FISCALITA LEGGE

RAFFORZATA LA TUTELA PENALE NEI CASI DI TRASFERIMENTI FRAUDOLENTI DI VALORI

Sommario:
1) Funzione ed obiettivi della nuova incriminazione. 2) La struttura oggettiva del reato. 3) Il fine elusivo.

1) Funzione ed obiettivi della nuova incriminazione

Attraverso l’art. 3 comma 9 del d.l. 2 Marzo 2024 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 Aprile 2024 n. 56 è stato inserito un nuovo reato nell’ordinamento espressamente diretto alla repressione dei fenomeni di modificazione fraudolenta della titolarità di un bene.

L’illecito trova la propria collocazione nell’ambito delle disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R), e nel disegno del legislatore svolge la funzione di rafforzare il sistema punitivo penale diretto alla repressione delle attività fraudolente dirette a carpire le risorse della pubblica amministrazione.
La necessità di un più energico intervento si rendeva evidente in particolare in considerazione alla maggiore disponibilità di risorse economiche da parte dei soggetti pubblici derivante dai recenti prpvvedimenti legislativi diretti alla ripresa economica del Paese.
Tali risorse come è facile immaginare non potranno che destare l’interesse dei gruppi criminali, purtroppo attivi nel territorio nazionale, che cercheranno attraverso specifiche attività di tipo fraudolento di impossersene, tra di esse rientra senza ombra di dubbio anche l’ottenimento di benefici economici conseguenti alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione.
Al fine di evitare tale fenomeno il legislatore è intervenuto, come vedremo, attraverso l’inserimento di una nuova fattispecie criminosa espressamente destinata a reprimere la manovre fraudolente che consentano di evitare i divieti previsti per gli operatori economici che presentino inifiltrazioni mafiose di contrattare con la pubblica amministrazione e di ottenere benefici di carattere economico ed agevolazioni.

