FISCO & WEB

Processo tributario: firma digitale facoltativa e altre novità

A far data dallo scorso 15 maggio cambiano alcune regole procedurali del processo tributario telematico, con una novità importante, costituita dal fatto che non è più necessario l’obbligo della firma digitale sugli allegati al ricorso (o all’appello) al momento del deposito e sugli atti successivi. Sono quindi operative le nuove regole tecniche per il deposito telematico degli atti e documenti, introdotte con il decreto del Direttore Generale delle

Finanze del 21 aprile 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio, che contiene le specifiche tecniche previste dal regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.

Le modifiche introdotte si sono rese necessarie al fine di recepire le nuove regole tecniche e per migliorare l’usabilità dell’applicazione riguardo alla consultazione del fascicolo processuale informatico e al deposito degli atti e documenti. A seguito delle modifiche introdotte, le note di iscrizione a ruolo (Nir) generate prima del 15 maggio 2023 non potevano essere validate e trasmesse a partire da tale data: è stato tuttavia possibile consultare i dati presenti nella nota ed effettuarne una copia, ai fini della sua validazione e trasmissione con le nuove regole tecniche operative a partire dal 15 maggio. E’ utile ricordare che la Nir consiste in una richiesta compilata dalla parte, da depositare al momento dell’iscrizione a ruolo, con la quale si chiede l’iscrizione della vertenza nel registro tenuto dal personale amministrativo dell’Autorità giudiziaria adita.

In relazione al deposito di atti e documenti relativi al contenzioso fiscale, all’inizio del mese di aprile, nel portale del Processo tributario telematico sono state aggiornate le voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi, selezionabili al momento dell’upload dei file, in fase di deposito.

Inoltre, sul sito di assistenza online al portale di Giustizia Tributaria è disponibile la guida completa e aggiornata sulle modalità di deposito telematico degli atti e dei documenti.

Le nuove regole tecniche

L’aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti e dei documenti riguarda:

– l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito;

– la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento;

– la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;

– l’accettazione a sistema dei file nel formato Eml (Electronic mail) per la prova delle notifiche;

– la validità della firma Pades, già consentita dal sistema insieme alla firma Cades (entrambi i formati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di atti e di documenti).

Il processo tributario telematico permetterà, inoltre, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.

La firma digitale diventa facoltativa

La novità più importante è senza dubbio l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito, quindi i documenti informatici allegati, che possono anche essere scansionati in formato immagine di documenti analogici, dovranno rispettare i seguenti requisiti:

– formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, Tiff con una risoluzione non superiore a 300 Dpi, in bianco e nero e compressione Ccitt Group IV (modalità Fax), nonché Eml che possono contenere allegati nei formati stabiliti;

– assenza di elementi attivi (macro o campi variabili) e di collegamenti ipertestuali;

– possibilità di sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Dunque, eliminata la precedente disposizione, la firma digitale diventa facoltativa e le parti del processo tributario potranno decidere di produrre gli allegati anche senza alcuna firma elettronica o digitale, che rimane invece obbligatoria per il ricorso e ogni altro atto processuale: in particolare, tali atti dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale Cades (con estensione .p7m) o Pades (con estensione .pdf).

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay