Prima casa e successione presentata oltre il termine di un anno
Alla base della consulenza giuridica che ha generato la risoluzione n. 66 /E del 20 dicembre 2024 ci sono due motivazioni: le numerose richieste di riconoscimento dell’agevolazione prima casa in sede di presentazione della dichiarazione di successione oltre il termine previsto di 12 mesi dall’apertura della successione stessa, e i comportamenti non uniformi adottati da parte degli uffici territoriali, che in alcuni casi hanno riconosciuto l’agevolazione richiesta e in altri, invece, ne hanno negato l’applicazione.
Inoltre, risultano pendenti ricorsi avverso gli avvisi di liquidazione emessi nei casi di mancato riconoscimento dell’agevolazione prima casa: in questi casi gli uffici delle Entrate, nel non riconoscere i benefici previsti richiamano le ordinanze della Corte di Cassazione n. 9890/2029 e n. 20132/2020, secondo le quali, trattandosi di una norma agevolativa e quindi di stretta interpretazione, spettava al contribuente richiedere le agevolazioni presentando una dichiarazione di successione, integrativa o modificativa, entro 12 mesi dall’apertura della successione.
La richiesta del contribuente
Riguardo all’agevolazione prima casa per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni, l’Agenzia ricorda che la legge 342/2000 prevede che l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro ciascuna è conseguente alla presentazione di una richiesta da parte del contribuente nella dichiarazione di successione. In proposito si richiama la circolare n. 44/2001, dove è stato chiarito che “la volontà di fruire delle agevolazioni deve essere affermata dal richiedente con una dichiarazione sostitutiva da allegare alla dichiarazione di successione» e nella quale deve essere evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile, dei requisiti e delle condizioni previste per l’acquisto della prima abitazione dalla Nota II-bis all’articolo 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986”.
Nei trasferimenti per successione, quindi, la dichiarazione può anche essere resa in sede di dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva.
Scadenze per la emendabilità della dichiarazione
Riguardo alla possibilità di correggere o modificare la dichiarazione di successione e ai tempi da rispettare, la risoluzione n. 8/2012 ha spiegato che i contribuenti possono procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione stessa anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a valutare tali modifiche, a condizione che queste vengano dichiarate prima della notifica di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta o prima del decorso del termine ultimo previsto per la notifica dello stesso (due anni dal pagamento dell’imposta principale-articolo 27, comma 3, del TUS). Ne consegue, dunque, che la possibilità di richiedere l’agevolazione prima casa con la dichiarazione integrativa o sostitutiva trova il limite temporale nella notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
Se la dichiarazione è omessa
In caso di dichiarazione di successione omessa, l’agevolazione può essere richiesta entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione, dunque entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione (articolo 27, comma 4 del TUS).
Trasferimento della residenza entro 18 mesi
L’applicazione del bonus prima casa in caso di dichiarazione tardiva è condizionato al rispetto dei requisiti previsti per fruire delle agevolazioni. Nei casi in cui la dichiarazione di successione venga presentata in data successiva alla scadenza del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, il beneficio in questione non può essere richiesto, stante la mancanza del requisito previsto al momento dell’apertura della successione: la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove si trova l’immobile acquistato, come stabilito dalle norme vigenti, deve essere resa dall’acquirente, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto (o in un atto integrativo prima dello scadere del termine di diciotto mesi – risoluzione n. 53/2017).
Le conclusioni delle Entrate risultano in linea con le ordinanze della Corte di Cassazione n. 9890/2019 e n. 20132/2020, nelle quali, infatti, si afferma il principio generale relativo alla necessità per l’erede di richiedere formalmente le agevolazioni, non essendo sufficiente il semplice possesso di fatto dei requisiti, in quanto il diritto all’agevolazione, che spetta esclusivamente se sussistono le condizioni previste dalla norma citata, deve comunque essere invocato dal richiedente tramite la presentazione della dichiarazione di successione.