CASSAZIONE

Riciclaggio: confisca su intera somma anche se c’è una fruizione parziale

Reati Tributari – Riciclaggio – Responsabilità  – Profitto – Nozione – Responsabilità aggiuntiva – Precisazioni – Confisca

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37120 del 5 settembre 2019, intervenendo in tema di confisca per il reato di riciclaggio, ha stabilito la legittimità della confisca di tutte le somme di denaro nei casi in cui oggetto del reato sono le anzidette quantità di denaro ed è stato considerato irrilevante  il fatto che l’imputato, in concorso con altri, ne abbia poi goduto solo in parte. In altre parole, per il reato di  riciclaggio il profitto del reato è rappresentato dalle somme “ripulite” e in sede di confisca, e non può certo essere valutato come attenuante il fatto che l’imputato ne abbia goduto solo del 3%. 

Nel solco di una nutrita giurisprudenza, la sezione penale della Suprema Corte è giunta a questa puntuale e motivata conclusione definendo prima i confini del delitto di riciclaggio, in cui risulta  evidente che il profitto, misura della confisca da disporsi per equivalente nell’ipotesi in cui non sia individuabile in via diretta il bene o il valore derivato dalla commissione del reato, corrisponde secondo il consolidato insegnamento di legittimità, al vantaggio economico tratto dall’imputato attraverso la commissione del reato, distinguendosi così dal prodotto del reato.

In buona sostanza, quindi, il principio trova applicazione anche qualora l’imputato abbia goduto solo in parte del profitto giacché la circostanza non incide sul fatto che l’intera somma riciclata costituisce profitto del reato, del quale il primo ha goduto in concorso con altri (Cass. n. 49003/2017), salvo l’eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale.

Per i Supremi Giudici di legittimità la quantificazione del profitto è sempre correlata sia alla tipologia del delitto da cui il profitto deriva, sia alla natura dei beni oggetto del delitto stesso. Questo perché il possibile vantaggio economico derivante dalla commissione dei singoli reati discende da variabili dipendenti dal tipo di operazioni, di fatto e giuridiche, dalla loro capacità di incidere sul valore e dalla concreta disponibilità dei beni, secondo la loro commerciabilità e il loro effettivo valore di mercato, in diretta correlazione con le caratteristiche degli stessi.

Inoltre, secondo quanto già affermato con la  Sentenza n. 5553/2014,  è peraltro  legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, in danno di un solo concorrente nella truffa per l’intero importo relativo al prezzo o profitto del reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati. 

In base, poi, alla normativa vigente, l’art. 648-quater c.p. prevede che nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dall’art. 648-bis c.p.  è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, fatta eccezione per le ipotesi in cui appartengano a persone estranee al reato.

Il giudice, disposta la quantificazione del profitto del reato, nei casi in cui non sia possibile eseguire la confisca diretta dispone la confisca per un valore equivalente al profitto del reato delle somme di danaro, dei beni o delle utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Gli Ermellini, con la sentenza in commento, hanno quindi  ribadito che per costante giurisprudenza, nei casi in cui non sia individuabile in via diretta il bene o il valore derivato dalla commissione del reato, il profitto del reato è sempre costituito dal vantaggio economico che deriva  all’imputato dalla commissione del reato. I reati di riciclaggio lato sensu (artt. 493 ter, 648 bis, 648 ter, 648 ter, c.p.) sono assistiti dal presidio severo delle confische obbligatorie (artt. 493 ter, comma 2, 648 quater, 240 bis c.p., 19 D.Lgs. n. 231/2001 in relazione alla previsione dell’art. 25 octies Dl n. 231/2001, legge n. 146/2006, per i reati transnazionali).

Ciò corrisponde a una precisa scelta del legislatore, orientato a potenziare il contrasto alla criminalità da profitto (sia essa quella organizzata, economica o da corruzione), in linea con le tendenze emerse a livello internazionale e sovranazionale. Nel caso in esame, le operazioni di riciclaggio che hanno oggetto somme di denaro assicurano il profitto del reato, rappresentato dal valore delle somme che siano state oggetto delle operazioni volte a ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa.

Inoltre, in tema di confisca per equivalente deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e, pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere l’ammontare complessivo dello stesso.

Sono rilevanti le ulteriori precisazioni della Cassazione nella condotta di riciclaggio che assicura l’integrale disponibilità giuridica dei valori riciclati, consentendone l’utilizzazione sia attraverso il godimento diretto, sia mediante il reimpiego in altre attività a contenuto economico.

