FISCALITA LAVORO

Regime forfetario e lavoro dipendente: quando non si applica la causa ostativa

Oggetto del nostro scritto è la Risposta n. 382/2019, che tratta della possibilità di applicare il regime forfettario, con aliquota fiscale agevolata al 15%, in costanza di un rapporto di lavoro dipendente e l’esistenza di

entrambi i vincoli lavorativi nel momento in cui è entrata in vigore la legge che fissa le cause ostative.

La legge 190/2014 (articolo 1, commi da 54 a 89) ha introdotto il regime forfetario, un regime fiscale agevolato pensato per le persone fisiche titolari di attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti: l’ambito di applicazione è stato poi modificato, con portata estensiva, dalla legge di bilancio 2019 (n. 145/2018).

Dentista che “diventa” dipendente

Una dentista dichiara di lavorare come libera professionista e anche con contratto d’opera come lavoratrice autonoma per un’Azienda sanitaria.

Il suo “problema” sorge nel 2017, quando un provvedimento della Magistratura intima alla Asl di assumere esclusivamente con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato: da quel momento, per non interrompere i servizi – e senza alcuna possibilità di manovra per i lavoratori – i contratti di collaborazione sono stati immediatamente trasformati da libero-professionista a dipendente, con durata variabile da qualche mese a un massimo di 3 anni. L’azienda, quindi, non ha potuto rinnovare i contratti d’opera in scadenza stipulati con i professionisti, trasformandoli alla scadenza in lavoro dipendente di due tipologie, con e senza possibilità di svolgere la libera professione, mentre i contratti d’opera ancora in vigore rimarranno tali fino alla scadenza fissata.

La dottoressa, quindi, dal 2017 ha due diversi rapporto di lavoro con la Asl, essendo titolare sia di contratti d’opera come lavoratrice autonoma, per il servizio odontoiatrico festivo e prefestivo, sia di contratti di lavoro dipendente che variano, nella durata, da due a sei mesi: i contratti d’opera sono stati stipulati nel 2016 con una durata di tre anni, scadenza nel 2019.

Il dubbio

La problematica sollevata dall’istante riguarda l’applicabilità della causa ostativa prevista dalla legge 190/2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019, in base alla quale non possono accedere al regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Nello specifico, la dentista chiede:

– se può essere considerata causa ostativa all’applicazione del regime forfetario il passaggio da un rapporto di collaborazione a uno di lavoro dipendente a tempo determinato, originato da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria;

– se tale causa ostativa si applica nonostante il doppio tipo di rapporto di lavoro con la Asl sia precedente all’entrata in vigore del nuovo “divieto di accesso”.

Non c’è causa ostativa

Le Entrate rispondono citando un’importante precisazione contenuta nella circolare 9/E del 2019: nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della modifica, il contribuente aveva redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) e di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti dello stesso datore di lavoro, la causa ostativa “in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza”.

Nel caso esposto nell’interpello non si verifica la trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, poiché resta invariato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa, visto che il duplice rapporto di lavoro – attività professionale di dentista e lavoratore dipendente – esisteva già all’entrata in vigore della variazione e continua a esser tale.

L’agenzia precisa, infine, che nel periodo d’imposta 2020, a seguito della scadenza del contratto d’opera sottoscritto dalla dottoressa nel 2016, e considerando la trasformazione dello stesso in un rapporto di lavoro dipendente, i compensi relativi non potranno rientrare nell’ambito di applicazione del regime forfetario.

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