LA STRUTTURA OGGETTIVA DEL REATO
Il nuovo reato trova la propria collocazione all’interno del Titolo Ottavo intitolato :”Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio” ed in particolare nel Capo Primo intitolato a propria volta dedicato ai “Delitti contro l’economia pubblica” all’interno del quale è contenuto l’art 512 co.2 bis c.p. Il legislatore ha inserito la nuova incriminazione nel contenuto di un articolo che porta la denominazione “Trasferimento fraudolento di valori” inserendovi un comma secondo. Ma vediamo il contenuto del reato il comma 2 dell’art 512 co. bis c. p. testualmente dispone :”La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità di imprese quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali qualora l’imprednitore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.”
Cominciamo l’analisi della disposizione traendo le mosse dai caratteri della condotta oggettiva.La norma priva dell’ indicazione di un preciso trattamento sanzionatorio si apre con un richiamo al comma 1 in modo da consentire l’applicazione della sanzione detentiva in esso contenuta.
Una prima considerazione riguarda la delimitazione soggettiva dell’incriminazione.
L’autore della condotta viene individuato attraverso l’ impiego di una locuzione generica. La norma infatti dopo avere disposto l’applicazione della sanzione detentiva prevista nel comma 1 definisce attraverso il termine “chi” il soggetto attivo del reato. Si tratta di una espressione che consente di ritenere applicabile il reato a chiunque indipendentemente dalla presenza di una qualifica specifica o da una particolare condizione personale. La natura di reato comune emerge con tutta evidenza e non può in alcun modo essere discussa o messa in dubbio.
Ma passiamo ora all’esame dell’elemento materiale dell’illecito ovvero della struttura della condotta vera e propria. Essa si incentra sul concetto di attribuzione fittizia della titolarità di uno degli oggetti inviduati nel comma. Si tratta di una operazione che presenta un carattere collettivo e che richiede la partecipazione necessaria di almeno due soggetti. Uno in funzione attiva un secondo invece al contrario del primo in funzione passiva. Il primo sarà quello che porrà materialmente in essere le operazioni dirette alla modificazione della titolarità del bene, mentre il secondo svolgerà una più ridotta funzione limitandosi a divenire il destinatario dell’operazione fraudolenta di intestazione fittizia.
L’art. 512 co. 2 bis c. p. nonostante la presenza necessaria di almeno due concorrenti prevede l’applicazione della sanzione penale solo ad uno di essi, ed in particolare a quello che effettua le operazioni necessarie all’attribuzione fittizia mentre nulla dispone circa la posizione del secondo.
Da tale vuoto normativo nasce una questione giuridica circa la posizione dell’ intestatario fittizio si dovrà chiarire se quest ‘ultimo possa essere considerato al pari del primo passibile dell’applicazione della sanzione penale ovvero se la sua condotta debba essere ritenuta irrilevante da un punto di vista penale. Essa potrà essere risolta sulla base di una considerazione basata sulle caratteristiche dei reati definiti plurisoggettivi impropri. Si tratta di illeciti che non trovano una definizione espressa nella normativa vigente, ma che sono il portato di una elaborazione dottrinale che ne ha chiarito e definito le caratteristiche. Si tratta di illeciti penali che richiedono per la loro realizzazione la presenza di due o più soggetti solo una parte dei quali ritenuta passibile della sanzione penale. Il reato di “Trasferimento fraudolento di valori” può sicuramente essere definito come reato plurisoggettivo improprio la cui strttura esclude che il soggetto che assuma la qualifica di intestario fittizio possa essere ritenuto passibile dell’applicazione della sanzione penale. Pertanto a prima vista la questione circa la responsabilità penale dell’intestario fittizio dovrebbe trovare una soluzione negativa tuttavia è necessario premettere una ulteriore considerazione che trae la prorie origine dai principi generali che caratterizzano l’ordinamento penale nel suo complesso, ed in particolare dalla presenza al suo interno del concorso di persone nel reato. Ai sensi dell’art. 110 c . p. infatti chiunque abbia agevolato anche solo in forma colposa la realizzazione di un fatto di reato ne risponde quale concorrente e sarà pertanto passibile della pena prevista per la fattispecie di Parte Speciale. Applicato al caso del Trasferimento fraudolento di valori esso determina una conseguenza specifica per l’intestario fittizio nel caso infatti in cui questo ultimo abbia agevolato la realizzazione dell’operazione di modificazione artificiosa della titolarita del bene sarà passibile della sanzione penale prevista dal comma 2 dell’art. 512 bis c. p.
Pertanto ed in sintesi è possibile affermare quanto segue :”A carico dell’intestario fittizio non si configura in linea di principio una responsabilità penale salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per un concorso di persone nel reato.”
Effettuiamo ora alcune considerazioni circa le caratteristiche della condotta sanzionata. Essa viene definita da parte del legislatore attraverso una locuzione di tipo comunque generico che si articola attraverso l ‘impiego di termini di uso comune e che si sostanzia in una attribuzione fittizia della titolarità di uno dei beni individuati da parte della disposizione stessa.
Il comma 2 dell’art. 512 bis c.p. non contiene una elencazione delle tipologie specifiche di comportamenti che configurano il reato in modo tale da lasciare all’ interprete in sede di applicazione pratica la loro precisa individuazione.
