Pensione estere, residenza nel Mezzogiorno e imposta sostitutiva
L’art. 1, comma 273, della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera, inserendo nel DPR 917/1986 (TUIR)
l’art. 24-ter: quest’ultimo, come modificato dal decreto legge 34/2019, convertito con legge 58/2019 prevede, in alternativa al regime agevolato previsto dall’art. 24-bis del TUIR, che “le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione”.
Con questo intervento normativo si son voluti favorire gli investimenti, i consumi e l’inserimento, nei comuni del Sud Italia con determinate caratteristiche demografiche, di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione erogati da soggetti esteri (art. 49, comma 2, lett. a, del TUIR).
In sostanza, l’agevolazione consiste nel poter scegliere di assoggettare i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva con aliquota del 7% per ogni periodo di imposta di validità dell’opzione.
La scelta, che ha una durata quinquennale, può essere esercitata dalle persone fisiche che non sono state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui diviene efficace l’opzione e nei casi di trasferimento della residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Il quesito
Un contribuente titolare di reddito di pensione erogato dall’INPS e iscritto al Fisco portoghese con un numero di identificazione fiscale, dichiara di essere iscritto all’AIRE dal 24 giugno 2016, di avere la residenza in Portogallo e di aver ottenuto il riconoscimento dello stato di “Residente non abituale” secondo la normativa portoghese, che prevede l’esonero dal pagamento dei tributi sulla pensione per 10 anni.
Nell’istanza di interpello presentata chiede, nel caso in cui decidesse di tornare in Italia, quale sia la procedura per accedere al beneficio dell’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.
Al riguardo ritiene che dopo che sarà scaduto il quinto periodo d’imposta come residente in Portogallo, sarà in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione fiscale citata.
Applicabilità dell’imposta sostitutiva sui redditi
Le indicazioni di carattere strettamente interpretativo sulle disposizioni applicabili al caso prospettato sono contenute nella Risposta 353 del 29 agosto 2019, nella quale l’Agenzia evidenzia che con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 167878 del 31 maggio 2019 sono state fissate:
– le modalità di esercizio e revoca dell’opzione;
– la cessazione degli effetti e le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva;
– la fonte informativa per individuare i Comuni con le caratteristiche previste dall’art. 24-ter, comma 1, del TUIR.
Nella problematica in questione, dall’esame delle informazioni acquisite al sistema dell’Anagrafe tributaria e da quanto dichiarato nell’istanza dal contribuente, risulta che questi percepisce redditi di pensione corrisposti dall’INPS.
Considerato che per beneficiare del regime agevolativo in commento è necessario che i redditi da pensione siano erogati da soggetti esteri, la circostanza che il reddito percepito venga erogato dall’INPS, l’Istituto previdenziale nazionale italiano, esclude che l’istante possa usufruire della tassazione con l‘imposta sostitutiva nel caso in cui decidesse di trasferire la propria residenza fiscale in Italia dopo aver maturato il periodo minimo di residenza estera richiesto dalla norma, che è di cinque periodi d’imposta.