia si legge che “le regole nazionali consentono il pagamento del rimborso al solo richiedente, tuttavia nel caso in cui costui abbia autorizzato a percepire la somma mediante una speciale procura all’incasso, l’amministrazione fiscale pagherà la somma all’agente designato”.
L’art. 38-bis del DPR 633 dovrebbe quindi essere interpretato, secondo l’istante, nel senso di permettere all’avente diritto al rimborso di poter delegare un terzo all’incasso mediante il conferimento di una procura. In caso contrario verrebbero violate la gerarchia delle fonti, introducendo un divieto tramite un provvedimento direttoriale privo di riscontro nella norma primaria di riferimento e l’obbligo di interpretazione conforme della normativa interna al diritto unionale.
In caso di interpretazione non preclusiva, quindi, in merito alle formalità previste per il conferimento della procura all’incasso la società istante ritiene che vada applicata la legge del Paese del soggetto cui è conferita la procura – nel caso in questione la legge olandese – in base all’art. 60 della legge n. 218/1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), ai sensi del quale “La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d’affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto. L’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere”. Di conseguenza, per la formalizzazione della procura non sarebbe applicabile l’art. 63, comma 2, del DPR 600/1973, ai sensi del quale “la procura speciale dev’essere conferita per iscritto con firma autenticata”.
Un soggetto terzo può riscuotere il rimborso
Le risposte ai due quesiti posti dalla società olandese vengono fornite con la risoluzione n. 110/E del 28 novembre 2016.
L’art. 38-bis2 del DPR n. 633/1972, recependo la direttiva 2008/9/CE, prevede che la richiesta di rimborso viene inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro in cui è stabilito il richiedente, al quale la decisione è notificata entro quattro mesi dalla ricezione della domanda, salvo la richiesta da parte dell’ufficio di informazioni aggiuntive volte ad acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione. Le informazioni richieste sono fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta e, comunque, è facoltà dell’ufficio chiedere ulteriori informazioni aggiuntive che devono essere fornite entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. Il rimborso è eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. Il Provvedimento Direttoriale n. 53471/2010 ha fornito le indicazioni operative cui il soggetto non residente deve attenersi per attivare l’istanza di rimborso dell’IVA assolta in Italia e ha previsto che il rimborso spettante è eseguito mediante accredito su conto corrente intestato agli stessi soggetti passivi.
L’accredito bancario risponde a finalità di controllo da parte dell’Agenzia dell’Entrate, al fine di garantire che gli importi erogati arrivino effettivamente al titolare e l’assenza di errori o abusi da cui possono derivare danni all’Erario e al contribuente. Tali esigenze possono essere soddisfatte anche attraverso una procura speciale (art. 63, DPR 633/1972), mediante la quale il contribuente può farsi rappresentare nelle diverse fasi dell’accertamento e della liquidazione dei tributi, oltre che nella fase del contenzioso. L’autentificazione della firma e le altre formalità previste sono a tutela della identità del contribuente e garantiscono la sua volontà di essere rappresento da un soggetto terzo nelle diverse fasi del percorso tributario, nel quale rientra anche l’istanza di rimborso.
Impostazione, questa, che risulta confermata anche dalle risposte alle Faq (Domande frequenti) degli operatori e pubblicate nel sito www.agenziaentrate.gov.it, relative alle modalità di rimborso dello Stato italiano dell’IVA assolta dai soggetti non residenti, “inclusi dunque i soggetti stabiliti in UE e i soggetti extra-UE”.
Nello specifico, dalle risposte alle Faq si deducono i seguenti principi (Faq 14-16):
- l’art. 63 del DPR 600/1973 prevede che nel caso in cui un contribuente nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria voglia essere sostituito, per qualunque motivo, da una terza persona, debba fornire a tale soggetto una procura che lo autorizzi allo scopo;
- la procura speciale deve essere conservata dal rappresentante ed esibita al Centro Operativo di Pescara, in caso di richiesta in sede di controllo;
- la procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L’autenticazione non è necessaria se è conferita al coniuge, a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti se è conferita da persone giuridiche. Inoltre, se è conferita a persone iscritte negli albi professionali, questi stessi rappresentanti hanno la possibilità di autenticare la firma.
Riguardo al primo quesito, l’Agenzia ritiene quindi che il soggetto passivo non residente e stabilito in un altro Stato membro UE sia abilitato a conferire mandato a un soggetto terzo di riscuotere per suo conto le somme dovute a titolo di rimborso ai sensi dell’art. 38bis-2 del DPR 633.
Per la procura vale la legge italiana
In relazione alla legge che regola le formalità connesse al conferimento della procura, l’istante, in qualità di rappresentante, ritiene che debba applicarsi la legge dello Stato in cui esso è stabilito, quindi l’Olanda, in base all’art. 60 della n. 218/1995; quindi, pur operando a titolo professionale in Italia, ritiene che la forma della procura debba osservare la legge olandese in base alla norma che regola il rapporto di diritto privato internazionale.
Con questa impostazione non concorda l’Agenzia delle Entrate, che così spiega il suo dissenso.
La legge n. 218 disciplina i rapporti di tipo civilistico che coinvolgono persone fisiche o giuridiche di diversi Stati esteri e in tale contesto, dunque, “non è possibile traslare automaticamente un principio valido per i rapporti di diritto privato nell’ambito di un rapporto pubblicistico quale è quello che lega l’avente diritto al rimborso dell’IVA assolta in Italia e l’Ufficio competente ad erogare la somma spettante a seguito dei controlli previsti”. Per questo motivo l’Agenzia ritiene che la procura all’incasso, oltre a contenere dettagliatamente tutte le informazioni del soggetto cui si intende conferire e di chi l’ha conferita, deve rispettare i principi sanciti dal citato art. 63 del DPR 600/1973, che al primo comma prevede che “La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata”. Anche per le procure formate all’estero, dunque, è necessario che l’atto di conferimento sia autenticato da un notaio o da un pubblico ufficiale e sarà inoltre necessaria la legalizzazione dell’atto di conferimento, ad eccezione dei casi in cui l’avente diritto al rimborso risieda in un Paese aderente alla Convenzione dell’Aja per l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (adottata a l’Aja il 5/10/1961 e ratificata dall’Italia con la legge n. 1253/1966). In questi casi, infatti, la procura alla quale sia stata apposta la “postilla” (o “Apostille”) da parte della competente autorità designata da ciascuno Stato aderente alla Convenzione deve considerarsi autenticata anche ai sensi dell’articolo 63 del DPR 600/1973. Per gli atti notarili provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (ratificata dall’Italia con la legge n.106/1990), non è richiesta alcuna legalizzazione, nemmeno attraverso Apostille.