CASSAZIONE

Permuta dopo una donazione di terreni non è elusiva se non è dimostrato l’uso strumentale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29182 del 6 dicembre 2017, ha deciso che non può considerarsi elusiva la donazione agli eredi di terreni edificabili con la successiva permuta in appartamenti da edificare, ritenendo che in fattispecie di donazione di terreni edificabili da genitore a figlio, il quale successivamente ritrasferisce – nel caso di specie permuta – gli immobili donati, va dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte che ha considerato non mancante di causa la suddetta operazione negoziale, fermo restando che incombe sull’Amministrazione la prova del disegno elusivo.

La disciplina dell’interposizione non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, come nel caso dell’interposizione fittizia, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali.

Ma in casi del genere, come in quello in esame, trattandosi di rapporti patrimoniali tra padre e figlio, deve pur tenersi conto della libertà di pianificazione della propria successione da parte del genitore e del carattere genuino della donazione.

Ricordiamo peraltro che la Corte, muovendosi con altra interpretazione, si era già espressa su questo tema, con la sentenza n. 20250 del 9 ottobre 2015, affermando che in tema di accertamento rettificativo dei redditi la disciplina antielusiva dell’interposizione, di cui all’art. 37, comma 3 del DPR n. 600/1973, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta.

In sostanza, per la Suprema Corte l’Amministrazione finanziaria può legittimamente imputare la plusvalenza al donante, di fatto non considerando il passaggio intermedio della donazione e utilizzando, ai fini del calcolo della plusvalenza, il prezzo di acquisto del terreno da parte del donante e il corrispettivo della cessione finale ai terzi.

Tale “inamovibile” posizione è stata però messa in discussione dalla recente sentenza n. 12316/2017, con la quale i giudici di legittimità hanno stabilito che la donazione di un terreno edificabile a favore dei figli non è da considerarsi una simulazione, se il prezzo della successiva vendita è stato effettivamente incassato dai donatari e non vi è alcun elemento per dimostrare che il corrispettivo sia stato, da questi ultimi, retrocesso al donante.

Per gli Ermellini, dunque, va sostanzialmente considerata come elusiva quell’operazione solo quando l’intento e la finalità messe in atto siano finalizzate esclusivamente all’ottenimento di un risparmio fiscale tramite l’abbattimento della plusvalenza.

Nel caso in esame il padre aveva donato un terreno edificabile al figlio, il quale lo aveva poi permutato con due appartamenti il giorno successivo: un lasso di tempo che l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto sospetto per i tempi ravvicinati fra le due operazioni.

I giudici della Corte di Cassazione hanno però rigettato il ricorso dell’Agenzia Entrate, effettuato a seguito della sfavorevole pronunzia della CTR, affermando che “ … Giova al riguardo precisare che la disciplina dell’interposizione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, come nel caso dell’interposizione fittizia, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali (v. Cass. n. 5937 del 2015; v. anche Cass. nn. 12788 del 2011, n. 449 e n. 25671 del 2013, 21794 del 2014). Ma in casi del genere, come quello in esame, trattandosi di rapporti patrimoniali tra padre e figlia, deve pur tenersi conto della libertà di pianificazione della propria successione da parte del genitore e del carattere genuino della donazione (v. Cass. 21952 del 2015; n. 16158 del 2016). L’operazione di donazione e successiva permuta pertanto non è sine causa, potendo questa individuarsi nella indicata pianificazione dei rapporti patrimoniali familiari e della successione ereditaria.

L’Agenzia delle entrate, per contro, su cui grava l’onere di provare l’uso strumentale della donazione per evitare il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza maturata dal donante, non ha fornito alcuna prova, non potendo ritenersi sufficiente per tale dimostrazione la semplice sequenza temporale fra i due atti (donazione-permuta), di per sé non idonea a dimostrare l’esistenza di una interposizione fittizia di persona, come tale soggetta a plusvalenza (v. Cass. n. 5408/2017; n. 14470/2016).

L’Ufficio avrebbe potuto fornire al giudice di merito ulteriori elementi, quali ad es.: il versamento di acconti al donante; la partecipazione di questi alle trattative per la permuta), idonei a far pensare all’assenza dello spirito di liberalità e alla strumentalità dell’operazione per evitare il carico fiscale della plusvalenza.

Nel caso di specie la C.T.R. si è conformata alla richiamata giurisprudenza, ritenendo non provato l’intento elusivo, a fronte della documentazione fornita dal contribuente, idonea a dimostrare che i beni permutati sono rimasti nel patrimonio personale della figlia, la quale sugli appartamenti permutati ha acceso un mutuo ipotecario”.

