FISCALITA LEGGE

Regime forfetario, attività professionale e consigliere di amministrazione

La legge 190/2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto il regime fiscale agevolato denominato forfetario, accessibile alle persone fisiche titolari di attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale e in possesso di precisi requisiti.

In materia di accesso al regime c.d. forfetario (art. 1, comma 57, della legge 190/2014, modificato con portata estensiva dall’art. 1, commi da 9 a 11, della Legge di bilancio 2019, n. 145/2018), un contribuente dichiara di svolgere da diversi anni l’attività professionale di medico chirurgo e di avere un incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata, la stessa presso la quale svolge in maniera prevalente la sua attività professionale.

In proposito dichiara, inoltre, di percepire un compenso per l’attività di consigliere di amministrazione come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR) e che il volume del suo fatturato per l’attività libero-professionale è di ammontare inferiore alla soglia dei 65.000 euro previsto della citata legge 145/2018.

Le cause ostative

La Legge di bilancio 2019 ha introdotto nuove cause ostative all’applicazione del regime forfetario,  in particolare con l’art. 1, comma 57, lettera d-bis), che prevede che le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti riconducibili agli stessi direttamente o indirettamente, non possono avvalersi del regime agevolato.

Alla luce di tali impedimenti previsti dalla normativa, il medico chiede se tale impedimento sia applicabile al suo caso concreto, ritenendo, peraltro, che tale causa ostativa non debba applicarsi per il seguente motivo: l’applicazione del regime forfetario non andrebbe a sostituire un rapporto di lavoro dipendente o assimilato, ma risulterebbe in continuità rispetto alla precedente situazione.

A sostegno di tale tesi la circostanza che egli continuerà a effettuare le prestazioni professionali nei confronti della clinica privata, come già fatto negli anni precedenti, e continuerà a percepire il compenso di consigliere di amministrazione fino al termine dell’incarico.

La circolare 105/E

Nella risposta 202/2019 l’Agenzia delle entrate evidenzia che, in relazione ai compensi riconducibili alle ipotesi indicate nell’ultima parte della lettera c-bis) dell’art. 50 del TUIR, la disposizione normativa prevede che “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società …” costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ricorda inoltre che fanno eccezione a tale regola, sempre in relazione a quanto previsto dalla stessa disposizione, gli uffici che rientrano “nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente i redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente i redditi di lavoro autonomo esercitate dal contribuente”.

In proposito l’Agenzia cita la circolare 12 dicembre 2001, n. 105/E, nella quale  è stato precisato che l’inserimento dei compensi nella categoria dei redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nell’ipotesi in cui, anche in assenza di una previsione espressa nell’ambito delle norme di disciplina dell’Ordinamento professionale, il professionista svolga l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale.

In questo caso, secondo il documento di prassi, è ragionevole ritenere che l’incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attività professionale.

Per queste ragioni, con riferimento al caso oggetto dell’istanza di interpello in cui l’istante dichiara di svolgere l’attività professionale di medico chirurgo e di consigliere di amministrazione presso una clinica privata, i redditi dallo stesso percepiti devono essere qualificati come redditi di lavoro autonomo (ai sensi dell’art. 53 del TUIR).

Alla luce di quanto esposto, l’Amministrazione finanziaria conclude che, nel caso in cui l’ammontare complessivo dei redditi percepiti superi la soglia di 65.000 euro stabilita dall’ultima Legge di bilancio, il contribuente non potrà applicare il regime forfetario.

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