In definitiva, i giudici di Piazza Cavour, confermando in toto quanto deciso nel giudizio n. 37120 del 5 settembre 2019 nei confronti di alcuni imprenditori imputati di vari reati, compresi il delitto di riciclaggio e quello del reimpiego ex articolo 648-ter c.p. e  della confisca disposta dal Gip su beni mobili e immobili, somme di denaro e valori corrispondenti al profitto realizzato da ciascuno di essi, hanno affermato che: “… È pacifico che il profitto, misura della confisca da disporsi per equivalente nell’ipotesi in cui non sia individuabile in via diretta il bene o il valore derivato dalla commissione del reato, corrisponde secondo il pacifico insegnamento di legittimità al vantaggio economico tratto dall’imputato attraverso la commissione del reato, distinguendosi così dal prodotto del reato. Risulta di immediata percezione che la determinazione della misura del profitto è funzione direttamente correlata sia alla tipologia del delitto da cui discende il profitto, sia alla natura dei beni oggetto del delitto stesso, in quanto il vantaggio economico che può ritrarsi dalla commissione dei singoli reati dipende da variabili rappresentati dalla tipologia delle operazioni di fatto e giuridiche che si realizzano attraverso la commissione dei reati, dalla loro capacità di incidere sul valore e sulla concreta disponibilità di beni, diversamente incommerciabili o di valore di mercato assolutamente inferiore, in diretta correlazione alle caratteristiche dei beni stessi (come per l’ipotesi del riciclaggio di veicoli). Pertanto, considerando la natura dei delitti contestati all’imputato C. (che, si ricordi, ha concordato la pena non solo con riguardo al delitto di riciclaggio, ma altresì a quello di reimpiego ex art. 648 ter cod. pen. – capo Z2 – , delitti in forza dei quali è stata disposta la confisca che forma oggetto delle censure formulate con il motivo di ricorso) va considerato che le operazioni di riciclaggio, così come quelle di reimpiego, ove abbiano ad oggetto somme di denaro assicurano, come esattamente precisato dal provvedimento impugnato, il profitto del reato (e non il profitto conseguito dall’autore del reato, rilevando tale profilo in diversa sede) che è rappresentato esattamente dal valore delle somme di denaro che siano state oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa (poiché, in assenza di quelle operazioni, dette somme sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto rispetto al delitto di riciclaggio). La condotta di riciclaggio, infatti, assicura l’integrale disponibilità giuridica dei valori riciclati, consentendone l’utilizzazione sia attraverso il godimento diretto, sia mediante il reimpiego in altre attività a contenuto economico.

Il principio è stato affermato dall’arresto ricordato dalla sentenza del G.i.p. (Sez. 2 n. 49003 del 13/10/2017. Nicita, non massimata) che, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, non era condizionata dall’esser il reo chiamato a rispondere in quella sede, di ulteriori reati che avrebbero costituito il presupposto del delitto di riciclaggio (ipotesi destituita di fondamento, peraltro, attesa l’impraticabilità di una tale contestazione, in ragione della clausola di riserva contenuta nella formulazione del delitto di riciclaggio);

invece, la lettura della motivazione consente di apprezzare la perfetta analogia delle ipotesi in fatto, poiché anche in quella circostanza alla deduzione difensiva della percezione da parte dell’imputato (che aveva concordato anch’egli l’applicazione della pena) esclusivamente di una commissione in misura percentuale sull’ammontare delle somme oggetto della condotta di riciclaggio, la decisione della Corte aveva opposto la considerazione secondo cui «dal momento che il riciclaggio ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato è l’intero ammontare delle somme che sono state “ripulite” attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall’imputato. Il fatto che l’imputato abbia goduto solo in parte (nella misura del 3 %) del profitto del riciclaggio, che sostanzialmente è stato incamerato dal dominus dell’operazione , il coimputato …., non cambia la sostanza delle cose, vale a dire che l’intera somma riciclata costituisca il profitto del reato, di cui l’imputato ha goduto in concorso con gli altri coimputati»”.

Corte di Cassazione – Sentenza 5 settembre 2019, n. 37120

Sui ricorsi proposti da:

C. F. F. nato a MARSALA il 30/06/1975;

B. E. nato a TORINO il 23/01/1980;

C. G. nato a RIVOLI il 25/05/1983;

C. N. nato a CINQUEFRONDI il 29/11/1984;

L. G. nato a TORINO il 12/04/1974;

P. P. nato a DOMODOSSOLA il 24/03/1976;

R. A. nato a TORINO il 06/05/1967;

S. P. nata a MONCALIERI il 14/04/1975;

S. R. nato a TORINO il 19/03/1967;

M. D. nato a TORINO il 04/12/1976;

avverso la sentenza del 13/11/2018 del G.i.p. del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di Torino, con sentenza in data 13 novembre 2018, applicava, su richiesta delle parti e con il consenso del P.M., le pene concordate per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen., 640 bis cod. pen., 648 bis cod. pen., 648 ter.1 cod. pen. agli imputati C. F. F., B. E., C. G., C. N., L. G., P. P., R. A., S. P., S. R., applicando altresì le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e disponendo la confisca (obbligatoria ai sensi degli artt. 640 quater e 648 quater cod. pen.) di beni mobili ed immobili, somme di denaro, valori corrispondenti al profitto realizzato da ciascuno degli imputati.

2. Hanno proposto ricorso le difese degli imputati.

3.1. La difesa dell’imputato C. F. F. deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 lett. B) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 640 bis, 648 bis, 648 ter e 416 cod. pen., attesa l’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati; rileva la difesa del ricorrente che il delitto presupposto dei reati di cui agli art. 648 bis e 648 ter cod. pen., ossia il reato contestato al capo T) delle imputazioni, non sussisterebbe alla luce di una serie di valutazioni concernenti le circostanze di fatto relative ai metodi di rilascio ed utilizzazione della documentazione sulle certificazioni energetiche, costituenti lo strumento utilizzato dagli imputati chiamati a rispondere di quel reato per ottenere ingiusti profitti.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge, in riferimento agli artt. 240 e 648 quater cod. pen., relativamente alla ritenuta applicabilità della confisca per equivalente e per l’erronea individuazione della nozione di profitto.

La sentenza del G.I.P. ha individuato il profitto del reato di riciclaggio contestato al C. desumendolo dall’ammontare delle somme oggetto delle condotte dirette a ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa di quelle somme, mentre il lucro realizzato dall’imputato, come del resto già accertato dallo stesso G.I.P. in sede di emissione del decreto di sequestro preventivo, era di ammontare completamente diverso in quanto determinato in ragione delle probabili commissioni che il C. aveva percepito per la prestazione rivolta a riciclare le somme di provenienza delittuosa, da altri percepite e occultate grazie all’intermediazione del C..

