EUROPA FISCALITA

Regime impatriati o forfetario, dei due l’uno

Un cittadino italiano, rimpatriato nel mese di aprile 2022 dopo quattro anni di residenza nel Regno Unito, iscritto all’AIRE, fatto presente che in Italia svolgerà un’attività di lavoro autonomo con partita IVA, ritiene di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al regime speciale per gli impatriati. Al riguardo, stimando che nel primo anno i possibili compensi saranno inferiori a 65.000 euro (limite per l’adozione del regime forfetario nel 2022), precisa che potrebbe temporaneamente optare per l’applicazione del regime forfetario.

In proposito chiede se potrà utilizzare alternativamente, in anni d’imposta differenti, i due regimi agevolati in questione, sempre nel rispetto delle relative norme, e se perderà i requisiti per le agevolazioni fiscali degli impatriati nei primi 5 periodi d’imposta dal rimpatrio se nel primo anno optasse per il regime forfetario.

Cosa prevede il regime speciale

L’articolo 16 del D.lgs. 147/2015 (decreto Internazionalizzazione) ha introdotto il regime speciale per i lavoratori impatriati, destinato al lavoratore che:

a) trasferisce la residenza in Italia;

b) non è stato residente in Italia nei 2 periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno 2 anni;

c) svolge l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato.

In presenza di tali condizioni, i redditi di lavoro dipendente, gli assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. L’agevolazione è fruibile per un quinquennio con decorrenza dal periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Il decreto legge 34/2019 ha poi introdotto delle modifiche, oggetto di chiarimenti con la circolare 33/E del 28 dicembre 2020, in particolare relativamente ai requisiti soggettivi e oggettivi per accedere all’agevolazione, all’ulteriore quinquennio agevolabile e alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) per fruire del beneficio.

La specificità della norma

L’Agenzia delle entrate, nella risposta 460/2022, evidenzia che il regime speciale risulta applicabile ai soli redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le disposizioni del TUIR.

Il regime forfetario, specifica inoltre, rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale e comporta, invece, una determinata determinazione del reddito imponibile, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività a seconda del codice ATECO relativo all’attività esercitata: su questo viene poi operata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP pari al 15%. Di conseguenza, per espressa previsione normativa, tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo (articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR).

La conferma dalla prassi

In proposito, la citata circolare 33/2020 ha spiegato che il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, proprio perché i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.

I due regimi, risultando quindi incompatibili per la diversità dei criteri stabiliti dalla normativa per la determinazione della base imponibile, rappresentano due differenti alternative non sovrapponibili.

Nel caso prospettato, dunque, se l’istante, avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel mese di aprile 2022, per l’annualità in corso dovesse optare per il regime forfetario, negli anni successivi e fino al compimento del quinquennio agevolabile – dal 2023 al 2026 – non potrà beneficiare del diverso regime destinato ai lavoratori impatriati. Nel documento di prassi si legge, infine, che resta ferma la possibilità per il contribuente di beneficiare, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, se valuta una maggiore convenienza rispetto a quello naturale forfetario.

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