Quando una cartella di pagamento blocca il rimborso
In una recente conferenza stampa, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha affermato che riguardo ai debiti irrisolti con il Fisco, ammonta a 1 miliardo 207 milioni l’importo complessivo delle oltre 170 milioni di cartelle non pagate giacenti presso l’Agenzia delle entrate-riscossione: di queste, il 28% è stato notificato prima del 2010 e il 27% tra il 2011 e il 2015, con circa 20 milioni di contribuenti interessati.
Una delle misure finalizzate a favorire il recupero dell’evasione fiscale, contenute nel cosiddetto decreto riscossione (Dl 29 luglio 2024, n. 110 – “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”) – in vigore dallo scorso 8 agosto – sancisce che i rimborsi fiscali saranno erogati soltanto a chi non ha debiti irrisolti con il Fisco. In particolare, le modifiche introdotte dall’art. 16 del decreto (“Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo”), che introduce una serie di novità rispetto al rapporto tra Agenzia delle entrate e agente della riscossione, vanno a riformare l’art. 28-ter del DPR 602/1973 “(Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta”).
Le novità
Una delle principali novità è l’introduzione di una soglia minima per la compensazione volontaria, che potrà essere attivata soltanto per rimborsi di importo superiore a 500 euro, comprensivi di interessi.
Il provvedimento va a incidere sul rapporto tra rimborsi spettanti e debiti pregressi con l’Amministrazione finanziaria. La differenza sostanziale rispetto alla norma previgente sta nel fatto che mentre prima il rimborso veniva bloccato in presenza di un’iscrizione nei ruoli, quindi in uno stato già avanzato della procedura di contestazione del debito, adesso è sufficiente la notifica di una o più cartelle di pagamento. Il decreto 110/2024 stabilisce, infatti, che in caso di erogazione di un rimborso d’imposta di importo superiore a 500 euro, comprensivi di interessi, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica un’apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a sua disposizione le somme da rimborsare (e questo avveniva anche prima).
Questo passaggio elimina, di fatto, elimina l’aggettivo “volontaria” nel titolo del citato articolo 28-ter riferito alla compensazione, e per quanto riguarda l’ambito di applicazione del quale, ora “Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria (di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell’Agenzia delle entrate-riscossione”.
La proposta di compensazione
A sua volta l’agente della riscossione, ricevuta la segnalazione, notifica al contribuente una proposta di compensazione tra il credito d’imposta spettante e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero e invitandolo a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta (anche in questo caso, come avveniva prima).
In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme che le Entrate hanno messo a sua disposizione entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.
In caso di rifiuto, invece, o in assenza di un tempestivo riscontro, cessano gli effetti della sospensione e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione: in questo caso, le somme in questione restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.