FISCALITA

Redditi d’impresa e Legge di stabilità, i chiarimenti delle Entrate

La circolare 20/E del 18 maggio 2016 fornisce chiarimenti sulle norme di interesse fiscale e commenta le novità introdotte suddividendole in comparti separati, uno dei quali è dedicato alle imposte sui redditi di impresa. In questo articolo vi parliamo delle modifiche normative in materia di IVA, in uno successivo affronteremo le novità in materia di IRAP, tra le quali l’autonoma organizzazione dei medici convenzionati con strutture ospedaliere, la nuova deduzione prevista per i lavoratori stagionali e l’esclusione della soggettività passiva per alcuni soggetti.

 

La riduzione dell’IRES

Dal 1° gennaio 2017 l’aliquota IRES scende dal 27,5 al 24% e di conseguenza viene rideterminata – passando dall’1,375 all’1,20% – l’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 27, comma 3-ter), del DPR n. 600/1973 sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), inclusi nella cosiddetta white list (art. 168-bis del TUIR).

Sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES la Banca d’Italia e gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per i quali viene prevista l’applicazione di un’addizionale IRES di 3,5 punti percentuali.

 

Anche per l’editoria on line IVA al 4%

L’aliquota IVA del 4% di cui al punto 18) della tabella A, allegata al DPR n. 633/1972, prevista per la fornitura in formato cartaceo di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, si applica anche alla fornitura in formato digitale di tali prodotti editoriali e “Sulla base del tenore letterale della disposizione in esame si ritiene che l’aliquota IVA del 4% sia applicabile anche alle operazioni di messa a disposizione ‘on line’ (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali sopra menzionati”. Si tratta dei casi, sempre più frequenti, in cui si offre al consumatore interessato la possibilità di accedere ai prodotti editoriali avvalendosi di siti web o piattaforme elettroniche, come per la consultazione di biblioteche on line che prevedono anche servizi aggiuntivi quali inserire commenti, fare ricerche e stampare.

La novità introdotta fa riferimento a prodotti editoriali contraddistinti da un codice ISBN per i libri e prodotti affini o ISSN per le pubblicazioni in serie come periodici, quotidiani o riviste, gli annuari, ecc.: si tratta di codici adottati a livello internazionale per l’identificazione univoca del prodotto editoriale. Nella circolare si precisa che ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente, poiché il prodotto editoriale deve avere le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, caratteristiche descritte nelle circolari n. 23/E del 2014 e n. 328 del 1997.

In particolare, la circolare n. 23/E del 2014 ha precisato che nell’ipotesi di cessioni di un libro cartaceo contenente una chiave di accesso con la quale l’acquirente può acquisire in internet la copia in formato elettronico dello stesso libro o eventuali aggiornamenti, “la vendita del libro costituisce, sotto l’aspetto sostanziale, una cessione di beni”; in questi casi tornano quindi applicabili, in tema di determinazione dell’imposta e di aliquota applicabile, le disposizioni relative al libro cartaceo, sempre che l’acquirente non debba pagare un importo ad hoc per il servizio elettronico aggiuntivo (circolare n. 23/E del 2014).

 

Modifiche al regime di affrancamento

I commi 95 e 96 dell’art. 1 hanno modificato il regime di imposizione sostitutiva (commi 10 e seguenti dell’art. 15, DL n. 185/2008), grazie al quale le società aventi causa delle operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda possono ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili relativi all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni straordinarie mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP, con aliquota del 16%, da versare in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative all’esercizio nel corso del quale è stata realizzata l’operazione stessa; l’esercizio dell’opzione si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva (circolare n. 28/E del 2009). I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva; riguardo agli ammortamenti, la deducibilità dei maggiori valori affrancati è ammessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva.

In seguito alla modifica introdotta dalla Legge di stabilità il limite massimo della quota di ammortamento deducibile in ciascun periodo d’imposta dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi d’impresa viene portato da un decimo a un quinto, rendendo ancora più conveniente l’opzione per il regime di favore; le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali, invece, sono deducibili “nel limite della quota imputata a conto economico”.

Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, la nuova disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2016, lasciando immutata la misura massima della deduzione (un decimo) per quanto riguarda i maggiori valori di avviamento e marchi d’impresa iscritti e affrancati in occasione di operazioni straordinarie realizzate fino al 31 dicembre 2015.

 

Estensione del reverse charge

Cominciamo col dire che l’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una deroga ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che prevede, fra l’altro, che “il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali”.

E’ prevista l’applicazione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi che, risultando aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico, sono tenuti a emettere fattura mediante la scissione dei pagamenti (split payment – art. 17-ter, DPR n. 633/1972).

I consorzi destinatari delle prestazioni di servizi sono quelli elencati dall’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006:

– i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;

– i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

– i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile.

In base al meccanismo DI split payment l’IVA addebitata dal consorzio nelle relative fatture non è pagata al consorzio cedente o prestatore insieme al corrispettivo, ma deve essere versata all’Erario direttamente dalla PA acquirente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta (circolari n. 1/E e n. 15/E del 2015). In pratica, con l’introduzione del reverse-charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi, si è voluto semplificare la riscossione del tributo evitando che i consorzi aventi come committente principale la PA e che applicano il meccanismo dello split payment vengano a trovarsi in una costante condizione di credito IVA.

 

Le cessioni gratuite

Viene semplificata la cessione gratuita di prodotti a enti, associazioni o fondazioni con finalità esclusive di beneficenza, assistenza, istruzione, educazione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus. La semplificazione si concretizza elevando dagli attuali 5.164,57 euro a 15.000 euro il limite del costo dei beni ceduti gratuitamente (art. 2, comma 2, lett. a), DPR n. 441/1997), superato il quale, per poterli consegnare, si deve inviare all’Amministrazione finanziaria la prescritta comunicazione, che resta comunque facoltativa, senza alcun limite di valore, quando i beni ceduti gratuitamente sono facilmente deperibili, come in caso di alimenti.

Il citato DPR n. 441 prevede che “Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti”, luoghi tra i quali rientrano, fra gli altri, le succursali, sedi secondarie, filiali, negozi e mezzi di trasporto dell’impresa. Tale presunzione non scatta dimostrando che i beni sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti, consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o a seguito di contratti di appalto, trasporto, opera, commissione “o di altro titolo non traslativo della proprietà”.

Ai fini IVA, le procedure da adottare per provare la gratuità delle cessioni (art. 10, primo comma, n. 12, DPR n. 633/1972) effettuate agli stessi enti associazioni o fondazioni di cui sopra e alle Onlus, sono le seguenti:

  • comunicazione scritta del cedente, che deve pervenire almeno cinque giorni prima della consegna, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di Finanza competenti, contenente data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni e dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni ceduti gratuitamente;
  • emissione del documento di trasporto, con numerazione progressiva;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto.

In caso di non osservanza della procedure descritte la cessione si considera imponibile.

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