FISCALITA

Pensioni estere e trasferimento della residenza al Sud: imposta sostitutiva del 7%

La Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) ha introdotto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di pensione di fonte estera. In particolare, ha inserito nel TUIR il nuovo art. 24-ter, in base al quale, a partire dal periodo di imposta 2019

la persona fisica titolare di redditi da pensione di fonte estera in presenza delle condizioni previste dalla normativa, può presentare l’opzione per la nuova imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero.

Obiettivo della disposizione è di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera, prevedendo in alternativa alla disciplina ordinaria un regime fiscale opzionale.

Destinatari della nuova norma sono le persone fisiche titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei piccoli Comuni ubicati nel territorio delle Regioni Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, a condizione che non siano state residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace.

Un provvedimento direttoriale dello scorso 31 maggio, il n. 167878/2019, ha definito le modalità applicative del regime previsto dal comma 1 dell’art. 24-ter del TUIR (“Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno”), ovvero: esercizio e revoca dell’opzione, cessazione degli effetti, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva e la fonte informativa per individuare i Comuni con le caratteristiche previste dalla norma.

L’imposta sostitutiva

Il regime è opzionale e permette di versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF per qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero.

Per ogni periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i contribuenti pagano in un’unica soluzione l’imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfetaria con l’aliquota del 7% sui redditi prodotti all’estero.

L’esercizio dell’opzione

L’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti interessati hanno trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni sopra elencate con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Nella dichiarazione dei redditi il contribuente, tra l’altro, indica:

a) lo status di non residente in Italia per un periodo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;

b) la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

c) gli Stati o i territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva (art. 24-ter, comma 8, del TUIR);

d) lo Stato di residenza del soggetto estero che eroga i redditi;

e) l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

Rispetto all’individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si trasferisce la residenza si considera il dato riferito a tale Comune come risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’ISTAT riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.

L’opzione rimane efficace anche nel caso in cui, a partire dal secondo periodo d’imposta di validità dell’opzione, il contribuente trasferisca la residenza in un altro Comune con le stesse caratteristiche normativamente previste.

La facoltà di non avvalersi dell’imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione.

Cessazione degli effetti e revoca dell’opzione

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano al trascorrere di cinque anni successivi al periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione.

Il contribuente che ha esercitato l’opzione può revocarla in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando la revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta di validità dell’opzione, anche in caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero o in un Comune diverso da quelli delle Regioni sopra citate.

Di seguito il casi di decadenza dal regime:

a) vengono meno i requisiti indicati all’art. 24-ter, commi 1 e 2;

b) omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista, con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento;

c) trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati, con effetto dal periodo d’imposta in cui varia la residenza;

d) trasferimento della residenza fiscale all’estero.

L’opzione si considera inefficace quando, in seguito a un’attività di controllo, viene accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio della stessa. Nei casi di revoca e di decadenza è vietato l’esercizio di una nuova opzione.

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