LEGGE

Rappresentante fiscale: requisiti soggettivi e garanzia

Il D.lgs. 13/2024 ha stabilito che i soggetti che intendono assumere o che già operano con il ruolo di rappresentante fiscale, devono possedere i requisiti soggettivi previsti dal decreto del Ministro delle finanze 164/1999, e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare un’idonea garanzia. Il decreto del Ministro dell’Economia del 9 dicembre 2024 ha individuato i criteri per l’accesso al ruolo di rappresentante fiscale e le modalità di rilascio della garanzia, mentre il provvedimento delle Entrate n. 186368 del

17 aprile 2025 ha quindi definito le modalità operative per presentare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti e per prestare la garanzia a favore del Direttore protempore della Direzione provinciale dell’Agenzia, competente in base al domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo.

Presentazione della dichiarazione 

I soggetti interessati devono presentare una dichiarazione nella quale attestano di:

a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze per reati finanziari; b) non avere procedimenti penali pendenti in giudizio per reati finanziari; c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; d) non aver commesso i reati previsti dall’articolo 15, comma 1, della legge 55/1990 (ad esempio, peculato, traffico di stupefacenti o abuso di potere). La dichiarazione deve essere presentata, presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale, contestualmente a quella di inizio attività o variazione dati ai fini IVA, con la quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale. Nel caso in cui questo sia diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA.

Modalità di prestazione della garanzia

La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o sotto forma di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.

Il valore minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è il seguente: a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti; b) 100.000 euro se rappresentano da dieci a cinquanta soggetti; c) 300.000 euro se rappresentano da cinquantuno a cento soggetti; d) 1.000.000 di euro se rappresentano da centouno a mille soggetti; e) 2.000.000 di euro se rappresentano più di mille soggetti.

Coloro che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione sopra indicata. La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo e consegnata personalmente alla stessa Direzione.

La cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato contiene le seguenti informazioni: dati identificativi del soggetto interessato e di quello presso cui è costituito il deposito vincolato; la Direzione provinciale delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia; delimitazione, durata e importo della garanzia; composizione del deposito; obbligazioni delle parti contraenti; forma delle comunicazioni e foro competente.

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria contiene le seguenti informazioni: dati identificativi del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e di quello che si costituisce fideiussore del contraente; Direzione provinciale delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia; delimitazione, durata e importo della garanzia; inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti; rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione; forma delle comunicazioni e foro competente.

Chi opera già come rappresentante fiscale

Quanti, alla data di pubblicazione del provvedimento, già operano come rappresentanti fiscali, entro 60 giorni dalla stessa devono presentare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e, ove richiesto, prestano la garanzia con le modalità sopra definite. In caso di inadempimento, trascorsi i 60 giorni, l’Agenzia comunica al rappresentante fiscale stesso, mediante Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati. A partire dalla data di ricezione della comunicazione decorre l’ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il rappresentante fiscale può presentare la dichiarazione (e prestare la garanzia, se previsto) per il mantenimento del ruolo. Alla scadenza di questo ulteriore termine, in assenza di presentazione della documentazione prevista, viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

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