CASSAZIONE

Ricorso inammissibile se manca la firma

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 20906 del 15 ottobre 2015, seguendo una consolidata giurisprudenza in tema di procedimento davanti alle Commissioni tributarie (v. Cass. n. 10282/2013), ha anche confermato che ai fini dell’applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle C.T., l’omessa

sottoscrizione dell’atto deve essere intesa in senso restrittivo, come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre quando sia priva della firma solo la copia dell’atto, notificata all’Ufficio finanziario, sempre che l’originale del ricorso sia stato sottoscritto e depositato nella segreteria della Commissione tributaria.
Nel caso esaminato la soc. Equitalia Centro Spa proponeva ricorso per cassazione, contro la sentenza della CTR Abruzzo n. 422, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società concessionaria, ritenendo che lo stesso non risultava sottoscritto dalla parte personalmente o dal difensore con firma apposta, sia sull’originale che sulle copie.
Secondo il giudice di appello l’assenza di sottoscrizione del difensore poteva giustificare la rinnovazione ex nunc solo se ciò fosse avvenuto entro il termine stabilito per il ricorso originario.
Una-firma-per-far-ripartire-l’immobiliare-e-lItaliaGli Ermellini hanno però accolto il ricorso di Equitalia, ricordando che: “… Orbene, nel caso di specie risulta che il ricorso in appello in originale – allegato al ricorso – era stato regolarmente sottoscritto sia in calce all’atto che nella parte riservata alla procura. Tanto è sufficiente per evidenziare l’errore nel quale è incorso il giudice di appello nel ritenere inammissibile l’impugnazione per mancata sottoscrizione della copia notificata del ricorso, senza porre alcuna attenzione all’esistenza della sottoscrizione del ricorso in originale”.
A cura di Redazione
Fonte: www.lavorofisco.it; lavoroeprevidenza.myblog.it

Ordinanza n. 20906 del 15 ottobre 2015
CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20906
In fatto e in diritto

Equitalia_2-e1361878400301Equitalia Centro Spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Abruzzo n. 422, depositata il 22.7.2013. La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società concessionaria, ritenendo che lo stesso non risultava sottoscritto dalla parte personalmente o dal difensore con firma apposta, sia sull’originale che sulle copie. Secondo il giudice di appello l’assenza di sottoscrizione del difensore poteva giustificare la rinnovazione ex nunc solo se ciò fosse avvenuto entro il termine stabilito per il ricorso originario.

La società Equitalia ha dedotto la violazione degli artt.18 c. 3 e 4, 22 c. 1 e 5, 53 d.lgs. n. 546/92.

La CTR non ha considerato che l’originale della notifica recante la sottoscrizione del difensore in calce all’atto era stato tempestivamente depositato dall’appellante nella segreteria della CTR ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 546/1992 e che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’inammissibilità del ricorso non poteva essere pronunziata se l’originare del ricorso risultava sottoscritto e depositato nella segreteria della Commissione tributaria.

La parte contribuente, costituitasi con controricorso, ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per mancato deposito dell’istanza e dei documenti ex art. 369 c.p.c. e comunque l’infondatezza della censura.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso, senz’altro procedibile considerando i principi resi da Cass. S.U. n. 22726/2011, secondo i quali nei ricorsi avverso le sentenze delle Commissioni tributarie, l’onere di deposito degli atti è assolto, per quelli contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante la richiesta di trasmissione dello stesso ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., senza necessità di un ulteriore specifica allegazione, è manifestamente fondato.

Questa Corte, nel solco dei propri precedenti, ha anche di recente ribadito che ai fini dell’applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, di cui agli artt. 18, quarto comma, e 22, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’omessa sottoscrizione dell’atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorché sia priva della firma solo la copia dell’atto, notificata all’ufficio finanziario, purché l’originale del ricorso sia stato sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria, mentre una copia priva di sottoscrizione sia stata dal contribuente, come nella specie, consegnata all’ufficio, quanto a quest’ultima rilevando solo la conformità all’originale- Cass. n. 10282/2013.

Orbene, nel caso di specie risulta che il ricorso in appello in originale – allegato al ricorso – era stato regolarmente sottoscritto sia in calce all’atto che nella parte riservata alla procura.

Tanto è sufficiente per evidenziare l’errore nel quale è incorso il giudice di appello nel ritenere inammissibile l’impugnazione per mancata sottoscrizione della copia notificata del ricorso, senza porre alcuna attenzione all’esistenza della sottoscrizione del ricorso in originale.

Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

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