Per imposta di bollo e fatture elettroniche una guida “dedicata”
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’art. 6 del Dm 17 giugno 2014 ha regolamentato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette all’imposta e fissando modalità e termini di versamento; periodicamente, il contribuente deve versare l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche.
Al fine di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, il decreto legge 34/2019 – poi modificato dal Dm 4 dicembre 2020 – ha stabilito che l’Agenzia delle entrate renda disponibili a contribuenti e intermediari delegati, nel portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse, che l’Agenzia integra con quelli delle e-fatture senza l’indicazione dell’assolvimento ma per le quali l’imposta risulta dovuta: in questo modo i soggetti IVA possono verificare il corretto assoggettamento delle fatture elettroniche all’imposta e in caso di omissione dell’indicazione sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione dell’Agenzia e versare il dovuto. Nel caso in cui, invece, ritengano che una o più fatture elettroniche integrate dal Fisco non debbano scontare l’imposta di bollo, possono eliminarle e motivare l’azione in sede di eventuale verifica.
Le regole di funzionamento del nuovo sistema sono contenute nel provvedimento del Direttore delle Entrate del 4 febbraio 2021 e l’adempimento in questione è stato oggetto di trattazione e approfondimento nella apposita guida pubblicata nel sito delle Entrate, che spiega l’integrazione del bollo sulle e-fatture, la consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo, il versamento dell’imposta e i controlli.
Il trimestre di riferimento
Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, l’individuazione del trimestre di riferimento si ha nel momento in cui la data di consegna, contenuta nella ricevuta rilasciata alla fine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre.
In proposito, nella guida le Entrate richiamano l’attenzione dei contribuenti su un aspetto preciso: il conteggio in un trimestre precedente, e quindi l’anticipazione, dell’imposta di bollo relativa a fatture elettroniche da conteggiare nel trimestre successivo non costituisce una violazione, ma l’invito è a seguire le regole previste ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori IVA e consumatori finali) e delle Pubbliche amministrazioni, in modo da evitare il costante disallineamento tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall’Agenzia, che dovrebbe poi essere chiarito presso gli uffici territoriali.
I due elenchi e le modifiche
L’integrazione eseguita dall’Agenzia sopra descritta genera due elenchi nel portale “Fatture e corrispettivi”, che contengono gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento: l’elenco A (non modificabile), con gli estremi delle fatture ordinarie e semplificate correttamente assoggettate all’imposta di bollo e l’elenco B (modificabile), con gli estremi delle fatture ordinarie e semplificate per le quali viene rilevato l’obbligo di assoggettamento a bollo, ma nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento.
Il contribuente (o il suo intermediario delegato) può modificare l’elenco B indicando, tra le fatture selezionate, quelle senza i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi: in merito a queste ultime viene ribadito che devono riferirsi al trimestre in oggetto e non a quello precedente o successivo.
Le modifiche devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre; se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Il soggetto IVA (o il suo intermediario delegato) può effettuare le modifiche all’elenco B:
a) in modalità “puntuale”, tramite la procedura disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, operando direttamente sulla tabella con gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B
b) in modalità “massiva”, scaricando nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” un file contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B e poi caricando il file con i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate.
In assenza di modifiche, si intende confermato l’elenco B proposto dall’Agenzia delle entrate.
Le modalità di pagamento
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B l’Agenzia delle entrate calcola l’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento, esponendo l’importo nell’area riservata del portale entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre: per il secondo trimestre, la data slitta al 20 settembre. Per pagare basta indicare nell’apposita funzionalità del portale l’Iban del conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene addebitato l’importo dovuto. Nei casi di ritardo rispetto alla scadenza la procedura calcola e permette il pagamento di sanzione e interessi (ravvedimento operoso).
In alternativa, si può versare tramite modello F24 da presentare in modalità telematica.
Questi i codici tributo da utilizzare:
• 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
• 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
• 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
• 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
• 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
• 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.