Rimborsi IVA senza adempimenti fino a 30.000 euro
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale del 28/3/2017 – di recepimento delle disposizioni del Dl n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016 – ha predisposto una nuova semplificazione degli adempimenti per l’erogazione dei rimborsi IVA, che a richiesta, e per importi fino a 30.000 euro, avverrà senza necessità alcun visto di conformità e garanzie; per quelli relativi a periodi inferiori all’anno si dovrà presentare soltanto l’istanza di rimborso.
Il Provvedimento è rubricato “Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016” e sostituisce quelle approvate con quest’ultimo Provvedimento; Il modello da utilizzare rimane quello approvato con il citato provvedimento del 21 marzo 2016.
Per i rimborsi superiori a 30.000 euro viene eliminato l’obbligo di garanzia, sostituito dal visto di conformità o dalla sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, contenente le informazioni relative a solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità dei versamenti contributivi: se il contribuente presenta la garanzia non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Per i contribuenti c’è il vantaggio della semplificazione, per l’Agenzia la possibilità di convogliare l’impegno su quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica con importanti differenze tra accertato e dichiarato.
La garanzia è obbligatoria anche per quanti chiedano rimborsi superiori ai 30.000 euro e svolgono attività d’impresa da meno di due anni, fatta eccezione per le start up innovative e i contribuenti che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante alla cessazione dell’attività.
Termine unico per fatture e IVA
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, che contiene le specifiche tecniche di trasmissione, il modello e le istruzioni per le liquidazioni periodiche IVA, prevede una scadenza unificata per la trasmissione semestrale dei dati di fatturazione elettronica.
Sono interessati i contribuenti che entro marzo hanno scelto la fatturazione elettronica e quelli obbligati all’invio dei dati: il termine per il primo semestre 2017 è fissato al prossimo 18 settembre, quello per il secondo semestre sarà il 28 febbraio/2018: si tratta, in pratica, sia di quanti hanno esercitato l’opzione per la fatturazione elettronica B2B prevista dal Dl 193/106 – il decreto fiscale collegato alla manovra 2017 – sia dei contribuenti che inviano i dati su fatture emesse e ricevute in base alla legge 78/2010.
A partire dal prossimo anno, per entrambe le situazioni le comunicazioni diventano trimestrali, con le seguenti scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre, febbraio 2018.
Per il 2017, continuano ad avere scadenza trimestrale le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (con le scadenze sopra indicate).
I dati trasmessi saranno messi immediatamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati utilizzando l’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi” del Cassetto fiscale: in questo modo vengono segnalate eventuali incongruenze fra i versamenti effettuati e i corrispondenti importi indicati nelle comunicazioni: in questo modo si fornisce la possibilità di “instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni IVA”.
I dati da trasmettere sono gli stessi, sia in caso di opzione per la fatturazione elettronica, sia in caso di invii obbligatori, e cioè:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta oppure, nei casi in cui l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Fino al 10 luglio 2017 i dati possono essere trasmessi secondo le regole di compilazione fissate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 ottobre 2016, successivamente dovranno essere obbligatoriamente utilizzare le nuove specifiche tecniche.
No allo Spesometro per la PA
Non devono, invece, comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro) relative all’anno 2016 le Pubbliche amministrazioni e quelle autonome: lo prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia pubblicato lo scorso 6 aprile, che esclude dalla comunicazione anche le operazioni dei commercianti al dettaglio per importi fino a 3.000 euro al netto dell’IVA, e quelle dei tour operator per importi inferiori ai 3.600 euro al lordo dell’imposta.