ECONOMIA FISCALITA

Pubblicati i primi modelli Isa che pensionano gli studi di settore

Con gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) per i titolari di attività di impresa, arti o professioni, l’Agenzia delle Entrate ha sostituito gli studi di settore con l’obiettivo dichiarato di aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Si tratta di indicatori che misurano dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta attraverso un metodo statistico-economico, fornendo una sintesi di valori che permette di verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Si basano su un insieme di indicatori elementari di affidabilità e anomalia e permettono di calcolare, su una scala da 1 a 10, l’affidabilità del percorso fiscale del contribuente: nello specifico, gli indicatori elementari misurano la credibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile strutturale, tipici del settore e del modello organizzativo, mentre quelli elementari di anomalia valutano incongruenze e situazioni di normalità e coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.

Gli Isa nascono non come strumenti di accertamento fiscale diretto, ma come elementi di collaborazione spontanea tra contribuenti e Fisco per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e incentivare l’assolvimento degli obblighi tributari: saranno introdotti per gradi dal periodo d’imposta 2017, per cui ci saranno contribuenti che continueranno ad applicare gli studi di settore e altri invece che si cimenteranno con i nuovi Isa, mentre l’approvazione definitiva ci sarà entro il prossimo 31 dicembre.

 

I vantaggi

Il conseguente riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali individuerà il grado di “attenbilità” dei contribuenti, che potranno accedere a importanti benefici premiali: l’esclusione degli accertamenti di tipo analitico–presuntivo; una limitata applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito; la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti previsti, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta; l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative; l’esonero dall’apposizione del visto di conformità dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro.

 

Pubblicate le prime bozze

Di recente, nella sezione dedicata del sito www.agenziaentrate.gov.it, sono state pubblicate le prime bozze della modulistica: le strutture dei quadri F (per l’indicazione dei dati contabili di un’attività di impresa) e G (dati contabili attività di lavoro autonomo), oltre ai primi 70 modelli Isa per attività di commercio, manifatture, professionisti e servizi: 29 per il settore del commercio (riguardano, tra gli altri elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all’ingrosso di mobili), 15 per le manifatture (calzature, articoli da viaggio, prodotti in gomma, fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro), 9 per i professionisti (studi legali, geometri e disegnatori grafici)) e 17 per i servizi (intermediari immobiliari, meccanici, parrucchieri, barbieri e villaggi turistici).

Gli altri Isa saranno individuati entro gennaio 2018 e dunque elaborati nel corso dell’anno, con il coinvolgimento, a regime, di circa 4 milioni di operatori economici, in pratica l’intera platea dei soggetti interessati dai vecchi studi di settore.

Tra i quasi 1,4 milioni di contribuenti interessati dagli Isa per il periodo d’imposta 2017, che potranno dunque accedere ai benefici premiali previsti, circa 168.000 sono intermediari di commercio, 145.000 avvocati e 130.000 sono installatori di impianti.

 

Ai posteri….

La validità di questo nuovo strumento rispetto agli studi di settore – che, ricordiamolo, per anni sono stati presentati e sbandierati come forieri di ottimi risultati in termini di lotta all’evasione e recupero di reddito imponibile – in termini di efficacia, validità, gradimento da parte dei contribuenti e riscontro delle finalità di compliance, potrà essere verificata soltanto con il passare del tempo e il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati

 

 

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