Quando non si può applicare il regime forfetario
La legge 190/2014 (art. 1, commi da 54 a 89) ha introdotto il cosiddetto regime forfetario, un regime fiscale agevolato, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti:
la Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) ha modificato – con portata estensiva – l’ambito di applicazione di tale regime e tra le altre modifiche apportate, la riformulazione di alcune delle cause ostative alla sua applicazione, tra le quali troviamo il ruolo svolto dal professionista che è anche amministratore unico di Srl.
Il caso è stato oggetto della risposta 169 del 2019, pubblicata a seguito del quesito presentato da un contribuente, nella quale lo stesso ha dichiarato:
– di svolgere dal 2001, in forma autonoma, la professione di architetto e di aver percepito nel 2018 compensi inferiori a 65.000 euro;
– di detenere, già dal 2018, due quote di partecipazione di minoranza in due S.r.l., entrambe attive nel settore dell’attività di gestione immobiliare, che consiste nella locazione degli immobili posseduti. In particolare, di una detiene il 16,596% (come il fratello e la sorella, con il 50,212% posseduto dal padre), dell’altra il 16,61% (come il fratello e la sorella, mentre il padre detiene il 50,17%).
L’architetto ha inoltre affermato di essere amministratore unico di entrambe le società e che i compensi percepiti per la carica rappresentano il reddito prevalente da lui fatturato tramite la propria partita IVA.
A fronte di tale situazione reddituale, ha chiesto conferma all’Amministrazione finanziaria della possibilità di applicare, a partire dall’anno 2019, il nuovo regime forfetario previsto dalla Legge di bilancio 2019.
Il contribuente ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti ai fini dell’adesione al regime forfetario per l’annualità 2019, in quanto:
a) rispetto al requisito che le “S.r.l. esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni”, come stabilito dall’art. 1, comma 9, lettera c) della Legge di bilancio 2019, sostiene di rispettarlo perché l’attività svolta dalle due società è diversa e non riconducibile in alcun modo a quella da lui svolta;
b) in merito al requisito dell’assenza di “controllo, diretto o indiretto di società a responsabilità limitata”, dichiara di non avere il controllo diretto e indiretto delle due società.
La causa ostativa
L’Agenzia delle entrate, evidenziando subito che il parere è pertinente esclusivamente alla causa ostativa indicata nella seconda parte dell’art. 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019, sottolinea che di conseguenza resta esclusa qualsiasi considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla citata legge 190 e delle ulteriori cause ostative nella stessa previste.
L’ambito di applicazione per quanto riguarda il quesito posto è da inserire nell’ambito della causa ostativa indicata, in particolare, nell’art. 1, comma 57, lettera d), in base al quale non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli stessi imprenditori, artisti o professionisti.
Al riguardo la circolare 9/E del 2019 ha chiarito che perché operi tale causa ostativa è necessaria la contemporanea presenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
e
2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Ciò equivale a dire che, mancando anche solo una delle due condizioni, la causa ostativa non ha efficacia e il contribuente può applicare o rimanere nel regime forfetario.
Per quanto concerne la decorrenza della causa ostativa, sempre la circolare n. 9 precisa che ai fini della verifica è rilevante l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla S.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Via libera nel 2019, esclusione nel 2020
In relazione alla casistica rappresentata nel quesito, quindi, il contribuente per il 2019 può aderire al regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in questo anno e quindi, nel caso in cui ne sia accertata l’esistenza, sarà motivo di decadenza dal regime nel 2020.
Nel caso in questione, rileva l’Agenzia, ricorrere la prima condizione, costituita dal controllo indiretto, poiché nonostante la partecipazione posseduta dall’architetto nella S.r.l. fosse di minoranza, la presenza dei familiari nella società determina il controllo indiretto della società: sul punto, la circolare 9/E ha infatti chiarito che nell’ambito delle persone interposte andranno compresi i familiari indicati all’art. 5, comma 5, del TUIR (tra i quali figura anche il coniuge).
Rispetto alla seconda condizione sopra citata, secondo i chiarimenti forniti dalla stessa circolare, valgono le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata. L’istante dichiara, è vero, di svolgere l’attività di architetto in forma autonoma ma anche di essere amministratore unico delle due S.r.l. che lui stesso indirettamente controlla, che sono la fonte prevalente dei suoi compensi: si è dunque in presenza di una diretta riconducibilità (prevista dalla lettera d) dell’attività effettivamente svolta dalle società controllate a quella di amministratore delle stesse esercitata in via prevalente.
Anche in questo caso, dunque, risulta evidente la presenza pure della seconda condizione che fa scattare la causa ostativa, che se non dovesse essere rimossa nel 2019 determinerebbe la estromissione dal regime forfetario a decorrere dal periodo d’imposta 2020.