4.1. La difesa dell’imputato B. deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge, in relazione all’art. 416 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. B) cod. proc. pen.; all’imputato era stata contestata la partecipazione a due distinte associazioni, aventi la medesima compagine soggettiva, lo stesso fine illecito, le medesime modalità operative, che si erano succedute senza soluzione di continuità, con l’unica differenza rappresenta dall’inserimento di due imputati, presenti nel primo dei sodalizi e poi venuti meno nel secondo, senza peraltro che tali imputati rivestissero ruoli di particolare importanza nel sodalizio tali da giustificare un riassetto dell’organizzazione.

Per queste caratteristiche, doveva, al contrario, essere considerata la partecipazione ad un’unica associazione per delinquere.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in riferimento agli artt. 456, comma 1; 429, comma 1, lett. c) e comma 2, cod. proc. peri., ai sensi dell’art. 606 lett. C) cod. proc. pen.; era nullo, per indeterminatezza della contestazione, il decreto di giudizio immediato emesso in relazione all’imputazione di autoriciclaggio (capo V) non essendo indicato l’ammontare delle somme oggetto della condotta contestata, mancando la precisazione delle somme destinate al reimpiego e del conseguente profitto tratto dall’autore del reato, elemento decisivo ai sensi dell’art. 133 cod. pen. per valutare la congruità della pena concordata.

5.1. La difesa degli imputati C. N. e C. G. ha proposto ricorso deducendo per entrambi gli imputati, con il primo motivo, l’illegalità della pena applicata, in ragione degli aumenti di pena determinati per effetto del vincolo della continuazione, operati sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria previste per il più grave delitto di cui all’art. 648 ter.1 cod. pen., pur essendo prevista, per i delitti satellite, unicamente la pena detentiva; il risultato contenuto nella sentenza impugnata metteva in evidenza l’applicazione di una pena pecuniaria, non prevista per le pene edittali dei reati satellite, con evidente violazione del principio di legalità ex art. 2 cod. pen

5.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’illiceità della disposta confisca per equivalente, con riguardo all’ablazione dell’unità immobiliare sita in Bussoleno, nei confronti di C. N.;

dalla documentazione processuale risultava che l’acquisto di quel bene era risalente al 17 febbraio 2010, antecedente di circa cinque anni l’epoca in cui si contestava come iniziata l’attività delittuosa, sicché la confisca andava a colpire un bene estraneo alla condotta illecita e temporalmente antecedente la commissione dei reati.

6.1. La difesa dell’imputato L. G. deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge, in relazione all’art. 416 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; all’imputato era stata contestata la promozione e organizzazione di tre distinte associazioni (capi Q, R, S), contestazione rispetto alla quale il ricorrente solleva censure del tutto analoghe a quelle formulate con il ricorso dell’imputato B. (v. supra § 4.1.).

6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 316 ter e 640 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione , ai sensi dell’art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; la sentenza aveva qualificato in modo erroneo le condotte poste in essere per il conseguimento delle certificazioni energetiche indicate nelle imputazioni, mancando la prova di qualsivoglia condotta artificiosa o fraudolenta nella trasmissione delle richieste di rilascio delle certificazioni in questione; tale anomalia costituiva evidente vizio dell’espressione della volontà delle parti, che si era formata su una ricostruzione fuorviante della qualificazione giuridica dei fatti storici.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 81, comma 2, 640 bis cod. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. B) cod. proc. pen.; nell’accordo non era stata indicata la pena base, prevista per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., su cui poi era stato determinato l’aumento per la fattispecie circostanziata prevista dall’art. 640 bis cod. pen., così applicando una pena illegale

6.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge (per erronea applicazione dovuta all’inosservanza delle norme di cui agli artt. 640 quater e 322 ter cod. pen.), in ordine allo specifico profilo della quantificazione dell’oggetto da sottoporre a confisca e, in particolare, della misura del profitto che l’imputato avrebbe tratto dalla commissione dei reati a lui contestati.

L’ammontare del profitto conseguito era stato determinato sommando i proventi conseguiti dalle società attraverso le quali l’imputato avrebbe posto in esser le condotte di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen.; poiché risultava dagli atti processuali che le società avevano subito il sequestro preventivo del profitto conseguito, in funzione della responsabilità amministrativa ex d. Igs. 231/2001, al fine della successiva confisca, il profitto assoggettabile a confisca per equivalente doveva essere determinato sottraendo il quantum sottoposto a sequestro alle società e confiscabile in via diretta, realizzandosi diversamente un’inammissibile duplicazione della sanzione rappresentata dalla confisca per equivalente.

6.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 640 ter (scilicet, quater) e 322 ter cod. pen., con riferimento alla disposta confisca anche per beni non ancora individuati e riconducibili all’imputato; è pacifico che la confisca per equivalente non può essere disposta su beni futuri, a meno che essi siano in concreto individuabili; il provvedimento impugnato non recava alcuna specificazione al riguardo ciò che ne comportava il vizio per la dedotta violazione di legge.

7.1. La difesa dell’imputato D. M. ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. B) cod. proc. pen., in relazione alla misura della confisca disposta nei confronti dell’imputato per il reato di cui al capo Z4); la sentenza aveva inammissibilmente imputato al ricorrente l’intero importo dei proventi tratti dalle condotte di truffa, realizzate in concorso con altri (imputati, senza procedere alla possibile ricostruzione dell’esatto importo della quota di profitto ascrivibile al ricorrente).