La più accreditata dottrina ritiene configurabile la condotta criminosa nel caso in cui venga posta in essere una operazione che modifichi l’identità del titolare del bene con il fine specifico richiesto dallla norma.
L’esito della operazione sarà quello di creare una diversità tra la situazione apparente e quella effettiva. A seguito dell ‘operazione di attribuzione fittizia infatti verrà realizzata una dissociazione tra il soggetto che assuma la titolarità apparente del bene e quello invece che svolga le effettive funzione di gestione dello stesso.
Circa le caratteristiche della condotta incriminata è possibile compiere una ulteriore considerazione
relativa agli effetti della condotta, essa infatti potrà avere ad oggetto solo ed esclusivamente la titolarità del bene diversamente da quanto si verifica invece per la condotta incriminata dal comma 1 che potrà avere ad oggetto anche la disponibilità del bene.
Si tratta pertanto di una condotta che presenta una ambito applicativo di dimensioni più limitate rispetto a quella contenuta nel comma 1 da ricollegarsi al fine più specifico che la caratterizza.
Chiariti pertanto i tratti essenziali dell’operazione incriminata dalla legislazione si pongono due questioni inerenti l’ applicazione pratica della disposizione. Si tratta di quella inerente la determinazione della durata temporale dell’ attribuzione fittizia alla quale se ne accompagna una ulteriore relativa alle modalità pratiche della sua realizzazione. In altri termini sarà necessario determinare se per la configurabilità del reato si renda necessaria una attribuzione definitiva della titolarità o se sia più semplicemente sufficiente una modifica anche solo di carattere temporaneo della soggettività del bene purché sia comunque idonea a determinare il fenomeno di dissociazione fittizia tra il titolare apparente e quello reale del bene ed inoltre sarà necessario procedere ad una precisazione circa la necessità o meno ai fini della configurazione del reato che la condotta venga realizzata attraverso modalità specifiche. Ad entrambe le questioni dovrà essere data una risposta fondata su di una soluzione estensiva sulla base di due ordini di considerazioni. Dovrà infatti essere considerato lo scopo perseguito dal legislatore tramite l’ inserimento della figura del reato nell’ordinamento ed inoltre il contenuto letterale del comma 2 dell’art 512 bis c. p.
Circa il primo ordine di ragioni dovrà essere osservato come lo scopo perseguito dal legislatore sia costituito dalla necessità di impedire fittizie intestazioni di un bene con il fine di evitare un aggiramento della normativa vigente ipotesi che potrebbe sicuramente verificarsi anche nel caso di una intestazione fittizia di ridotta durata temporale ed attraverso una qualuque forma di intestazione fittizia. Inoltre a favore di una soluzione estensiva depone una considerazione circa l’assenza nel testo normativo di indicazioni che possano ostacolare la soluzione di cui sopra. Il comma 2 dell’art 512 bis c.p. infatti è privo dell’ indicazione di un termine temporale minimo per l’attribuzione dell’intestazione fittizia e non specifica nessuna forma particolare di modalità esecutiva di realizzazione dell’operazione.
Chiarito cio’ passiamo ora ad un ulteriore aspetto dell’elemento oggettivo del reato. Ci si riferisce all’oggetto della stessa ovvero al destinatario dell’ attribuzione fittizia che necessariamente deve appartenere ad una delle seguenti quattro categorie:
1) Impresa,
2) Azione,
3) Quote societarie,
4) Carica sociale.
Si tratta di quattro oggetti diversi legati comunque al sistema economico e che presentano tuttavia una diversità. Gli oggetti appartenenti alle categorie che portano i numeri 1 , 2 e 3 costituiscono veri e propri beni dotati di una precisa valutazione economica mentre quello appartenente alla categoria che porta il numero 4 assume la natura non tanto di un bene quanto di una funzione, di un potere appartenente alla persona giuridica.
Vedremo in seguito ed in particolare in sede di esame del fine perseguito da parte dell’autore della condotta le ragioni della precisa individuazione degli oggetti della condotta criminosa.
Sempre in relazione all’elemento oggettivo del reato è necessario porre l’accento sull’ultima parte della disposizione che delimita l’ambito applicativo dell’illecito. La disposizione si chiude infatti con la dicitura:”qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o all’esecuzione di appalti o concessioni.”
La ragione dell’inserimento nell testo normativo della clausola sono da ricollegarsi con tutta evidenza allo scopo perseguito da parte del legislatore con l ‘incrimiinazione.
L’inserimento infatti del nuovo reato di trasferimento fraudolento di valori risponde all’esigenza di impedire o quantomeno di ostacolare fenomeni di inopportuna instaurazione di rapporti contrattuali tra operatori economici che manifestino fenomeni di infiltrazione da parte di associazioni criminali e la pubblica amministrazione. Ciò rende necessaria una limitazione dell’ambito applicativo del reato alle sole situazioni di fatto caratterizzate dalla presenza di un rapporto effettivo tra amministrazione ed operatore economico come quello che si realizza nei casi individuati nell’ultima parte della disposizione in commento. L ‘inserimento della clausola nel testo normativo pone solo all’apparenza problemi di classificazione dogmatica della stessa. Da un punto di vista pratico infatti la sua collocazione all’interno della categoria delle condizioni obiettive di punibilità od all’interno di quella degli elementi costitutivi del reato è del tutto irrilevante.
Infatti per la sua natura non può che determinare la presenza del dolo in quanto un operatore economico che partecipa ad una gara è ben consapevole della presenza di una procedura di selezione pertanto se rappresenta l’attualità.