 

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza n. 29182 del 6 dicembre 2017

Ritenuto che:

L’Agenzia entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia 9/14/09 dep. 27 gennaio 2009, che ne ha rigettato l’appello su ricorso avverso avviso di accertamento, ex art. 81 comma 1 lett. b) TUIR, per Irpef 1998, col quale l’Ufficio accertava redditi derivanti da mancata dichiarazione di plusvalenza da cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, riconducendo gli atti di donazione e successiva permuta a un disegno elusivo volto ad evitare il pagamento della plusvalenza. In particolare il B. aveva donato per la quota di tre quarti alla figlia D. un terreno edificabile, che il giorno successivo la stessa ha permutato, unitamente al residuo quarto del terreno già di sua proprietà, con due appartamenti da edificare: il tutto allo stesso valore dichiarato nella donazione.

  1. B., n.q. di erede del padre Graziano, si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato

Considerato che:

  1. col primo motivo del ricorso principale l’Agenzia deduce vizio di motivazione per avere la C.T.R. con motivazione succinta affermato che l’Ufficio “non avesse effettuato l’analisi documentata del valore attribuito al terreno”. Riproduce gli atti di causa dai quali emerge che l’ufficio aveva indicato gli atti di provenienza dei beni e i relativi valori;
  2. col secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 37 comma 3 d.P.R. 600/73), per non avere la C.T.R. riconosciuto il carattere simulato della donazione in base alla successione temporale degli atti di trasferimento e del valore della donazione coincidente col prezzo del terreno e della permuta, nonché dello stretto rapporto di parentela tra donante e donataria e il risparmio d’imposta realizzato.
  3. Col terzo motivo si deduce violazione del principio generale antielusivo, ex art. 53 cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la C.T.R. riconosciuto la strumentalità della donazione al fine di evitare il pagamento della plusvalenza.
  4. I motivi, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e vanno respinti.

4.1. In fattispecie di donazione di terreni edificabili da genitore a figlio, il quale successivamente ritrasferisce (nel caso di specie permuta) gli immobili donati, va dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte che ha considerato non mancante di causa la suddetta operazione negoziale (v. Cass. 21952 del 2015; n. 16158 del 2016), fermo restando che incombe sull’Amministrazione la prova del disegno elusivo (v. ex multis Cass. n. 4603 del 2014).

4.2. Giova al riguardo precisare che la disciplina dell’interposizione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, come nel caso dell’interposizione fittizia, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali (v. Cass. n. 5937 del 2015; v. anche Cass. nn. 12788 del 2011, n. 449 e n. 25671 del 2013, 21794 del 2014). Ma in casi del genere, come quello in esame, trattandosi di rapporti patrimoniali tra padre e figlia, deve pur tenersi conto della libertà di pianificazione della propria successione da parte del genitore e del carattere genuino della donazione (v. Cass. 21952 del 2015; n. 16158 del 2016).

L’operazione di donazione e successiva permuta pertanto non è sine causa, potendo questa individuarsi nella indicata pianificazione dei rapporti patrimoniali familiari e della successione ereditaria.

4.3. L’Agenzia delle entrate, per contro, su cui grava l’onere di provare l’uso strumentale della donazione per evitare il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza maturata dal donante, non ha fornito alcuna prova, non potendo ritenersi sufficiente per tale dimostrazione la semplice sequenza temporale fra i due atti (donazione-permuta), di per sé non idonea a dimostrare l’esistenza di una interposizione fittizia di persona, come tale soggetta a plusvalenza (v. Cass. n. 5408/2017; n. 14470/2016). L’Ufficio avrebbe potuto fornire al giudice di merito ulteriori elementi, quali ad es.: il versamento di acconti al donante; la partecipazione di questi alle trattative per la permuta), idonei a far pensare all’assenza dello spirito di liberalità e alla strumentalità dell’operazione per evitare il carico fiscale della plusvalenza.

4.3. Nel caso di specie la C.T.R. si è conformata alla richiamata giurisprudenza, ritenendo non provato l’intento elusivo, a fronte della documentazione fornita dal contribuente, idonea a dimostrare che i beni permutati sono rimasti nel patrimonio personale della figlia, la quale sugli appartamenti permutati ha acceso un mutuo ipotecario.

  1. Il ricorso va pertanto rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.6. In considerazione dell’epoca di formazione della giurisprudenza di riferimento, si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del- giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

 

 

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay