Regime forfetario e non residenti: requisiti e cause ostative
Il percorso normativo che ha introdotto il regime agevolato, dedicato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, parte dalla legge n. 190 del 2014,
art. 1, commi da 54 a 89, e attraverso una serie di successivi interventi ne ha modificato, estendendolo, l’ambito di applicazione (legge 145/2018, art. 1, commi da 9 a 11) fino alla modifica più recente, introdotta dalla legge di bilancio 2020 (n. 160/2019, art. 1, comma 692), oltre alla previsione di alcune cause ostative alla sua applicazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 106 del 2020, ha indicato i requisiti necessari e le cause ostative per l’accesso al regime agevolato forfettario per un contribuente residente in Paese extra Ue che svolge parte della sua attività in Italia.
Il quesito
L’istante dichiara di essere residente in Svizzera, di lavorare dal 1° giugno del 2016 come dipendente presso un ospedale in qualità di medico chirurgo specializzato e di essere iscritto dal novembre 2017 all’Aire, l’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero.
L’inquadramento contrattuale finora previsto non prevedeva l’esercizio di un’attività professionale autonoma, ma proprio a partire dal 2020, l’ospedale ha comunicato che ridurrà del 20% il numero di ore lavorate, rilasciando però al dottore l’autorizzazione a esercitare un’attività di lavoro autonomo. In proposito il medico precisa che potrà esercitare la professione anche presso lo stesso ospedale con un regime simile a quello che in Italia è definito intramoenia, che comporterà il pagamento di ulteriori compensi nella retribuzione ordinaria.
A seguito di questa modifica delle condizioni contrattuali con l’ospedale svizzero, il contribuente rende nota la propria intenzione di svolgere un’attività di lavoro autonomo in Italia, al massimo per dieci giorni al mese, presso strutture private come case di cura o studi medici e rappresenta, in proposito, di voler aprire una partita IVA pensando di avvalersi del regime forfetario, rispetto al quale esprime un dubbio interpretativo relativo alla sua applicabilità, visto che continuerà a non essere residente nel nostro Paese.
Nello specifico, chiede un parere riguardo alla causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lettera b), della citata legge 190/2014.
In base alla soluzione interpretativa prospettata, il medico ritiene di poter applicare il regime forfettario, pur essendo residente all’estero in quanto, a suo parere, tale causa ostativa risponde alla ratio di limitare l’agevolazione a coloro i quali producono prevalentemente redditi all’estero, con l’obiettivo di contrastare abusi di utilizzo del regime agevolato nei casi di redditi tassati in via concorrente nel paese di residenza e in quello dove vengono prodotti.
In proposito, cita l’art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Repubblica italiana e la Svizzera in materia di redditi derivanti da professioni indipendenti, che prevede l’imponibilità in via esclusiva nello Stato di residenza del percettore dei redditi derivanti dall’esercizio di lavoro autonomo; la tassazione diventa concorrente quando il soggetto che produce il reddito dispone abitualmente nello Stato di produzione di una base fissa per l’esercizio della sua attività.
I casi “eccezionali”
L’Agenzia risponde che nel caso prospettato assume rilevanza proprio quanto previsto dalla citata legge 190/2014, ovvero che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, fatta eccezione per quelli che:
– risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo – “SEE”, cioè Islanda, Norvegia e Liechtenstein – che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
– producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Tale esclusione è motivata dal fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella stessa situazione di uno residente, con la conseguente parità di trattamento fiscale riguardo al regime forfettario, solo se risiede, per l’appunto, in uno dei Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni, e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del proprio reddito complessivamente prodotto.
Poiché il medico ha dichiarato di essere residente in Svizzera, Paese che non fa parte dell’Unione né dello SEE, e di non produrre la maggior parte del suo reddito in Italia, affermando di svolgervi l’attività di lavoro autonomo per un massimo di dieci giorni al mese, nessuna delle due precise condizioni essenziali previste è rispettata e, di conseguenza, non può applicare il regime forfetario.