FISCALITA LEGGE

Regime forfettario 2023: nuovi limiti e flat tax incrementale per il 2023

Introdotto nel nostro sistema fiscale dalla legge di bilancio 2015 (n. 190/2014) e oggetto di modifiche nel corso degli anni, il regime forfetario è destinato ai titolari di partita IVA in possesso di determinati requisiti, che danno diritto ad agevolazioni fiscali e contributive: un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, non ci sono obblighi e adempimenti ai fini IVA, aliquote di tassazione ridotta e semplificazione per le persone fisiche anche per i versamenti dei contributi INPS, nei casi di iscrizione alla gestione separata per artigiani e commercianti, con una riduzione del 35%.

Le nuove misure

Le ultime novità sono quelle recate dalla manovra 2023 (legge 197/2022), che ha innalzato i limiti per l’accesso alla tassazione ridotta da 65.000 euro a 85.000 euro per l’anno 2023, ha introdotto una clausola antielusione a 100.000 euro per i ricavi o compensi, superata la quale scatta la fine del regime agevolato dall’anno stesso del superamento; inoltre, è stata istituita la cosiddetta flat tax incrementale, una tassa piatta con aliquota sostitutiva dell’IRPEF al 15% (o del 5%, in caso di startup), che si può applicare agli aumenti di reddito registrati nel 2023.

I contribuenti ammessi

L’agevolazione spetta ai titolari di attività d’impresa e a chi ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti. Non sono ammessi, invece, i titolari di partita IVA in regime forfettario che svolgono attività professionali, quelli senza obbligo di iscrizione alla Camera di commercio e ad una cassa professionale e quelli con l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa.

Chi applica il regime forfetario non addebita l’IVA in fattura ai clienti e non liquida l’imposta ed è quindi esonerato dalla presentazione della dichiarazione IVA, dalla registrazione dei corrispettivi e delle fatture emesse e ricevute: va segnalato che, però, dal 1° luglio 2022 è stato introdotto l’obbligo di fattura elettronica per i contribuenti con ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, più precisamente dal 1° luglio 2022 in caso di ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nel 2021 e dal 1° gennaio 2024 in tutti gli altri casi.

Quali requisiti per le startup

Oltre all’aliquota del 15%, calcolata sulla base imponibile, in determinati casi può essere applicata un’aliquota ancora più ridotta, quella del 5%, riservata alle nuove attività, le startup, per i primi 5 anni.

Si può applicare la flat tax al 5% nei seguenti casi:

• se il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

• se la start up non è una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza come lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;

• se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, nel qual caso i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfetario.

Esclusione dal regime forfetario

Vediamo, infine, quali sono le cause ostative che determinano l’esclusione dall’applicazione del regime forfetario, che resta precluso ai titolari di partita IVA che rientrano nei seguenti casi:

• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

• i non residenti, a eccezione di chi risiede in uno Stato membro Ue o in uno aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

• i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

• gli imprenditori, artisti o professionisti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;

• le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

• quanti nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso di cessazione del rapporto nell’anno precedente (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

La flat tax incrementale

Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali al 15%, introdotta per l’anno in corso, sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più alto tra quelli dei 3 anni precedenti (anni d’imposta 2020, 2021 e 2022). Va subito precisato che non possono avvalersene i contribuenti che applicano il regime forfettario (articolo 1, comma 55, legge 197/2022).

Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche titolari di attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, potranno optare, in sede di dichiarazione dei redditi del 2024 per l’imposta del 15% al posto delle previste aliquote per scaglioni di reddito. Si calcola la differenza tra i redditi d’impresa e di lavoro autonomo conseguiti nel 2023 e quelli dell’anno in cui è stata dichiarato l’importo più alto: a quest’ultimo si applica una riduzione del 5% e il risultato è la base imponibile, che non può superare i 40.000 euro, da assoggettare alla tassazione del 15%.

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