IL FINE ELUSIVO QUALE ELEMENTO CARATTERIZZANTE IL REATO

Al di la’ delle considerazioni circa l’‘elemento oggettivo del reato l’aspetto che presenta un maggiore interesse è quello della specificità del fine che deve caratterizzare la condotta del reo.
Dalll’esame della struttura normativa emerge con tutta evidenza un primo dato costituito dalla natura di reato doloso dell’illecito di Trasferimento fraudolento di valori.
La sua configurabilità infatto potrà ammettersi solo nel caso in cui l’autore della condotta materiale se ne rappresenti i caratteri costitutivi ed i suoi effetti materiali. In particolare il reo dovrà rappresentarsi il comportamento posto in essere ed i suoi presupposti fatto nonche la modifica soggettiva del titolare del bene.
Tuttavia tali elementi non sono di per se sufficienti per potere ritenere punibile la condotta in quanto debbono necessariamente essere accompagnati da un fine specifico che deve animare la condotta. E necessario infatti che essa abbia come scopo ultimo la volontà di aggirare le disposizioni indicate dalla norma ed in particolare le norme definite dal comma 2 quali disposizioni in materia di documentazione antimafia. Si tratta di un fine molto particolare la cui illustrazione ed intellegibilità necessitano di alcune considerazioni preliiminari relative alla legislazione nel suo complesso. Al fine di chiarire che cosa debba intendersi per disposizioni in materia di documentazione antimafia è necessario porre alcuni cenni circa lo stato della normativa vigente in materia di repressione del fenomeno criminale costituito dall’attività nel paese di sodalizi definibiili come associazioni mafiose. Il legislatore , infatti sulla base di una crescente consapevolezza della pericolosità di tal fenomeno ha emanato una serie di disposizioni di natura e contenuto eterogeneo dirette al suo contenimento. Si tratta di disposizioni che contengono veri e propri reati come ad esempio l’articolo 416 bis c.p che sanziona anche la semplice parteipazione ad una sodalizio criminale definibile come associazione di tipo mafioso a norme invece di carattere amministrativo che prevedono divieti e vincoli in presenza di determinate situazioni. Tra queste ultime si segnalano per il particolare interesse quelle dirette a limitare l ‘instaurazione di rapporti contrattuali tra pubbliche amministrazioni ed operatori economici caratterizzati dalla presenza di infiltrazioni mafiose.
S tratta di una serie di divieti la cui operatività consegue all’accertamento in capo all’operatore che intenda instaurare un rapporto con un soggetto pubblico di particolari condizioni quali ad esempio la pregressa applicazione nei suoi confronti di misure di prevenzione personali.
La presenza d tali provvedimmenti potrà essere accertata attraverso l’operazone di compilazione da parte dell’operatore economico dell’apposita documentazione fornitagli da parte della pubblica amministrazione.Un esempio di tale operazione lo si coglie nella redazione della informativa antimafia, si tratta di un documento espressamente pensato al fine di consentire ai soggetti pubblici che intendano instaurare rapporti con operatori economici privati l’acquisizione delle informazioni necessarie per l’applicazione della normativa. Tra di esse vi rientra ad esempio la pregressa applicazione di misure di prevenzione di carattere personale a carico dell’imprenditore circostanza come abbiamo visto che inibirebbe la conclusione del futuro contratto con il soggetto pubblico. Orbene il divieto potrebbe venire facilmente eluso tramite una modificazione fraudolenta della titolarità dell’ impresa che se intestata anche solo in modo temporaneo ad un soggetto diverso privo dei pregiudizi idonei ad inibire la prosecuzione del rapporto porterebbe alla conclusione del contratto. Al fine di evitare lo sviluppo di tali fenomeni il legislatore ha per l’appunto inserito una fattispecie specifica di Trasferimento fraudolento di valori applicabile come abbiamo visto alle modifiche truffaldine della titolarite finalizzate ad un aggiramento della normativa antimafia. Lo scopo perseguito da parte del legislatore con l ‘incriminazione chiarisce la natura particolare dei beni che ne possono costituire l’oggett. Si tratta infatti in tutti e quattro i casi di beni la cui titolarità viene fatta oggetto di specifiche richieste in sede di compilazione della documentazione antimafia.
Ed in relazioni alle quali potrebbe dipendere la futura instaurazione del rapporto. Una modifica fraudolenta del soggetto titlare dei predetti beni muterebbe radicalmente il contenuto della risposta pertanto il legislatore ha previsto l’applicazione di una sanzione atttraverso l’art 512 co 2 bis c.p.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay