EDITORIALE FISCALITA

Prima casa danneggiata dal maltempo, indennizzo assicurativo e spese di ristrutturazione

Un appartamento, adibito ad abitazione principale, a seguito di un evento atmosferico ha subito gravi danni che hanno colpito il tetto, i muri perimetrali e le facciate. Sul fabbricato, dopo aver presentato al la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) al competente Sportello unico per l’edilizia (Sue), nel 2021 hanno avuto inizio lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.

La proprietaria, a fronte degli ingenti danni subiti, ha aperto un sinistro presso la compagnia assicurativa, che si è chiuso nello scorso mese di febbraio 2022 con la firma di un accordo transattivo e la corresponsione in suo favore, a titolo di “risarcimento e/o indennizzo dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri, della somma di euro 117.000, comprensiva di sorte, accessori, spese di qualsiasi natura”.

La contribuente chiede se per gli importi pagati nel 2021 e per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica effettuati sull’immobile possa fruire delle detrazioni previste dalla normativa tributaria.

La varietà degli interventi agevolati

Le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria, per quelli di manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, sono disciplinate dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) e dal Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001).

Negli anni sono state introdotte modifiche e variazioni che hanno interessato la tipologia degli interventi, l’aliquota della detrazione e l’ammontare massimo della detrazione spettante, e che, in taluni casi, hanno riguardato tipi di interventi diversi, generando dubbi interpretativi oggetto di documenti di prassi.

Proprio di recente, ad esempio, la circolare 28/E del 25 luglio 2022 ha chiarito che, in caso di interventi rientranti sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per il recupero del patrimonio edilizio, è possibile fruire, per le stesse spese, soltanto di una delle due detrazioni, rispettando gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna.

I principi generali

La detrazione spetta per le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente, il che equivale a dire che non compete se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, per cui eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall’importo su cui applicare la detrazione: si considerano invece rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito del contribuente. E’ quanto stabilito dai principi generali in materia di oneri detraibili dall’imposta lorda o deducibili dal reddito complessivo, in base ai quali il risparmio fiscale è subordinato, tra l’altro, proprio al fatto che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente che li ha sostenuti.

L’indennizzo assicurativo non elimina la detrazione

Nella risposta 459/2022 l’Agenzia delle entrate fa presente che la citata circolare n. 28/E del 2022 ha specificato che, poiché l’indennizzo assicurativo erogato in conseguenza di un evento che ha provocato un danno al fabbricato non costituisce un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stesso, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per effettuare gli interventi che danno diritto alla detrazione e, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente. Tenuto quindi conto che la proprietaria dell’immobile danneggiato ha ricevuto dalla compagnia assicurativa un importo a titolo di risarcimento e/o indennizzo per tutti i danni subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, si ritiene che tale importo non vada sottratto dalle spese sostenute per gli interventi eseguiti e, pertanto, queste si possono considerare come rimaste interamente a carico dell’istante, mantenendo dunque il suo diritto al beneficiare dell’agevolazione.

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