7.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell’ad- 606, lett. E) cod. proc. pen., per la carenza dell’indicazione delle ragioni che avevano condotto alla quantificazione della misura del profitto.

8.1. La difesa dell’imputato P. P. deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge, in relazione all’art. 416 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. B) cod. proc. pen.; all’imputato era stata contestata la direzione, promozione e organizzazione di due distinte associazioni (capi Q, R), contestazione rispetto alla quale il ricorrente solleva censure del tutto analoghe a quelle formulate con il ricorso dell’imputato B. (v. supra § 4.1.).

8.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in riferimento agli artt. 417, lett. B), 552, lett. C), 456, comma 1; 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. C) cod. proc. pen.; era nullo, per indeterminatezza della contestazione, il decreto di giudizio immediato emesso in relazione all’imputazione di autoriciclaggio (capo V) non essendo indicato l’ammontare delle somme oggetto della condotta contestata, mancando la precisazione delle somme destinate al reimpiego e del conseguente profitto tratto dall’autore del reato, elemento decisivo ai sensi dell’art. 133 cod. pen. per valutare la congruità della pena concordata.

8.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 648 ter.1, cod. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. B) cod. proc. pen., in riferimento alla riconosciuta continuazione interna per i fatti descritti al capo V); la pluralità delle condotte di autoriciclaggio doveva essere unitariamente considerato quale unica ipotesi di reato.

8.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. E) cod. proc. pen., circa la disposta confisca di beni immobili di proprietà di T.P..

9.1. La difesa dell’imputato R. A. deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge, in relazione all’ad. 416 cod. pen., ai sensi dell’ad. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.;

all’imputato era stata contestata la promozione e organizzazione di tre distinte associazioni (capi Q, R, S), contestazione rispetto alla quale il ricorrente solleva censure del tutto analoghe a quelle formulate con il ricorso dell’imputato B. (v. supra § 4.1.).

9.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. B) cod. proc. pen., in riferimento all’art. 640 quater cod. pen.;

la sentenza del G.I.P. aveva determinato la misura del profitto dei reati di truffa aggravata in misura eccedente quella considerata dalla stessa sentenza; aveva calcolato l’ammontare della disposta confisca per equivalente senza tenere conto che tutti i beni sequestrati costituivano oggetto legittimo di confisca diretta, residuando per la confisca per equivalente un ammontare ben più ridotto.

9.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento alla disposta confisca anche per beni non ancora individuati e riconducibili all’imputato; è pacifico che la confisca per equivalente non può essere disposta su beni futuri.

10. La difesa dell’imputata S. P. ha proposto ricorso con i medesimi motivi e con le identiche argomentazioni del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato L.;

ha aggiunto un ulteriore motivo di doglianza, quanto alla determinante della pena, con riguardo alla continuazione ravvisata in relazione al delitto di cui al capo Q), difettando l’indicazione della pena per il reato ritenuto più grave.

11.1. La difesa dell’imputato S. R. ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo di ricorso, l’inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606, lett. C) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 444, comma 2, 448 comma 1 e 546 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione; la sentenza aveva omesso del tutto di motivare sull’incompatibilità logica dell’attribuzione all’imputato di condotte di reato certamente consumate in data anteriore alla sua partecipazione alle condotte truffaldine.

 11.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606, lett. C) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 444, comma 2, 448 comma 1 e 546 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, relativamente alla determinazione della quota di profitto attribuibile all’imputato.

12. La difesa dei ricorrenti L. e S., ha depositato memoria contenente motivi nuovi con i quali ha ribadito l’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi Q) R) e S) allegando la sentenza con cui è stata definita la posizione dei coimputati, con le forme del giudizio abbreviato, da cui risulta che il medesimo giudice del patteggiamento aveva ritenuto nella diversa sede che i fatti di cui ai capi Q), R) e S) costituissero unica imputazione di cui all’art.416 cod. pen.;

ha inoltre dedotto l’erronea quantificazione del trattamento sanzionatorio per il delitto di autoriciclaggio, dovendo trovare applicazione l’ipotesi prevista dall’art. 648 ter.1, comma 2, cod. pen.

13. La difesa dell’imputato R. ha depositato memoria con cui ha ribadito il contenuto del ricorso, con particolare riguardo all’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi Q) R) e S) facendo leva sulle medesime argomentazioni illustrate nei motivi nuovi depositati nell’interesse degli imputati L. e S.. 14. La difesa dell’imputato C. con memoria depositata il 16/7/2019 ha formulato motivi nuovi, con specifico riguardo alle questioni concernenti la disposta confisca per equivalente nei confronti dell’imputato e l’esatta individuazione della misura del profitto dei reati contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Una prima questione comune a gran parte dei ricorsi è quella della censura formulata deducendo l’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati, ad opera del G.I.P., censura che se formalmente può essere sollevata con il ricorso in sede di legittimità (giusta il disposto dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.) deve, però, per consolidata giurisprudenza, caratterizzarsi per la denuncia di un errore del tutto evidente da parte del giudice procedente, mentre va esclusa l’ammissibilità di censure che lamentino errori valutativi del materiale probatorio. In questo senso, si è ormai da tempo affermato il principio secondo il quale «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), come nell’ipotesi in cui l’errata «qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026); con la conseguenza che dovrà «escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione» (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766).

Del resto, analogo orientamento era già consolidato prima della ricordata modifica legislativa (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153).

