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Rappresentante fiscale: attestazione dei requisiti e valore della garanzia

Il provvedimento delle Entrate dello scorso 17 aprile, n. 186368 (attuativo del decreto del Ministro dell’Economia del 9 dicembre 2024), definisce le modalità operative per la presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi necessari ad assumere il ruolo di rappresentante fiscale in ambito IVA (art. 17 comma, 3, DPR 633/1972), e per

la prestazione della relativa garanzia. Dalla data di comunicazione, da parte della Direzione provinciale dell’Agenzia, dell’esito positivo del controllo sulla garanzia, e verificata la presenza della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, il richiedente è abilitato a operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti compresi nella fascia corrispondente al valore massimale della garanzia prestata. Ai rappresentanti fiscali già operativi al 17 aprile 2025 è concesso, da tale data, un termine di sessanta giorni per presentare la dichiarazione e prestare la garanzia, trascorso il quale viene loro comunicata l’avvio del procedimento di cessazione delle partite IVA dei soggetti rappresentati; se la mancata presentazione della documentazione si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della  comunicazione, le partite IVA associate ai soggetti rappresentati saranno cessate d’ufficio.

Dichiarazione di attestazione dei requisiti

I soggetti che intendono assumere o che già operano come rappresentanti fiscali, devono presentare una dichiarazione (resa ai sensi degli articoli 46 e 47, DPR 445/2000) nella quale attestano di: non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme contributive e tributarie; non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 55/1990. La dichiarazione deve essere presentata, presso la Direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale. Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione IVA.

Modalità di prestazione della garanzia

La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria (rilasciate ai sensi della legge 348/1982); deve essere prestata per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla competente Direzione provinciale dell’Agenzia, che ne verifica la conformità e ne comunica l’esito al soggetto che l’ha prestata.

Il valore massimale minimo della garanzia varia in base al numero dei soggetti rappresentati:

– 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 2 a 9 soggetti;

– 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 10 a 50 soggetti;

– 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 51 a 100 soggetti;

– 1.000.000 di euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 101 a 1.000 soggetti;

– 2.000.000 di euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di 1.000 soggetti.

Chi intende assumere la rappresentanza di un solo soggetto non è tenuto a prestare la garanzia, ma deve comunque presentare la dichiarazione.

In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, che comporta il passaggio a una fascia superiore, il rappresentante fiscale presta una nuova garanzia con il corrispondente valore massimale minimo: dalla data della comunicazione di esito positivo, può richiedere la liberazione della prima garanzia prestata.

Rappresentanti fiscali già operanti

Quanti al 17 aprile 2025, data di pubblicazione del provvedimento, già operano come rappresentanti fiscali, entro 60 giorni da tale data presentano la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti e, se richiesto, prestano la garanzia con le modalità sopra indicate.

In caso di inadempimento, trascorsi i sessanta giorni l’Agenzia delle entrate comunica, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati. A partire dalla data di ricezione della comunicazione decorre l’ulteriore termine di sessanta giorni entro il quale il rappresentante fiscale può presentare la dichiarazione e di prestare la garanzia prevista per il mantenimento del ruolo. Alla scadenza dell’ulteriore termine, in assenza di presentazione della documentazione prevista viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

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