FISCALITA LEGGE

Riforma fiscale e Statuto del contribuente: come cambia l’interpello

Il decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, approvato dal Governo in attuazione della legge delega di riforma fiscale (n. 111/2023) – in vigore dal 18 gennaio 2024 – introduce importanti innovazioni allo Statuto dei diritti del contribuente, che dalla sua emanazione, avvenuta nel 2000 con la legge n. 212, ha rappresentato lo strumento a garanzia proprio dei diritti dei cittadini e il fulcro del dialogo tra questi e l’Amministrazione finanziaria.

Tra le modifiche introdotte c’è l’obbligo del contraddittorio, per cui gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo: con il contraddittorio, che precede l’emissione dell’atto impositivo, l’Agenzia delle entrate deve fornire la possibilità al contribuente di produrre documenti o informazioni a supporto del proprio operato. Sono introdotte nuove norme in materia di annullabilità degli atti e vizi di notifica.

Viene potenziato il diritto di autotutela, estendendone l’applicazione ai casi di errori manifesti anche se l’atto è definitivo. Ne viene ampliata la casistica e diventa obbligatoria nei casi di mancata considerazione di pagamenti regolarmente effettuati, assenza di documentazione sanata entro i termini di decadenza, errore sul presupposto dell’imposta: sale a un anno il limite per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.

Viene istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico che agisce in piena autonomia, scelto e nominato dal Ministro dell’economia e in carica per quattro anni, nomina rinnovabile una sola volta sulla base di parametri quali la professionalità, la produttività e l’attività svolta. Il Garante nazionale viene scelto tra magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche e notai, in servizio o a riposo, oltre che tra avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione.

L’interpello a pagamento

Sono diverse le novità che interessano l’istituto dell’interpello fiscale, sottoposto a una vera e propria revisione attuata attraverso una serie di misure che mirano anche a ridurre l’ingente numero di interpelli implementando la produzione di provvedimenti interpretativi di carattere generale.

E come in ogni revisione, si parte dall’introduzione di nuovi requisiti da rispettare.

Le istanze di interpello, per essere considerate ammissibili, dovranno riguardare soltanto questioni che non sono state risolte in documenti di prassi già emanati (sono numerose le risposte dell‘Agenzia delle entrate che richiamano chiarimenti forniti e contenuti in altre circolari e risoluzioni). A tal riguardo, la nuova formulazione stabilisce che devono assolutamente ricorrere le condizioni di obiettiva incertezza: se la risposta al quesito presentato è stata fornita con documenti di prassi già emanati, l’interpello viene escluso. Anche i chiarimenti sulle norme tributarie ora hanno un prezzo e l’interpello fiscale diventa a pagamento: mentre finora la presentazione dell’istanza è stata gratuita, d’ora in poi sarà soggetta al versamento di un contributo, variabile in base al tipo di contribuente, al suo volume d’affari e alla complessità del quesito oggetto dell’istanza. Per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, oltre a essere a pagamento, l’interpello sarà limitato ai soli casi per i quali non si possono ottenere risposte scritte tramite servizi di interlocuzione rapida, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale. L’istanza può essere presentata per ottenere una risposta relativa a casi concreti e personali, concernenti, tra l’altro: l’applicazione delle norme tributarie, in presenza di condizioni di obiettiva incertezza sulla loro applicazione; la disapplicazione di disposizioni che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta altrimenti previsti dalla normativa; la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili; la fondatezza delle condizioni e la valutazione degli elementi richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali (come, ad esempio, nel caso del regime dell’adempimento collaborativo o a di un’istanza di interpello sui nuovi investimenti)

La consultazione semplificata

Altra novità è il servizio di consultazione semplificata: l’accesso è gratuito e rivolto alle persone fisiche, anche residenti all’estero, alle società semplici, Snc, Sas e i soggetti equiparati, titolari di redditi prodotti in forma associata, che applicano il regime di contabilità separata.  Questi contribuenti, anche avvalendosi di intermediari appositamente delegati, per individuare la soluzione al quesito formulato possono accedere senza alcun costo a un’apposita banca dati contenente circolari, risoluzioni, risposte a istanze di interpello  e di consulenza giuridica e ogni altro atto di natura interpretativa. In questi casi la riposta produce effetti unicamente nei confronti dell’istante, che è invitato a presentare l’istanza di interpello se la soluzione non è univoca.

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