2.2. Alla luce di tali premesse, va rilevato che i motivi dei ricorsi proposti dalle difese sulla scorta di ipotizzati errori valutativi del Giudice cui le parti hanno sottoposto l’accordo, risultano formulati per ipotesi non consentite.

2.3. Così, il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato C. risulta formulato in modo evidentemente non consentito, poiché si ricollega alle deduzioni sull’erronea qualificazione giuridica non già dei delitti a lui ascritti, ma dei delitti che si indicano quali reati presupposto, rispetto alle condotte di riciclaggio ed autoriciclaggio contestate all’imputato. Il contenuto del ricorso reitera sterilmente le questioni poste a base della richiesta di pronuncia di immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che il G.I.P. ha valutato e esaminato puntualmente, rilevandone l’evidente infondatezza (pagg. 23-27 della sentenza impugnata); nessuna evidenza di errori manifesti viene messa in rilievo con il ricorso, che si sostanzia in una serie di valutazioni, difformi rispetto a quelle condotte dal G.I.P., che non possono evidentemente trovare ingresso attraverso il ricorso in sede di legittimità

2.4. Risultano inammissibili anche i motivi di ricorso con cui le difese contestano l’ammissibilità della contestazione della partecipazione a distinte associazioni per delinquere (capi Q), R) e S): si tratta del primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato B.; del primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato L. e di quello proposto nell’interesse dell’imputata S.; del primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato P.; del primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato R.), associazioni sostanzialmente sovrapponibili quanto alla componente soggettiva e alle attività delittuose oggetto dell’accordo associativo, distinte solo per il diverso riferimento temporale e per il mutamento di alcuni partecipi, venuti meno nel primo sodalizio e sostituiti da altri imputati negli altri. Attraverso quei motivi, infatti, si sollecita nella sostanza un accertamento in fatto che non è consentito in questa sede, senza peraltro offrire alcun elemento obiettivo utile per dimostrare l’errore nell’applicazione della legge penale.

2.5. Allo stesso modo, il secondo motivo dei ricorsi proposti nell’interesse degli imputati L. e S. si fonda, sostanzialmente, non su un’immediata e palese difformità della qualificazione giudica dei fatti, bensì su una differente ricostruzione in fatto (con specifico riguardo alle modalità di predisposizione e trasmissione delle richieste di rilascio delle certificazioni energetiche, strumento diretto alla fraudolenta erogazione dei titoli di legittimazione all’ottenimento delle erogazioni pubbliche per il mercato energetico) che esclude la deducibilità del profilo della diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati.

2.6. Quanto al primo motivo del ricorso proposto dall’imputato S., anch’esso si pone fuori dal perimetro delle censure consentite dal disposto dell’art.448, comma 2 bis c.p.p.: e ciò sia per l’assoluta genericità delle deduzioni a sostegno della denunciata errata qualificazione del fatto, sia per il dedotto vizio motivazionale (del tutto insussistente, considerato l’apparato argomentativo predisposto dal giudice per dare atto dell’insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) sia per la prospettazione di una differente ricostruzione fattuale delle condotte partecipative, che si ricollega inevitabilmente ad accertamenti fattuali non consentiti in sede di legittimità (e che, in via logica, non si colloca in antitesi con la natura dell’imputazione – associativa – e con la concreta possibilità di un’adesione successiva ad un sodalizio già costituito o con l’assunzione di ruoli in momenti differenti, pur sempre funzionali all’operatività dell’associazione).

Ricorso C.

3.1. Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato C. è infondato.

La premessa da cui muove il ricorrente, infatti, pur se condivisibile in punto di diritto, non è correttamente applicata in relazione ai fatti oggetto di imputazione e per i quali l’imputato ha concordato l’applicazione della pena.

3.2. È pacifico che il profitto, misura della confisca da disporsi per equivalente nell’ipotesi in cui non sia individuabile in via diretta il bene o il valore derivato dalla commissione del reato, corrisponde secondo il pacifico insegnamento di legittimità al vantaggio economico tratto dall’imputato attraverso la commissione del reato, distinguendosi così dal prodotto del reato. Risulta di immediata percezione che la determinazione della misura del profitto è funzione direttamente correlata sia alla tipologia del delitto da cui discende il profitto, sia alla natura dei beni oggetto del delitto stesso, in quanto il vantaggio economico che può ritrarsi dalla commissione dei singoli reati dipende da variabili rappresentati dalla tipologia delle operazioni di fatto e giuridiche che si realizzano attraverso la commissione dei reati, dalla loro capacità di incidere sul valore e sulla concreta disponibilità di beni, diversamente incommerciabili o di valore di mercato assolutamente inferiore, in diretta correlazione alle caratteristiche dei beni stessi (come per l’ipotesi del riciclaggio di veicoli).

Pertanto, considerando la natura dei delitti contestati all’imputato C. (che, si ricordi, ha concordato la pena non solo con riguardo al delitto di riciclaggio, ma altresì a quello di reimpiego ex art. 648 ter cod. pen. – capo Z2 – , delitti in forza dei quali è stata disposta la confisca che forma oggetto delle censure formulate con il motivo di ricorso) va considerato che le operazioni di riciclaggio, così come quelle di reimpiego, ove abbiano ad oggetto somme di denaro assicurano, come esattamente precisato dal provvedimento impugnato, il profitto del reato (e non il profitto conseguito dall’autore del reato, rilevando tale profilo in diversa sede) che è rappresentato esattamente dal valore delle somme di denaro che siano state oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa (poiché, in assenza di quelle operazioni, dette somme sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto rispetto al delitto di riciclaggio).

