Prima casa, separazione: nuovo acquisto e diritto al credito d’imposta
Un contribuente dichiara di aver acquistato un immobile con il futuro coniuge, fruendo delle agevolazioni per la prima casa, di aver contratto matrimonio in regime di separazione legale dei beni e di essersi separato consensualmente l’anno successivo. In esecuzione delle clausole dell’accordo di separazione, ha poi acquistato la quota di proprietà dell’ex
coniuge, pari al 50%, in esenzione dall’imposta di registro come previsto dall’articolo 19 della legge 74/1987, in base al quale “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (…) sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Nell’anno in corso, infine, ha firmato l’accettazione di una proposta di vendita della ex casa coniugale e, successivamente, ha acquistato un altro immobile fruendo nuovamente delle agevolazioni prima casa, senza utilizzare il credito d’imposta previsto dalla legge 448/1998 (articolo 7, comma 1), in detrazione dall’imposta dovuta per tale atto. Per quest’ultimo atto di acquisto il notaio non ha portato in detrazione alcun credito di imposta per l’acquisto della prima casa, in quanto per l’ultimo atto di acquisto, come stabilito dal citato articolo 19 della legge 74/1987, non venne pagata alcuna imposta di registro.
L’istanza è volta a conoscere se l’atto in esecuzione di una clausola inserita nell’accordo di separazione determini la decadenza della detrazione del credito d’imposta di registro versata.
Le modifiche confermano il diritto
La legge 448/1998 prevede che ai contribuenti che acquisiscono, a qualsiasi titolo, entro un anno dalla vendita dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista per l’imposta di registro e l’IVA per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni previste dal Testo unico dell’imposta di registro (TUR) è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA pagata per il precedente acquisto agevolato.
Mentre il diritto a fruire di questo credito d’imposta è ribadito nella circolare 19/E del 2001, è inoltre possibile beneficiarne – tenendo conto delle modifiche apportate in materia di agevolazioni per la prima casa da norme successive – anche nel caso in cui il contribuente acquisti il nuovo immobile prima della vendita dell’abitazione già posseduta (circolare 12/E del 2016).
Normativa e prassi confermano, dunque, che il credito d’imposta spetta al contribuente che abbia acquistato un nuovo immobile con le agevolazioni prima casa, sia se al momento dell’acquisto ha venduto la casa acquistata con le agevolazioni da non oltre un anno, sia se la vende entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.
L’utilizzo del credito d’imposta
Riguardo al suo utilizzo, il credito d’imposta, che in ogni caso non dà luogo a rimborsi, può essere portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, oppure, per l’intero ammontare, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; può inoltre essere utilizzato in diminuzione dell’IRPEF dovuta nella dichiarazione da presentare dopo la data del nuovo acquisto ed essere utilizzato in compensazione (art. 7, comma 2).
Come chiarito con le circolari 15/E del 2005 e 17/E del 2015, tale credito può essere fatto valere, tra l’altro, in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto o alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare nell’atto tale volontà (risoluzione 70/E del 2004).
L’alienazione della ex casa coniugale L’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 531 del 28 ottobre 2022 afferma che anche alla luce delle disposizioni citate il contribuente matura il diritto al credito d’imposta con l’acquisto agevolato del secondo immobile, avvenuto nel 2022. In particolare, l’atto con il quale è stata acquistata la quota del 50% della ex moglie in esecuzione degli accordi di separazione non costituisce l’acquisto di un nuovo immobile. Assodato che l’acquisizione della quota del coniuge relativa alla casa acquistata beneficiando dell’esenzione prevista non preclude l’accesso al credito d’imposta previsto per l’acquisto di un secondo immobile, l’Agenzia precisa che, comunque, l’istante deve effettivamente procedere alla vendita della ex casa coniugale entro un anno dalla stipula dell’acquisto del secondo immobile per non perdere l’agevolazione fruita per tale acquisto, il che causerebbe il recupero del credito d’imposta eventualmente utilizzato.