ECONOMIA FISCALITA LAVORO

Polizze vita: indetraibile il premio pagato dall’azienda

La normativa vigente dispone che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (articolo 51, comma 1, del TUIR). Il principio base è l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salvo le deroghe di esenzione previste, in base alle quali alcuni componenti non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo in parte (onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente).

Il sostituto d’imposta e le polizze collettive

Un sostituto  di imposta dichiara di aver proceduto alla sottoscrizione collettiva di polizze a tutela del rischio morte (polizze vita) in favore del proprio personale dipendente, evidenziando che in relazione a tali polizze sono riconosciuti i seguenti benefici fiscali:

– la detrazione del 19% per i premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante; 

– la mancata concorrenza alla formazione del reddito delle erogazioni in natura sino al limite stabilito per i lavoratori  dipendenti con figli  a carico (per l’anno  2024, 2.000 euro per i lavoratori con figli e 1.000 euro per tutti gli altri). Premesso che secondo l’istante sia la detrazione sia la mancata concorrenza alla formazione del reddito possono essere applicate ai premi corrisposti,  chiede conferma che i propri dipendenti possano usufruire di entrambi i benefici, ovvero che i premi versati per la polizza vita siano detraibili dall’imposta e, allo stesso tempo non concorrano alla formazione del reddito.

La concorrenza alla formazione del reddito

Nella risposta 218/2024 l’Agenzia delle entrate sostiene che l’importo dei contributi in questione rappresenta un componente positivo del reddito di lavoro dipendente, ferma restando la disposizione in base alla quale il valore dell’emolumento in natura (nel nostro caso, l’importo dei contributi) non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli eventuali beni e servizi in natura concessi ai dipendenti, non supera l’importo complessivo di 258,23 euro nel periodo d’imposta (articolo 51, comma 3).

Il  superamento  di  questo  importo  comporta  la  tassazione  ordinaria dell’intero importo e non soltanto della parte eccedente il limite di 258,23 euro. Per il solo periodo di imposta 2024, la legge di bilancio 2024 ha previsto la non concorrenza alla  formazione del  reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, limite innalzato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico; anche  in questo  caso, il  superamento  del  limite  indicato comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile.

La detraibilità dell’onere

Riguardo alla detrazione dei premi per assicurazioni per il rischio di morte, la circolare n. 7/E del 2021 ha chiarito che la detrazione spetta anche in riferimento ai premi  relativi a una polizza vita collettiva, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del dipendente (sottoscrittore  assicurato), relativamente  alla  quota  di  premio  riferita  alla singola posizione individuale.

Perché un onere possa essere detratto è necessario che sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico: di conseguenza, nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, potranno essere detratti dal lavoratore soltanto se il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione. Nella risoluzione 391/E del 2007 è stato chiarito che i lavoratori hanno  diritto a fruire della detrazione d’imposta relativamente agli importi che hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ma ha specificato che nel caso in cui i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo non possono essere detratti (articolo 15, comma 1, lettera f), del TUIR).

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