La condotta di riciclaggio, infatti, assicura l’integrale disponibilità giuridica dei valori riciclati, consentendone l’utilizzazione sia attraverso il godimento diretto, sia mediante il reimpiego in altre attività a contenuto economico.

3.3. Il principio è stato affermato dall’arresto ricordato dalla sentenza del G.i.p. (Sez. 2 n. 49003 del 13/10/2017. Nicita, non massimata) che, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, non era condizionata dall’esser il reo chiamato a rispondere in quella sede, di ulteriori reati che avrebbero costituito il presupposto del delitto di riciclaggio (ipotesi destituita di fondamento, peraltro, attesa l’impraticabilità di una tale contestazione, in ragione della clausola di riserva contenuta nella formulazione del delitto di riciclaggio);

invece, la lettura della motivazione consente di apprezzare la perfetta analogia delle ipotesi in fatto, poiché anche in quella circostanza alla deduzione difensiva della percezione da parte dell’imputato (che aveva concordato anch’egli l’applicazione della pena) esclusivamente di una commissione in misura percentuale sull’ammontare delle somme oggetto della condotta di riciclaggio, la decisione della Corte aveva opposto la considerazione secondo cui «dal momento che il riciclaggio ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato è l’intero ammontare delle somme che sono state “ripulite” attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall’imputato. Il fatto che l’imputato abbia goduto solo in parte (nella misura del 3 %) del profitto del riciclaggio, che sostanzialmente è stato incamerato dal dominus dell’operazione , il coimputato …., non cambia la sostanza delle cose, vale a dire che l’intera somma riciclata costituisca il profitto del reato, di cui l’imputato ha goduto in concorso con gli altri coimputati».

3.4. Neppur pertinente risulta il richiamo alla recente sentenza della Corte costituzionale, che la difesa dell’imputato ha indicato con i motivi nuovi a sostegno della propria tesi secondo la quale la natura della confisca per equivalente, correlata al profitto tratto dalla commissione del reato, impone di distinguere tale nozione da quella del prodotto del reato al fine di evitare un sacrificio indebito per l’imputato e assicurare il principio di proporzionalità della sanzione.

La sentenza della Corte costituzionale (n. 112 del 2019) riguardava, infatti, una fattispecie in cui la confisca per equivalente doveva trovare applicazione in relazione alla differente fattispecie dell’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate previsto dall’art. 187 bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 58 del 1998, rispetto al quale il profitto discende non dalla possibilità di disporre di somme o valori diversamente indisponibili (perché destinati ad esser sottratti in quanto provento del reato presupposto) ma dal conseguimento di beni, lecitamente acquistabili in ordinarie condizioni di mercato, attraverso mezzi e strumenti non consentiti (appunto, con ricorso a informazioni riservate cui il responsabile dell’illecito non può aver accesso) che permettano di acquisirle in condizioni differenti e più favorevoli, godendo successivamente della rivalutazione di quei beni (con il risultato di individuare il vantaggio ottenuto nel valore aggiunto, come indicato testualmente dalla sentenza della Corte costituzionale: «Nelle ipotesi di acquisto di strumenti finanziari, il profitto consiste dunque nel risultato economico dell’operazione valutato nel momento in cui l’informazione privilegiata della quale l’agente disponeva diviene pubblica, calcolato più in particolare sottraendo al valore degli strumenti finanziari acquistati il costo effettivamente sostenuto dall’autore per compiere l’operazione, così da quantificare l’effettivo “guadagno” (in termini finanziari, la “plusvalenza”) ovvero, come nei caso di specie, il “risparmio di spesa” che l’agente abbia tratto dall’operazione.

Nelle ipotesi di vendita di strumenti finanziari sulla base di un’informazione privilegiata, il «profitto» conseguito non potrà invece che identificarsi nella “perdita evitata” in rapporto al successivo deprezzamento degli strumenti, conseguente alla diffusione dell’informazione medesima; e dunque andrà calcolato sulla base della differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla vendita degli strumenti finanziari, e il loro successivo (diminuito) valore»). Pertanto, nessuna violazione di diritto connota la motivazione della sentenza impugnata quanto all’individuazione del profitto (sulla cui misura, ovviamente, non vi è spazio per contestarne la determinazione, trattandosi di profilo inevitabilmente connesso ad accertamenti in fatto – peraltro specificante indicati dalla sentenza impugnata – che non possono formare oggetto di scrutinio in sede di legittimità).

Il ricorso B.

4. Il secondo motivo del ricorso non è consentito; la scelta processuale dell’imputato di concordare con il p.m. l’applicazione della pena in relazione all’imputazione nota all’imputato, travolge ogni profilo di nullità processuale che non può formare oggetto di motivo di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (in quanto « L’applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall’accordo intervenuto tra le parti; il giudizio di applicazione della pena deve infatti ritenersi svincolato dalla specificità delle forme processuali nel corso delle quali esso si è innestato; appare pertanto necessario e sufficiente che la richiesta di patteggiamento sia stata ritualmente avanzata nell’ambito di una di quelle udienze in cui la legge ne ammette la proposizione »: Sez. 5, n. 7262 del 29-12-1998, dep. 1999, Ben Hamidi, Rv. 212924; nello stesso senso da ultimo Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072).

I ricorsi C. G. e C. N.

