Responsabilità solidale del Caf per il visto di conformità infedele
Nuovi obblighi per i CAF dalla legge di Stabilità 2016, che ha confermato la responsabilità solidale tra Caf e responsabile dell’assistenza fiscale (Raf) nella certificazione della conformità delle dichiarazioni fiscali – l’attestazione fornita dallo stesso Caf o da professionisti abilitati – che certifica la conformità delle dichiarazioni fiscali rispetto ai documenti che i contribuenti hanno esibito e che questi siano correttamente indicati.
Dunque, se a sbagliare è il Caf, è previsto che risponda il Raf delle sanzioni eventualmente comminate, poiché il visto richiede una verifica della documentazione che presuppone competenze professionali a cui si ricollegano responsabilità personali.
Al riguardo, con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte, riguardanti le sanzioni a carico dei Centri di assistenza fiscale per l’apposizione del visto di conformità infedele.
Dal 1° gennaio 2016 il Caf per il quale ha agito il responsabile dell’assistenza fiscale che ha apposto un visto di conformità (l’asseverazione) infedele risponde solidalmente non più solo di un importo pari alla sanzione, ma di “una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente” in caso di violazioni riscontrabili in sede di liquidazione delle imposte sui redditi e IVA dovute in base alle dichiarazioni (ai sensi dell’art. 36-bis, DPR n. 600/1973) e al loro controllo formale (artt. 54 e seguenti, DPR n. 633/1972); l’estensione della responsabilità solidale si ha esclusivamente per le violazioni commesse dopo il 31 dicembre 2015. In precedenza, infatti, Centro di assistenza e Raf erano obbligati in solido, ma solo per il pagamento di una somma pari alla sanzione.
E’ quanto si legge nella circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, che stabilisce, inoltre, il venir meno della colpevolezza del responsabile dell’assistenza fiscale – e, di conseguenza, anche la responsabilità solidale del Caf – nel caso in cui il visto infedele sia stato causato dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Per quanto concerne le sanzioni, la punibilità della violazione relativa all’apposizione del visto di conformità su dichiarazione infedele è comunque condizionata, per espressa previsione normativa, alla circostanza che non trovi applicazione l’art. 12-bis del DPR n. 602/1973, per cui “Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila…”, importo attualmente innalzato a 30 euro (circolare n. 34/E del 2015).
In base al principio di legalità (art. 3, D.Lgs. n. 472/1997), l’estensione della responsabilità solidale agisce in relazione alle violazioni commesse successivamente al 31 dicembre 2015.