Professionista, il compenso dopo la cessazione dell’attività si dichiara come reddito diverso
Nella circolare 17/E del 30 maggio 2012 l’Agenzia delle entrate, riguardo al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità che ha modificato il regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi
da 96 a 117, legge 244/2007), ha precisato che in un’ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell’impresa e, in particolare, dell’esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l’attività, “si ritiene che è rimessa alla scelta del contribuente la possibilità di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria”.
Il chiarimento è stato riaffermato con la circolare 10/E del 4 aprile 2016, anche con riferimento ai contribuenti che accedono al regime forfetario ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.
Il quesito
Un contribuente, attualmente residente all’estero, fa presente che dalla fine del 2017 non risulta più titolare di partita IVA in regime dei minimi e che alla fine del 2019 gli sono stati liquidati alcuni crediti relativi a un patrocinio esercitato a spese dello Stato, per i quali emise una regolare fattura elettronica. I relativi importi, che sono stati corrisposti dopo la cessazione dell’attività, sono riportati nella Certificazione Unica come redditi di lavoro autonomo.
In proposito il contribuente evidenzia che non è possibile inserire l’emolumento in questione nel quadro LM del Modello Redditi Persone fisiche in quanto, avendo cessato qualsiasi attività, non è più titolare di partita IVA.
Da ciò discende la richiesta di chiarimenti in merito alla modalità di indicazione in dichiarazione dell’ammontare riscosso, appunto, dopo la cessazione dell’attività, che a suo parere devono essere dichiarati come redditi diversi, anziché come redditi da lavoro autonomo.
La “manifestazione finanziaria”
Ai sensi della normativa di riferimento, e dei documenti di prassi sopra citati, nella Risposta 299 del 2 settembre 2020 l’Agenzia delle entrate afferma che, in pratica, i contribuenti che accedono ai regimi agevolati indicati possono far concorrere alla determinazione del reddito anche i ricavi non ancora incassati al momento della chiusura della partita IVA, attribuendo all’ultimo anno di attività anche le operazioni che non hanno avuto ancora una “manifestazione finanziaria”.
Questa precisazione rileva indipendentemente dal tipo di attività esercitata, sia essa professionale o d’impresa, considerato che i soggetti che si avvalgono dei predetti regimi determinano comunque il reddito secondo il criterio di cassa.
Nel caso oggetto di interpello il contribuente, che dichiara di aver svolto la sua attività professionale fino alla fine del 2017 nel regime dei minimi, pur avendo fatturato il compenso in questione prima della chiusura della partita IVA, non si è avvalso di tale possibilità.
Lavoro autonomo, il requisito soggettivo
E prosegue citando l’articolo 53, comma 1, del TUIR (DPR 917/1986), in base al quale per redditi di lavoro autonomo sono da intendere quelli che “(…) derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni s’intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo (…)”: attraverso tale norma si è voluto delineare il concetto di esercizio di arti e professioni per distinguerlo dal lavoro svolto in modo occasionale, disciplinato dall’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR.
In particolare, rientrano nella prima tipologia di redditi le attività svolte con regolarità, stabilità e continuità, e quindi la circostanza che il contribuente al momento della riscossione del compenso non fosse titolare di una partita IVA, evidenzia come non sia possibile riscontrare il requisito soggettivo dell’abitualità, che è alla base delle attività di lavoro autonomo.
Quindi, reddito diverso Per queste ragioni, riguardo alla modalità di indicazione in dichiarazione, l’Agenzia sostiene che il compenso percepito nel 2019 quando il contribuente aveva già chiuso da tempo la partiva IVA e quindi non svolgeva più la sua attività professionale in maniera abituale, debba essere dichiarato come reddito diverso, ai sensi del comma 1, lettera l), dell’articolo 67 del TUIR, indicandolo nel quadro RL (rigo RL15) del modello Redditi Persone fisiche