Riforma dell’imposta sulle successioni, le novità
La legge delega per la riforma fiscale (n. 111/2023) ha apportato modifiche normative volte a razionalizzare la disciplina concernente, tra l’altro, l’imposta di registro, l’imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA; il D.lgs. 139/2024 ha successivamente introdotto importanti novità in materia di imposte sulle successioni, in vigore dal 1° gennaio 2025 (ne abbiamo dato notizia tra le “Brevi” del numero di gennaio della rivista).
Nel dettaglio, tra i principi posti dalla legge delega e gli interventi apportati con il decreto successioni, si punta a raggiungere precisi obiettivi, tra i quali: l’autoliquidazione per l’imposta di registro, una semplificazione per l’imposta di bollo e i tributi speciali, ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti potenziando i servizi telematici, ecc.
Tale panorama normativo è l’oggetto di due circolari delle Entrate: la n. 2 e la n. 3 del 2025.
L’autoliquidazione dell’imposta
Il decreto 139 reca modifiche e integrazioni al TUR (DPR 131/1986), in particolare prevedendo che la liquidazione dell’imposta di registro, anziché essere effettuata dall’ufficio, come disposto in precedenza, venga effettuata direttamente “dai soggetti obbligati al pagamento”, salvo che in due casi: atti giudiziari (articolo 37 del TUR) e atti per i quali è prevista la registrazione a debito (articolo 59 e seguenti). Il pagamento deve essere eseguito entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni).
Coerentemente con il nuovo sistema sono disciplinate le modalità con le quali gli uffici controllano la regolarità della liquidazione effettuata dal contribuente e dei relativi versamenti, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, anche avvalendosi di procedure automatizzate.
Se dall’esito del controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella autoliquidata e versata, l’ufficio notifica un avviso di liquidazione con l’invito a effettuare entro sessanta giorni il relativo pagamento, con la sanzione ridotta e gli interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata. Restano esclusi dalla descritta procedura di controllo gli atti per i quali si procede con la presentazione telematica del modello unico informatico e l’autoliquidazione dei relativi tributi, che restano quindi soggetti alle procedure di controllo previste.
Nella circolare si segnala che, a seguito dello spostamento degli adempimenti connessi alla liquidazione dell’imposta dall’ufficio al contribuente, si è reso necessario allineare al nuovo assetto le ulteriori disposizioni del TUR relative alla liquidazione del tributo: al riguardo, per quanto concerne la registrazione, viene eseguita previo pagamento dell’imposta e anch’essa è liquidata direttamente, non più dall’ufficio.
Novità in materia di divisioni
Un’altra novità attiene in modo specifico alla comunione ereditaria. Sulla base della precedente normativa si calcolava l’imposta di successione sommando al valore dell’asse ereditario tutte le donazioni effettuate in vita dal defunto agli eredi (il cosiddetto coacervo successorio). Ora è stabilito che, ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, “nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione (…)”. In particolare, con la nuova disciplina, in caso di comunioni ereditarie si deve tener conto dei beni donati in vita dal de cuius in favore dei soggetti tenuti alla collazione, ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto e viene inoltre stabilito che su tali beni non si applica l’imposta di registro in sede di divisione.
La finalità della norma – si legge nella circolare 2/2025 – è quella di sancire che l’istituto della collazione è funzionale esclusivamente alla determinazione della massa ereditaria e delle quote di diritto, ma non ai fini dell’imposta di registro, che si applica con l’aliquota propria degli atti di divisione sulla parte dei beni assegnati che risulta effettivamente caduta in successione.
La circolare 3/2025 Specificamente in materia di successioni, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (TUS) con la circolare n. 3 del 16 aprile 2025. Per quanto riguarda l’autoliquidazione, in vigore per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, si è detto che il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione: ad esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione). Il documento di prassi contiene, inoltre, indicazioni riguardo alla determinazione dell’imposta e il riepilogo delle aliquote da applicare sul valore complessivo dei beni e dei diritti devoluti. Ricorda anche che il D.lgs. 139/2024 ha individuato, come ufficio competente per l’applicazione dell’imposta, quello nella cui circoscrizione ricadeva l’ultima residenza della persona deceduta, oppure, se residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia. Infine, riepiloga l’importo delle sanzioni relative a violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
