Rientro da un distacco all’estero, agevolate solo le nuove attività
Il caso oggetto della risposta n. 42/2021 è quello di un cittadino italiano laureato che, dopo aver lavorato dal 2013 come dipendente di una società italiana con contratto a tempo indeterminato, dal 15 febbraio 2016 è stato
distaccato presso una società del gruppo internazionale ubicata in Cina con un contratto di lavoro locale, regolamentato dalla legislazione cinese. Iscrittosi all’Aire nel giugno 2016, per il periodo trascorsovi, la Cina è diventata il fulcro dei suoi interessi personali ed economici insieme alla moglie.
A partire dal 1° gennaio 2021 è stato assunto “nuovamente” dalla stessa società italiana, con contratto a tempo indeterminato e chiede se dal periodo di imposta 2021 può fruire dell’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, comma 2, D.lgs. 147/2015).
Requisiti per l’accesso e durata
Tra le modifiche normative intervenute, anche il cosiddetto decreto crescita (Dl 34/2019), in base al quale, per fruire del trattamento in questione, è necessario che il lavoratore:
a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato (art. 2 del TUIR);
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Possono inoltre fruire del beneficio fiscale anche i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra Ue con il quale risulti vigente una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’art. 16 del citato decreto 147/2015 stabilisce che l’agevolazione spetta per un quinquennio, a partire dal periodo d’imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi e che il contribuente non sia stato residente in Italia per due periodi d’imposta precedenti il rientro.
Regime agevolato no
Riguardo ai contribuenti che rientrano da un distacco all’estero, la circolare 33 del 28 dicembre 2020 evidenzia che il beneficio fiscale in questione non spetta nel caso di un distacco all’estero con successivo rientro, in presenza dello stesso contratto e presso lo stesso datore di lavoro. L’Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che l’agevolazione non è applicabile nei casi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell’impatrio, si trovi comunque in una situazione di continuità con la posizione lavorativa precedentemente svolta in Italia prima dell’espatrio.
E’ quello che succede, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente da un nuovo ruolo aziendale e dalla corrispondente retribuzione, rimangono di fatto invariati al rientro presso il datore di lavoro a seguito di accordi di vario tipo, come la firma di clausole inserite nelle lettere di distacco o negli accordi di conferimento di un nuovo incarico aziendale, dalle quali si ricava che dal punto di vista sostanziale continuano ad essere applicati i termini contrattuali originari, già presenti prima dell’espatrio.
Nella risposta 42/2021 vengono descritte alcune condizioni attestanti una situazione di continuità sostanziale: l’assenza del periodo di prova, il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale, il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione, note volte a non liquidare i ratei di tredicesima (o quattordicesima) maturati e il trattamento di fine rapporto in sede di sottoscrizione del nuovo accordo, clausole che prevedono il reinserimento nell’organizzazione aziendale, il ritorno di termini e condizioni di lavoro in vigore prima del distacco.
Regime agevolato si
E’ invece possibile fruire del beneficio quando l’attività lavorativa svolta costituisce una nuova attività lavorativa, a seguito della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso da quello esistente in Italia prima del distacco, per il quale il soggetto ricopre un ruolo aziendale differente da quello originario. Ciò accade quando le condizioni oggettive del nuovo contratto, quali la prestazione di lavoro, i termini e la retribuzione, impongono un nuovo rapporto sostitutivo del precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche che determinano un cambiamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto.