ECONOMIA FISCALITA

Regime forfetario, l’imposta sostitutiva del 5% soltanto per una nuova attività

Una contribuente presenta un’istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione in merito all’applicazione dell’aliquota del 5% al reddito determinato secondo il regime forfetario.

Al riguardo afferma di aver prestato, per un certo periodo dell’anno, un’attività di lavoro dipendente e di aver avviato anche un’attività di lavoro autonomo; inoltre, comunica di aver adottato la contabilità semplificata poiché, per quell’anno, ricorreva la causa di esclusione dal regime

forfetario in quanto l’anno precedente l’apertura della partita IVA aveva conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro, e di aver intenzione di aderire al regime forfetario dal periodo d’imposta successivo.

L’istante sostiene, poi, che l’attività di lavoro autonomo esercitata non si configura, in nessun modo, come la semplice prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo: si tratta quindi di un nuovo lavoro, non avendo esercitato nei tre anni precedenti l’inizio di questo, alcuna attività professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.

Con l’istanza presentata la contribuente chiede se possa fruire della flat tax con aliquota agevolata del 5% a partire dal secondo anno di inizio e fino al quinto anno della nuova attività.

La finalità antielusiva

Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva del 5% per i soggetti che aderiscono al  regime forfetario, la normativa di riferimento (legge 190/2014) stabilisce che al fine di favorire l’avvio di una nuova attività, per il periodo d’imposta in cui è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota è stabilita nella misura del 5%, a condizione che l’attività da esercitare non costituisca “mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.

In merito a tale previsione, la circolare 10/E del 2016 ha chiarito che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente configura una finalità antielusiva, che mira a evitare che al beneficio possano accedere soggetti che si limitino a modificare soltanto la veste giuridica dell’attività già esercitata o, deliberatamente, effettuino la variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il rinnovo dell’attività.

Considerato che la prosecuzione dell’attività – prosegue il documento di prassi – deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.

La risposta 226/2024

Nel caso prospettato dalla contribuente, l’Agenzia delle entrate ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione della normativa citata,  la previsione di questa aliquota è rivolta esclusivamente a quanti iniziano una nuova attività applicando dall’inizio il regime forfetario e la relativa imposta  sostitutiva.

Il superamento della causa d’esclusione, motivata dal valore del reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno d’imposta precedente, e l’applicazione del regime forfettario dal secondo anno di attività, non permettono comunque l’applicazione dell’aliquota agevolata di tassazione.

Ne consegue che coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario, anche per effetto della presenza di una causa di esclusione, e solo successivamente accedono al regime forfetario continuando a svolgere la stessa attività, non possono fruire del beneficio dell’aliquota ridotta del 5%.

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