FISCALITA IVA

Rimborso eccedenza IVA: l’integrativo entro i termini della dichiarazione annuale

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di una città ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione delle istruzioni contenute nella risoluzione 99/E dell’11 novembre 2014 e nella circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 in materia di integrazione del Modello TR, necessario per ottenere il rimborso dell’eccedenza a credito IVA maturato nel corso di ciascun trimestre o per il suo utilizzo in compensazione.

Nello specifico, si chiede quali siano i termini entro cui è possibile presentare il Modello IVA TR integrativo per integrare o rettificare non gli importi esposti e/o la somma chiesta a rimborso, ma esclusivamente i dati esposti nel quadro TD del modello stesso.

L’Ordine istante ritiene che, anche nel caso in cui la dichiarazione IVA annuale sia stata già presentata, se non si modifica la destinazione del credito indicato nel Modello IVA TR, sia possibile inviare di un nuovo Modello IVA TR integrativo entro l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione IVA annuale, che attualmente è fissato al 30 aprile. Inoltre, secondo l’istante, nonostante l’integrazione del Modello IVA TR non è necessario presentare una nuova dichiarazione IVA annuale, considerato che i dati esposti non cambierebbero in alcun modo, e che nessuna sanzione è dovuta per la presentazione del modello integrativo.

 

Il limite temporale

Alla richiesta di consulenza giuridica, riguardante l’interpretazione del DPR 633/1972, l’Agenzia delle Entrate risponde con la risoluzione 82 del 14 novembre 2018, ricordando che l’art. 38-bis del decreto IVA prevede, al comma 2, la possibilità per il contribuente di richiedere, in presenza di determinati requisiti, il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (il cosiddetto “rimborso infrannuale”).

In alternativa, a seguito dell’introduzione dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 5, del Dl 78/2009 (convertito dalla legge 102/2009), in presenza degli stessi requisiti previsti dal citato comma 2, i contribuenti possono richiedere la compensazione del credito IVA (art. 17, D.lgs. 241/1997).

Le istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di credito infrannuale di importo superiore a 2.582,28 euro vanno presentate telematicamente attraverso il Modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Con la risoluzione 99/E del 2014 è stata prevista la possibilità, dopo la scadenza dell’invio dell’istanza correttiva nei termini, di integrare o rettificare il modello IVA TR inviando un modello integrativo, per modificare la destinazione del credito IVA infrannuale da compensazione a rimborso o viceversa, indicando come limite temporale a questa scelta la data in cui viene “effettivamente” trasmessa la dichiarazione IVA annuale.

In particolare, la modifica della modalità di utilizzo del credito, eseguita presentando un nuovo modello TR, deve poi “trovare corretta esposizione” nella dichiarazione annuale IVA, per cui il modello TR non può essere rettificato dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione.

In seguito l’amministrazione finanziaria, con la circolare 35/E del 2015, ha ribadito che il cambiamento di destinazione può avvenire solo ed esclusivamente entro la data effettiva di presentazione della dichiarazione IVA annuale, e a condizione che non sia già stato disposto il rimborso o compensato il credito.

Con la stessa circolare è stato inoltre chiarito che con la stessa modalità e con le stesse scadenze previsti dalla risoluzione 99/2014, si possono correggere o integrare anche le indicazioni relative al presupposto per ottenere il rimborso e alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti di accesso all’erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all’interno del quadro TD presentato nei termini. Nel caso di richiesta di esonero dall’obbligo di prestare garanzia, il nuovo modello TR dovrà avere il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi.

Alla luce delle indicazioni richiamate, secondo l’Agenzia non ci sono ostacoli normativi o procedurali all’integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno (comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale) al fine di integrare/modificare elementi – come, ad esempio, l’apposizione del visto di conformità o l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali – che non incidono sulla destinazione e/o sull’importo del credito infrannuale, “ovviamente sempre che l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata”.

In questo caso non è necessario presentare una dichiarazione annuale sostitutiva nei termini, considerato che gli elementi modificati non hanno incidenza sul contenuto della dichiarazione stessa.

L’integrazione/correzione di cui si parla non costituisce, inoltre, un errore assoggettato a sanzione, salvo che, in riferimento al visto di conformità, sia stato utilizzato in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto: in questo caso, infatti, si tratterebbe di un utilizzo improprio del credito, per il quale è prevista la sanzione art. 13, comma 4, D.lgs. 471/1997.

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