5,1.  Il primo motivo,. comune ad entrambi i ricorsi, è manifestamente infondato: come statuito dalle Sezioni unite (n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751), i criteri da seguire nella determinazione degli aumenti di pena nelle ipotesi in cui la continuazione sia riconosciuta tra reati puniti con pene eterogenee, quando il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite solo con pena detentiva, impongono l’ aumento di entrambe le pene previste per la violazione più grave, atteso il principio della pena unica progressiva per moltiplicazione in presenza di più reati, ritenuti unificati dalla continuazione, puniti con pene eterogenee, sull’assunto dell’omologazione sanzionatoria fra pene, diverse sia per genere che per specie, quale conseguenza della perdita di autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi, nell’ambito di una unica pena, anch’essa legale perché appunto prevista dalla legge (come già affermato da Corte Cost., n. 312 del 1998).

La sentenza ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalle sezioni unite.

5.2. Il secondo motivo di ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato C. N., è manifestamente infondato.

La natura della confisca per equivalente, che secondo il consolidato orientamento di legittimità si caratterizza per l’aspetto sanzionatorio, trova corrispondenza nella funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile.

Si tratta, dunque, di misura ablatoria che si connota per il carattere afflittivo e la consequenzialità con l’illecito proprie della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione, che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza.

Se da tali presupposti discende, logicamente, l’irretroattività della confisca per equivalente ai fatti commessi anteriormente all’introduzione della previsione normativa che disciplina l’istituto, nelle sue diverse applicazioni, occorre distinguere l’inapplicabilità della misura ai fatti anteriormente commessi, dall’oggetto della misura che può colpire anche beni acquistati anteriormente alla commissione del reato.

La data di acquisto dei beni oggetto del provvedimento ablativo, infatti, è del tutto irrilevante ai fini delle valutazioni indicate, sia perché riguarda un elemento non contemplato dalla norma, sia perché il principio di irretroattività in materia penale attiene al momento della condotta (e non, invece, al tempo ed alle modalità di acquisizione dei beni destinatari in concreto della sanzione).

Dunque l’irretroattività deve intendersi riferita al fatto di reato e non certo alla data di acquisizione dei beni su cui cade la sanzione (Sez. 5, n. 25490 del 28/05/2014, Runci, Rv. 2591840, riguardante l’applicazione della confisca per equivalente in materia di reati tributari anche ai beni acquistati dall’indagato in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, che ha consentito l’applicazione della confisca ai reati tributari; nonché successivamente Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264281).

I ricorsi L. e S.

6.1. L’esame dei motivi dei ricorsi indicati può essere svolto congiuntamente, trattandosi di ricorsi articolati attraverso i medesimi motivi e con identiche argomentazioni.

6.2. Il terzo motivo comune ai ricorsi proposti (con una specificazione relativa al ricorso proposto nell’interesse dell’imputata S.) è manifestamente infondato.

La pacifica connotazione del delitto di cui all’art. 640 bis cod. pen., quale ipotesi aggravata del delitto di truffa, non imponeva alcuna operazione di calcolo in aumento delle pene previste dall’art. 640 cod. pen., atteso che per l’ipotesi aggravata di cui all’art. 640 bis cod. pen. il legislatore ha già fissato i limiti edittali minimi e massimi, nel cui ambito le parti hanno individuato la pena congrua rispetto ai fatti oggetto di contestazione.

Quanto poi all’ulteriore profilo dedotto dal ricorso proposto nell’interesse dell’imputata S. è palese la manifesta infondatezza dell’argomento sollevato, poiché dalla lettura della motivazione si apprezza la correttezza del procedimento di determinazione della pena da applicare, operata individuando il delitto più grave (capo U), sul quale sono stati apportati successivamente gli aumenti per continuazione, con le ulteriori imputazioni, senza che rilevi – come vorrebbe il ricorrente – la natura “interna “ della continuazione, risultando comunque determinato l’aumento di pena corrispondente al reato considerato.

6.3. Il quarto motivo di ricorso, anch’esso comune ad entrambi i ricorsi, è manifestamente infondato.

Per ciò che concerne l’aspetto della disposta confisca per equivalente, operata senza tenere conto che tutti i beni sequestrati costituivano oggetto legittimo di confisca diretta, è palese l’inconsistenza della premessa da cui muovono i ricorrenti, non risultando dal contenuto dei ricorsi (né avendo i ricorrenti indicato specificamente gli atti da cui tale circostanza dovrebbe emergere) che i beni oggetto di confisca rappresentino la diretta derivazione del profitto del contestato reato di truffa aggravata. In ordine alla successiva questione dedotta relativamente all’erronea determinazione del profitto, in ragione della coesistenza della confisca in via diretta disposta nei confronti delle società indicate nell’imputazione, va rilevato che il principio evocato dai ricorrenti è stato enunciato dalla giurisprudenza della Corte in contesti del tutto differenti, non comparabili con la situazione considerata dalla sentenza impugnata.

Infatti, le decisioni che vengono richiamate a sostegno della ricostruzione proposta dai ricorrenti concernevano ipotesi di confisca per equivalente per reati tributari – art. 11 del d. Igs. n. 74/2000 – in cui doveva esser determinato il profitto consistente nel risparmio collegato all’omesso versamento delle imposte, tenendo conto, ove il reato fosse stato attuato mediante atti fraudolenti o simulati compiuti sui beni di una società dichiarata fallita, della decurtazione dal valore del patrimonio sottratto delle somme recuperate dal fisco, a seguito delle cessioni di ramo d’azienda e dei versamenti effettuati dall’imputato (Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Tomasi Canovo, Rv. 265843; analogamente Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258904).

