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Processo tributario telematico, online le risposte del Mef

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato nel proprio sito istituzionale le risposte fornite dal Ministero dell’Economia in materia di processo tributario telematico nel corso della manifestazione

Telefisco 2019, il meeting annuale che si svolge tra Amministrazione finanziaria e stampa specializzata.

Il decreto fiscale 119/2018, collegato alla Legge di bilancio 2019, ha introdotto alcune norme mirate ad ampliare l’utilizzo del processo tributario telematico:

• dal prossimo 1° luglio scatterà l’obbligo di procedere alle notifiche e ai depositi, all’interno del processo tributario di primo e secondo grado, esclusivamente in via telematica. Inoltre, le parti che parteciperanno al giudizio senza un difensore potranno utilizzare le modalità telematiche se indicano il proprio indirizzo Pec nel ricorso o nel primo atto introduttivo;

• la possibilità, a seguito di richiesta nel primo atto introduttivo al processo, di poter partecipare a distanza alle udienze pubbliche tramite un collegamento audiovisivo tra l’aula e il domicilio indicato dal contribuente. Perché ciò sia possibile si dovrà assicurare, rispettando le regole tecniche-operative previste, che in entrambi i luoghi ci sia la possibilità reciproca di vedere tutte le persone presenti. Per assicurare un’organizzazione efficiente delle udienze a distanza viene stabilito che almeno una udienza al mese, per ciascuna sezione, venga dedicata esclusivamente alle pubbliche udienze che abbiano richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Conformità all’originale delle sentenze

E’ stato chiesto se la facoltà di attestare la conformità all’originale delle sentenze e degli altri documenti risultanti dal fascicolo telematico spetta anche al difensore del contribuente e in esenzione da imposta.

Le nuove disposizioni contenute nell’art. 25-bis del decreto legislativo 546/1992 prevedono per i difensori il potere di attestazione di conformità delle copie degli atti e documenti in loro possesso, in originale o in copia conforme o estratti dal fascicolo processuale telematico; l’estrazione di copie e la successiva attestazione avviene in esenzione dal pagamento dei diritti di copia. Questo potere discende dalla disciplina dei processi telematici civile e amministrativo, ed è attribuito ai difensori di tutte le parti processuali. La conferma arriva dal testo letterale della norma e dalla relazione che analizza l’impatto della nuova normativa sulla attuale regolamentazione. D’altra parte, la disposizione contenuta nel comma 4 del citato articolo 25-bis non può che riferirsi anche ai difensori del contribuente, dal momento che gli uffici tributari, difesi dai propri dipendenti o da un professionista, fruivano già dell’esenzione dal pagamento di tali diritti, in base all’art. 263 del Testo unico sulle spese di giustizia (DPR 115/2002).

Rimborso del contributo unificato

In caso di accoglimento del ricorso e/o dell’appello del contribuente si chiede, quando il giudice tributario ordina la compensazione delle spese di lite, se l’ente impositore è tenuto a riconoscere e liquidare al contribuente la metà del contributo unificato dallo stesso sostenuto.

L’art. 13 del DPR 115/2002 prevede criteri diversi per la quantificazione del contributo unificato dovuto nei processi civile, amministrativo e tributario. Nel processo tributario, in particolare, gli importi sono dovuti in base a diversi scaglioni di valore delle liti (art. 13, comma 6-quater). Inoltre, il comma 5 dell’art. 12 del D.lgs. n. 546/1992, definisce come “valore della lite” l’importo del tributo al netto di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, per cui, in caso di controversie esclusivamente per irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla loro somma. Un’altra norma ad hoc per il processo tributario è stata introdotta dall’art. 1, comma 598, della legge n. 147/2013, ai sensi del quale il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato anche in appello.

In materia di sanzioni il citato art. 13 del DPR 115/2002, al comma 3-bis stabilisce che se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata – come previsto dall’art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 546/1992 – ovvero se la parte omette di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

Da tutte le disposizioni indicate emerge la presenza di una disciplina specifica e particolare per il processo tributario, nel cui ambito non possono essere applicate, nemmeno in via analogica, le disposizioni specifiche previste per i processi civile e amministrativo.

In proposito, nella risposta il Mef ricorda che nel processo amministrativo si applica il comma 6-bis dell’art.13, DPR 115/2002 secondo il quale, in caso di compensazione delle spese di giudizio, queste, compreso il contributo unificato, vengono poste a carico della parte soccombente.

Questa disposizione non risulta applicabile nel processo tributario, considerato che non è prevista una specifica norma di rinvio nella disciplina del contributo unificato tributario.

Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è pronunciata in questo senso (Cass. n. 2691/2016 e n. 23830/2015), affermando la natura di obbligazione ex lege del contributo unificato tributario gravante sulla sola parte soccombente, soltanto nel caso di espressa sua condanna alle spese del giudizio.

In pratica, nel rito tributario la restituzione del contributo unificato a carico di una parte processuale avviene solo quando l’altra parte è condannata alle spese di giudizio. Di conseguenza, quindi, nel caso in cui il giudice ordini la compensazione delle spese del giudizio, compreso il contributo unificato, questo rimane interamente a carico della parte che lo ha sostenuto.

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