FISCALITA

Regime forfetario e mancanza dei requisiti: responsabilità e regolarizzazione

La legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) disponeva che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, contemporaneamente, nell’anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (limite innalzato a 85.000 euro dalla legge di bilancio 2023);

b) hanno sostenuto spese per un importo complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio (articolo 70, D.lgs. 276/2003), per lavoratori dipendenti e per collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c e c­bis, del TUIR), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro ex articolo 60, TUIR.

E’ previsto che a chi applica il regime forfetario è riservata una serie di semplificazioni contabili, tra le quali non esercitare la rivalsa ai fini IVA e non essere soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti.

La perdita del requisito reddituale

Un datore di lavoro fa presente di avvalersi, nella sua attività, delle prestazioni professionali di un collaboratore lavoratore autonomo in qualità di presentatore di servizi. Il collaboratore ha dichiarato, sia nel 2021 che nel 2022, di avvalersi del regime forfetario e, di conseguenza, ha fatturato le sue prestazioni, dal 2021 fino a ottobre 2022, senza esposizione dell’IVA e il sostituto istante le ha liquidate senza applicare la ritenuta d’acconto.

Nel mese di novembre 2022 il professionista ha comunicato che, per la perdita del requisito reddituale –  avendo superato il plafond di 65.000 euro annui di compensi – non poteva fruire del regime forfetario a partire dall’anno d’imposta 2021 e successivamente ha emesso:

• per i compensi fatturati nel 2021 e corrisposti nello stesso anno, una nota di variazione in aumento per l’IVA nel 2022 (art. 26, comma 1, DPR 633/1972);

• per i compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, note di credito a storno di tali fatture in regime forfetario, e riemesso fatture in regime ordinario, riportando IVA e ritenuta d’acconto.

Alla luce di questa situazione l’istante, nel suo ruolo di sostituto d’imposta, chiede quale comportamento deve adottare rispetto alla ritenuta d’acconto non operata sui compensi corrisposti da gennaio 2021 fino a ottobre 2022.

Come rimediare all’indebita fruizione

In riferimento al caso rappresentato, nella risposta 245/2023 l’Agenzia delle entrate evidenzia che, con le risposte a interpelli n. 499 e 500 del 2019 è stato chiarito che è possibile rimediare all’indebita fruizione del regime forfetario adottando una delle seguenti modalità:

­ emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in aumento per integrare le fatture originarie con l’IVA di rivalsa da versare all’erario e indicare la ritenuta d’acconto;

­ emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in diminuzione, a storno delle fatture originarie ed emettendo nuove fatture sostitutive delle precedenti, per addebitare l’IVA da versare all’erario e indicare la ritenuta d’acconto.

Nel caso in cui il professionista, nel periodo d’imposta 2021, abbia dichiarato i compensi fatturati e percepiti, anche presentando una dichiarazione integrativa ai fini IRPEF e IVA, e abbia versato le relative imposte, interessi e sanzioni tramite ravvedimento operoso, il sostituto non deve versare le ritenute d’acconto non operate, né presentare le certificazioni uniche e il Modello 770/2022 integrativo.

Rispetto ai compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, per i quali il collaboratore dovrebbe aver già emesso note di credito e riemesso fatture in regime ordinario con IVA e ritenuta d’acconto, invece, il sostituto deve operare le ritenute d’acconto, anche se tardivamente, e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, rilasciare la certificazione unica per il 2022 e presentare il Modello 770/2023 riportando i dati corretti.

Le sanzioni Per quanto riguarda le sanzioni, nella risposta 245 si legge che restano in capo al collaboratore e che il sostituto si può considerare come non responsabile delle violazioni per omessa o tardiva esecuzione e versamento delle ritenute, trasmissione delle certificazioni uniche e del Modello 770 con dati errati, quindi non dovrà pagare le relative sanzioni.

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