Ravvedimento speciale anche per il periodo d’imposta 2022
Tra le disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe (convertito dalla legge 18/2024), ci sono quelle che prevedono l’applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta 2022 e che stabiliscono la riapertura dei termini per quanti non hanno perfezionato la regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.
Un altro intervento è contenuto nel Dl 39/2024, che ha disposto la riapertura dei termini in caso di omesso versamento delle somme dovute e contestuale regolarizzazione delle violazioni entro la scadenza ordinaria del 30 settembre 2023. Con la circolare 11/E dello scorso 15 maggio, l’Agenzia delle entrate fornisce utili chiarimenti.
L’estensione del ravvedimento speciale
L’istituto del ravvedimento speciale – introdotto dalla legge di bilancio 2023 (n. 197/2022), nell’ambito della tregua fiscale – riguarda le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate in relazione al periodo d’imposta 2021 e ai periodi d’imposta precedenti: il decreto Milleproroghe ne estende l’applicazione anche alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022.
In sostanza si tratta di una forma di ravvedimento operoso che, in parziale deroga alla normativa ordinaria, permette ai contribuenti di regolarizzare le violazioni pagando una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione o in forma rateale.
Quali violazioni
Si possono regolarizzare le violazioni diverse da quelle riguardanti la definizione agevolata degli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e da quelle attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali.
Nella circolare si ricorda, inoltre, che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare le violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano già state contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex articolo 36-ter, DPR 600/1973. La consegna di un processo verbale di constatazione, invece, non impedisce l’accesso alla procedura agevolativa.
Le scadenze delle rate
Chi ha optato per il versamento in unica soluzione dell’intero importo, lo ha fatto entro lo scorso 31 maggio 2024. In caso di pagamento dilazionato, entro questa stessa data anche il pagamento della prima rata, mentre per le tre rate successive alla prima (alle quali si aggiungono gli interessi del 2% annuo), le scadenze sono: il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024.
La riapertura dei termini
Riguardo la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e a quelli precedenti, rivolta ai soggetti che entro il 30 settembre 2023 non hanno perfezionato il ravvedimento speciale, nel Dl 39/2024 si precisa che questi ultimi possono fruire della riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale nei casi in cui:
– non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo eseguito tutti gli adempimenti necessari (ad esempio, sono state rimosse irregolarità o omissioni senza tuttavia effettuare il pagamento, in un’unica soluzione, delle somme dovute o, in alternativa, della prima rata);
– abbiano perfezionato la procedura limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle già regolarizzate, per la stessa annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023;
– abbiano perfezionato la regolarizzazione per le violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e ora intendano sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità prima non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023;
– abbiano perfezionato la regolarizzazione per alcune violazioni entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione per il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023.