DIRITTO IVA

Rimborsi IVA extra UE

Con il Principio di diritto n. 25 del 2 dicembre 2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardanti i rimborsi IVA per le cessioni di beni di importo superiore a 154,49 euro da trasportare nei bagagli di viaggiatori extra UE.

Come già chiarito in diversi documenti di prassi – tra i più recenti le risoluzioni 58/E dell’11 giugno 2019 e 65/E del 10 luglio 2019 – per le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, si applica l’art. 38-quater del DPR 633/1972.

A questa disposizione si aggiungono:

– l’art. 1, comma 368, della legge 208/2015, secondo il quale “Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell’articolo 38-quaterdel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari […]”;

– l’art. 4-bis del decreto legge 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, secondo il quale a partire dal 1° settembre 2018, “l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica”.

Cessionari e destinazione dei beni

Nel documento, riassumendo le diverse previsioni normative e i vari documenti di prassi emanati nel corso del tempo, l’Agenzia ha spiegato che:

– possono essere cessionari solo coloro che risultano domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;

– i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed “essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale” (come indicato nella circolare ministeriale 145/E del 1998), fermo restando che “l’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, potendo far presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, non rende possibile l’applicazione del beneficio in questione” (risoluzione ministeriale 126/E del 1998);

– per determinare se la soglia di valore di 154,94 euro IVA inclusa sia stata superata, ci si deve basare “sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente”. In proposito viene citato l’art. 48 del regolamento (UE) 15 marzo 2011, n. 282.

Il sistema OTELLO

Nel Principio di diritto viene inoltre chiarito che:

– la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata mediante le funzionalità informatiche del sistema OTELLO (“Online tax refund at exit: light lane optimization”), in attuazione di quanto previsto nell’art. 4-bis del decreto legge 193/2016 con fattura in formato elettronico (determinazione dell’Agenzia dogane monopoli, di concerto con l’agenzia delle entrate,  n. 54088 del 2018):

a) senza pagamento dell’IVA, salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita variazione ai sensi dell’art. 26, primo comma, del DPR 633/1972 – nei casi in cui non sia presentata la documentazione prescritta a dimostrazione dell’uscita dei beni dalla UE;

b) con pagamento dell’IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, che la recupera – fornita la prova dell’uscita dei beni dall’Unione nei termini indicati – previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti (art. 25, DPR 633/1972). In questo caso il cedente può delegare il rimborso dell’imposta ad appositi intermediari.

Alla luce di quanto sopra esposto non sono ammesse modalità che non permettano di rispettare puntualmente i requisiti elencati, finalizzate in particolare a ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche nel caso che il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, IVA inclusa, considerato che il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento dell’importo indicato soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore a un singolo cliente. In questo contesto non è inoltre permessa la possibilità di beneficiare di quanto indicato all’art. 38-quater del decreto IVA relativamente a prestazioni di servizi.

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