Al contrario, nel caso di specie, l’esistenza di un autonomo provvedimento di sequestro che ha colpito i beni delle società, utilizzate dall’imputato per commettere le truffe aggravate poste a fondamento della confisca per equivalente, e dunque un patrimonio autonomo e separato da quello del ricorrente, non incide sull’operatività e sulla misura della confisca per equivalente che deve colpire il patrimonio personale dell’imputato, trattandosi di sanzione autonoma e differente rispetto alla confisca ex art. 53 d. leg. 231/2001. 6.4. Anche il quinto motivo non è consentito, perché generico nella misura in cui non specifica in quale parte del provvedimento di confisca riguardante gli imputati sia stata disposta la confisca su beni non ancora individuati o individuabili (atteso che nella sentenza impugnata alle pagg. 38 e 39, per l’imputato L., e alle pagg. 48-49, per l’imputata S., vengano elencati i beni da confiscare, individuati in saldi a determinate epoche di conti correnti, con indicazione di somme già accertate in sede di sequestro preventivo, autoveicoli, oggetti di valore, somme di denaro determinate).

Il ricorso M.

7. Entrambi i motivi di ricorso, tra loro logicamente connessi e, dunque, da esaminare in modo unitario, risultano non consentiti.

Il ricorrente, considerando il medesimo aspetto – l’omessa attribuzione all’imputato della quota parte dei profitti che si assumono derivare dalle condotte di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. – lamenta sia la violazione di legge, sia il vizio di motivazione che non si iscrivono nell’area dell’unico possibile tema di indagine deducibile in punto di confisca con il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., secondo l’orientamento – che si ritiene di condividere – con cui è stato fissato il principio dell’ inammissibilità del ricorso per cassazione fondato sull’omessa motivazione in ordine alle ragioni della confisca del profitto del reato, potendosi dedurre esclusivamente l’illegalità della misura di sicurezza e non anche il vizio di motivazione (Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, dep. 2019, BOUTAMARA CHERKAOUI, Rv. 274962).

La sentenza impugnata ha applicato la confisca prevista dall’art. 640 quater cod. pen., senza superare, per specie e quantità, i relativi limiti legali; per altro verso, va ricordato che «in tema di confisca per equivalente deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso; è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall’imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri» (Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256).

Il ricorso P.

8.1. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, per le ragioni già illustrate in relazione all’esame del secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato B., del tutto identico nella prospettazione e nell’indicazione degli argomenti a sostegno del motivo di ricorso (v. supra § 4).

8.2. Il terzo motivo di ricorso non è consentito; è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, fatta eccezione per l’ipotesi di pena illegale, è preclusa alle parti la possibilità di proporre in sede di legittimità censure od eccezioni attinenti al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato in sede di patteggiamento, con specifico riguardo anche al profilo della ritenuta continuazione (v. ad esempio, Sez. 3, n. 23084 del 03/05/2011, Cicerone, Rv. 250966).

8.3. Il quarto motivo di ricorso non è consentito, per carenza di interesse; lo stesso ricorrente deduce la titolarità dei beni confiscati in capo ad un soggetto terzo, ciò che delimitava rigorosamente la legittimazione a proporre ricorso in sede di legittimità, legittimazione da riconoscere unicamente al titolare formale della proprietà dei beni confiscati.

Il ricorso R.

9.1. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, per carenza di interesse. Quanto al primo profilo, relativo alla dedotta erronea determinazione della misura del profitto dei reati di truffa aggravata (pari ad €112.295.720,14), in misura eccedente quella considerata dalla stessa sentenza (individuata in € 107.692.469,41), esso non è di certo in grado di influire sulla legittimità della confisca in concreto disposta, che ha riguardato i beni espressamente indicati dalla sentenza (pag. 59 della sentenza: due orologi di marca; la somma di 3.000 euro in contanti; alcuni preziosi e monili) che, per valore e consistenza dei beni stessi, di certo non superano il minor importo tra quelli indicati dal ricorrente.

L’eventuale accoglimento del motivo, pertanto, non assicurerebbe al ricorrente il vantaggio immediato e diretto che deve legittimare la proposizione dell’impugnazione.

Per ciò che concerne, poi, l’aspetto della disposta confisca per equivalente, operata senza tenere conto che tutti i beni sequestrati costituivano oggetto legittimo di confisca diretta, il motivo è inammissibile, per le ragioni già esposte quanto all’identico motivo formulato nell’interesse degli imputati L. e S. (v. supra § 6.3.).

 9.2. Il terzo motivo di ricorso non è consentito, perché generico, nella misura in cui non specifica in quale parte del provvedimento di confisca riguardante l’imputato sia stata disposta la confisca su beni non ancora individuati o individuabili ( atteso che alla pag. 59 della sentenza vengano elencati i beni da confiscare, su specificati, con indicazione di oggetti di valore e somme già accertate in sede di sequestro preventivo). 10. Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato S. risulta formulato in carenza del necessario interesse.

La censura che il ricorrente muove alla motivazione della sentenza impugnata, in correlazione alla determinazione della misura del profitto di uno dei reati contestati al S. (capi Z4) e Z5), ove accolta non assicurerebbe la ricorrente alcun immediato e concreto vantaggio; infatti, ferma restando la misura della confisca disposta per l’ulteriore titolo di reato (capo Z5, determinata in C 11.696.200), che non forma oggetto di alcuna doglianza da parte del ricorrente, risulta in modo evidente che la confisca in concreto da eseguirsi sulle uniche somme specificate nella sentenza (pari ad una somma inferiore a complessivi € 3.000) non potrebbe in alcun modo esser ridotta o modificata nella misura per effetto dell’eventuale illegittimità della determinazione dell’ammontare misura della confisca (disposta per il reato di cui al Capo Z4) oggetto di censura.

11. All’ inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila per ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/8/2019

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay