Residenti all’estero, per il superbonus 110% solo sconto in fattura o cessione del credito
L’art. 119 del decreto legge 34/020 (decreto rilancio), convertito dalla legge 77/2020, ha introdotto nuove disposizioni per la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del
110% per specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (superbonus). Tali disposizioni si aggiungono a quelle già in vigore: l’ecobonus, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio, e il sisma bonus per quelli antisismici.
Il superbonus spetta per le spese relative ad alcuni interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi trainanti) e inoltre a ulteriori interventi realizzati insieme ai primi (interventi trainati).
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
– su parti comuni di edifici residenziali in condominio (trainanti e trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (trainanti e trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno situate all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– sui singoli immobili residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
L’art. 121 del citato decreto rilancio stabilisce che per gli interventi in questione (e per talune altre tipologie di interventi di riqualificazione), invece dell’utilizzo diretto della detrazione si può optare: a) per uno sconto sull’ammontare dovuto fino a un importo massimo pari all’ammontare stesso, anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi, che a sua volta può recuperarlo sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari (sconto in fattura);
b) per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, incluse le banche e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
La circolare 24/2020
Nel condominio in cui un contribuente iscritto all’Aire è proprietario di un appartamento si vorrebbero approvare, in sede di assemblea condominiale, importanti lavori di efficientamento energetico tra i quali la coibentazione esterna, l’installazione della caldaia condominiale a condensazione ed eventualmente dei pannelli solari e fotovoltaici, secondo i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste dall’art. 119 del decreto rilancio. Il contribuente, che dichiara di non aver prodotto alcun reddito in Italia sul quale far valere una detrazione d’imposta, dove paga i tributi IMU e TARI, chiede se ha diritto a fruire dello sconto fiscale.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 500 del 27 ottobre 2020, dopo aver ricordato che l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica in materia e che al singolo condomino spetta la detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici sulla base dei millesimi di proprietà o di diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile, evidenzia, inoltre, che riguardo alla detrazione del 110% ha già fornito dei chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.
Proprio in riferimento alla possibilità di accedere al beneficio fiscale da parte di soggetti fiscalmente non residenti, il documento di prassi ha spiegato che, ai sensi del decreto rilancio tra i destinatari del superbonus ci sono “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, dunque la detrazione riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per gli interventi agevolati.
Le modalità alternative di utilizzo
Altro chiarimento fornito dalla circolare: trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva o da chi non potrebbe fruire della detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella no tax area).
Questi soggetti possono comunque optare, invece che dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative previste e quindi anche l’istante, titolare del solo reddito fondiario in Italia, in assenza di un’imposta lorda dalla quale detrarre il 110%, potrà accedere al beneficio tramite l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta.