FISCALITA LAVORO

Pensioni estere e italiana, agevolazioni per chi si trasferisce al Sud

L’articolo 24-ter del TUIR ha introdotto un regime speciale finalizzato a favorire il trasferimento in alcune zone dell’Italia di soggetti residenti all’estero, a prescindere dalla loro cittadinanza, purché siano titolati di

redditi da pensione erogati da soggetti esteri: si sono così voluti favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche solo per i soggetti non residenti titolari di redditi da pensione ex articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

Nella Risposta 280/2020 l’Agenza delle entrate spiega che il beneficio fiscale previsto dall’articolo 24-ter del TUIR per i titolari di pensioni estere che trasferiscono la propria residenza in un piccolo Comune del Meridione spetta anche in presenza di una pensione italiana.

Un signore presenta un interpello facendo presente una serie di circostanze:

– di essere iscritto dal 2006 all’Aire di Boston, attuale residenza, e di aver acquisito la cittadinanza italiana dopo aver sposato una cittadina italiana;

– di aver studiato e lavorato dal 1958 al 1978 negli Stati Uniti, versando i contributi al sistema pensionistico americano;

– di aver lavorato dal 1980 al 1985 presso un’azienda in Italia, versando i contributi all’INPS;

– di aver lavorato dal 1985 al 1988 in Belgio, versando i contributi al sistema pensionistico belga;

– di aver lavorato di nuovo in Italia dal 1988 al 2006, versando i contributi all’INPS e maturando, nel 2005, la posizione pensionistica dal nostro Istituto previdenziale.

Attualmente, essendo titolare di pensioni erogate dai soggetti pensionistici americano, belga e italiano, chiede se può fruire del regime recato dall’articolo 24-ter del TUIR per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera anche considerato che riceve, oltre alle pensioni di fonte estera, anche quella italiana.

Il pensionato ritiene che la norma in esame non preclude l’accesso al regime di favore ai titolari, oltre delle pensioni erogate da soggetti esteri, anche di quelle erogate da soggetti residenti nel territorio dello stato, ma limita semplicemente gli effetti del regime speciale, nel senso che i redditi di pensione erogati dall’INPS saranno tassati con il regime ordinario; secondo l’istante, nel suo caso sono rispettati i presupposti per accedere al regime in questione a partire dall’anno in cui egli trasferirà la propria residenza in Italia.

L’opzione e i requisiti richiesti

L’Agenzia precisa che il comma 1 del citato articolo 24-ter del TUIR prevede che le persone fisiche titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna con una popolazione di non oltre 20.000 abitanti (o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017), possono scegliere di assoggettare i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva, calcolata forfetariamente con aliquota del 7% per ognuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).

Viene inoltre evidenziato che per l’accesso al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni sopra elencati: poiché l’obiettivo è di attrarre i titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese, risulta evidente che deve verificarsi l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.

In proposito non ha alcuna rilevanza la nazionalità di chi si trasferisce, poiché l’agevolazione spetta sia a un cittadino straniero sia a uno italiano, purché sia rispettato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale sono vigenti accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale: Paesi europei e Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (un TIEA, Tax Information Exchange Agreement) o che aderiscono alla Convenzione OCSE.

Nello specifico, la norma stabilisce che l’opzione è:

 – esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui assume efficacia e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

 – valida per i primi 9 periodi d’imposta successivi a quello in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale;

 – esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a partire da tale periodo d’imposta.

E’ inoltre necessaria la titolarità, da parte delle persone fisiche, “dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri”: si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni equiparati, erogati esclusivamente da soggetti esteri, mentre sono esclusi i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.

Non scontano invece l’imposta sostitutiva, e vengono quindi tassate in maniera ordinaria, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si sono trasferiti nel nostro Paese che hanno optato per il regime fiscale agevolato.

Nel caso prospettato, dunque, il pensionato può fruire dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, non risultando di impedimento la circostanza che lo stesso sia anche titolare una pensione erogata dall’INPS per la quale, in quanto reddito di fonte italiana, saranno applicati i principi ordinari di tassazione previsti per i soggetti residenti.

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