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Regolarizzazione delle cripto-attività, scade il 30 novembre

La legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) ha introdotto la procedura di regolarizzazione delle cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021 da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate, che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale (previsti dal Dl 167/1990) e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale. Nel provvedimento delle Entrate n. 290480/2023 sono indicate le istruzioni, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza e di versamento degli importi.

Oggetto della sanatoria

Entro il 30 novembre 2023 possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta fino al 2021, le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali relative ai redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021. I contribuenti interessati che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi le cripto-valute, possono sanare la propria posizione presentando il modello, indicando il valore delle cripto-valute detenute in ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per l’omessa indicazione. Il modello è disponibile gratuitamente nel sito www.agenziaentrate.gov.it ma può anche essere prelevato da altri siti internet, purché sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato.

I contribuenti interessati che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nella propria dichiarazione i redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta e versando l’imposta sostitutiva del valore delle criptoattività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.

La regolarizzazione delle cripto-attività

Avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite, ragion per cui il contribuente allega al modello una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria, insieme ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore per ciascun periodo d’imposta e/o per il periodo di detenzione delle criptoattività e/o dei relativi redditi omessi. Nel provvedimento citato sono riportati, come esempio di idonea documentazione probatoria: le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta l’istanza.

La procedura

La procedura prevede:

– la spontanea, consapevole e autonoma istanza di regolarizzazione del richiedente;

– il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nella misura dello 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;

– il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali nella misura del 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

La procedura si perfeziona con il pagamento in unica soluzione dell’intero importo dovuto e con la presentazione del modello per l’istanza di regolarizzazione entro il 30 novembre 2023.

Il pagamento dello 0,5% per l’omessa indicazione comporta la non applicazione delle sanzioni previste dal Dl 167/1990 (articolo 5, comma 2), mentre il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3,5% produce effetti esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali e comporta la non applicazione di sanzioni e interessi per l’omessa indicazione di tali redditi.

Presentazione del modello L’istanza di regolarizzazione va presentata entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il modello firmato digitalmente, con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante F24 (è esclusa la compensazione) e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento; se l’istanza non è firmata digitalmente, devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari. La trasmissione va effettuata dal contribuente o dal professionista esclusivamente tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) alla Direzione regionale territorialmente competente in base al domicilio fiscale. E’ possibile avvalersi di un intermediario, nel qual caso il professionista deve consegnare al contribuente una copia dell’istanza inviata, con le ricevute Pec di accettazione e consegna.

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