ECONOMIA FISCALITA

Regime forfetario e credito per le imposte versate all’estero

Un avvocato che ha optato per il regime forfetario, nel quale non è prevista l’applicazione dell’IVA e della ritenuta di acconto, tra i suoi clienti ha una società con sede nella Repubblica di San Marino: questa, all’atto del pagamento di una fattura emessa dal legale

ha applicato una ritenuta di acconto del 20%, in base all’art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni vigente fra Italia e San Marino dal 1° gennaio 2014 (legge 88/2013).

Qual è il problema: avendo aderito a un regime fiscale agevolativo, il professionista non può recuperare, nella dichiarazione dei redditi, la ritenuta di acconto effettuata dalla società cliente e, inoltre, è tenuto a pagare l’imposta sostitutiva del 15% sul 78% del proprio imponibile lordo, anche sulla ritenuta di acconto che non può utilizzare.

Il professionista ha chiesto chiarimenti anche all’Ufficio tributario sammarinese, che gli ha risposto che i liberi professionisti, per evitare le frodi fiscali, non possono chiedere il rimborso della ritenuta di acconto versata nella Repubblica di San Marino dai propri clienti, e l’avvocato non ha potuto portare in detrazione tale imposta nella dichiarazione dei redditi perché incompatibile con il regime forfetario.

Da qui la richiesta di interpello, per sapere come recuperare nella propria dichiarazione dei redditi tale ritenuta di acconto, trattandosi di reddito prodotto all’estero, oppure come scomputarla dall’imposta prevista per il regime forfetario.

La ritenuta del 20% a San Marino

Obiettivo delle Convenzioni è di evitare la doppia imposizione in senso giuridico, ovvero quella relativa a uno stesso contribuente per lo stesso reddito in due Stati diversi. La Convenzione interessata nel caso in questione, all’art. 14, paragrafo 1, prevede che i redditi derivanti dall’esercizio di una libera professione di una persona fisica residente di uno Stato contraente o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili in tale Stato e anche nell’altro Stato contraente, secondo la propria legislazione interna.

Quindi, questi redditi sono assoggettati a una tassazione concorrente in Italia, residenza del contribuente, e a San Marino, Stato in cui è esercitata l’attività. Il successivo paragrafo 2 precisa che per “libera professione” si devono intendere “…le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili”.

Il citato art. 14 della Convenzione, quindi, permette alla Repubblica del Titano di esercitare la propria potestà impositiva sui compensi professionali sulla base della propria normativa interna e l’art. 102 della legge 166/2013 (disposizioni sull’imposta generale sui redditi) prevede, in relazione ai redditi da lavoro autonomo e assimilati, che tutti gli operatori economici che corrispondono, anche occasionalmente, compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate a soggetti residenti all’estero, anche quando le prestazioni sono effettuate in regime di impresa, devono operare una ritenuta a titolo di imposta del 20%. Le prestazioni di servizi rese da un professionista italiano a San Marino sono assoggettate, da parte del committente sammarinese, a un’imposta del 20%.

Il regime forfetario in Italia

In Italia il possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) all’art. 1, comma 54, modificata dal 1° gennaio 2019 dalla legge 145/2018 permette l’accesso al regime forfetario per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale: non bisogna aver conseguito, nell’anno precedente, ricavi superiori a 65.000 euro e, contestualmente, non incorrere in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57.

Ai fini IVA i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’imposta in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni, quindi per le fatture emesse da un contribuente in regime forfetario non c’è l’addebito dell’imposta.

Per le imposte sui redditi, invece, i ricavi o i compensi percepiti, stante l’esiguità dell’imposta sostitutiva, non sono soggetti a ritenuta di acconto: basta rilasciare di un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui si riferiscono le somme percepite è soggetto, appunto, all’imposta sostitutiva (circolare n. 10/E del 2016).

Il compenso di un professionista in regime forfetario, dunque, sconta un’imposta del 15%, sostitutiva – delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP – calcolata applicando ai compensi un coefficiente di redditività del 78%. Ne consegue che il reddito soggetto a imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 3, comma 3, lett. a, del TUIR).

No al recupero della ritenuta

Ed è proprio quest’ultima circostanza che motiva l’esclusione, come sostiene l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 36/2019, del credito per le imposte pagate all’estero per la ritenuta subita sui compensi corrisposti dalla società sammarinese.

L’art. 165 del TUIR, infatti, stabilisce che per beneficiare del credito per le imposte assolte all’estero occorre, tra l’altro, che il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo in Italia (circolare 7/E del 2017), requisito assente in quanto, come si è detto, i redditi prodotti dall’avvocato in regime forfettario non partecipano alla formazione del suo reddito complessivo.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay