FISCALITA

Prima casa, donazione e nuovo acquisto: le agevolazioni non si perdono

La risoluzione per mutuo consenso di un contratto di donazione compromette le agevolazioni fiscali previste per la prima casa? 

Questo è il dubbio interpretativo oggetto dell’interpello presentato che ha generato la risposta n. 77/2021 dell’Agenzia delle entrate.

Il fatto

L’istante, che nel 2014 aveva acquistato un’abitazione fruendo delle agevolazioni per l’abitazione principale, nel 2017, in sede di acquisto di un secondo immobile con gli stessi benefici, si era impegnato a vendere il primo appartamento entro un anno dalla data dell’atto, come previsto dal comma 4-bis della Nota II-bis, posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 (TUR).  Sempre nel 2017 procedeva dunque all’alienazione del primo immobile e lo faceva mediante un atto di donazione al padre.

Ora avrebbe intenzione di risolvere per mutuo consenso tale contratto di donazione e chiede, pertanto, di sapere se l’atto di risoluzione determini la perdita delle agevolazioni fruite, la corretta tassazione cui assoggettarlo e se esistono vincoli, anche temporali, per l’eventuale rivendita dell’immobile dopo la risoluzione del contratto di donazione.

L’agevolazione non può essere revocata

Nella risposta l’Agenzia ricorda che il citato comma art. 1, comma 4-bis del Testo unico dell’imposta di registro ci permette di fruire delle agevolazioni prima casa in relazione all’acquisto di un nuovo immobile (a partire dal 1° gennaio 2016, circolare 8 aprile 2016, n. 12/E), anche se siamo già proprietari di un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni, a condizione che ci si impegni ad alienare la casa già posseduta entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Nel caso in questione la condizione stabilita dal citato comma 4-bis si ritiene soddisfatta, considerato che il contribuente ha alienato il primo immobile acquistato con un atto di donazione e che lo stesso è stato successivamente risolto per mutuo consenso, poiché l’accordo con il quale si realizza “la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all’originario donante configura un nuovo atto di donazione”.

In questo caso, dunque, al contribuente non vengono disconosciute le agevolazioni fruite.

Secondo le Entrate, il fatto che il contribuente abbia ceduto l’immobile pre-posseduto entro un anno dalla data del secondo acquisto impedisce la revoca dei benefici fiscali da parte dell’ufficio finanziario e, inoltre, lo scioglimento per mutuo consenso dell’atto di donazione non rientra fra le cause di decadenza dall’agevolazione disciplinate dalla citata Nota II-bis.

La tassazione dell’atto di risoluzione

Riguardo alla tassazione da applicare, ai fini delle imposte indirette, all’atto di risoluzione per mutuo consenso del precedente atto di donazione, l’Agenzia ribadisce quanto già chiarito con la risoluzione n. 20 del 14 febbraio 2014, ovvero che l’atto di risoluzione per mutuo consenso relativo a un atto di donazione per il quale non è previsto alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta in misura fissa.

Nessun vincolo temporale

In riferimento, infine, al quesito riguardante l’esistenza di eventuali vincoli alla successiva rivendita dell’immobile riacquisito a seguito della risoluzione in questione, non sussistono vincoli temporali, ai fini del mantenimento dell’agevolazione prima casa, per una eventuale rivendita dell’immobile. 

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