ECONOMIA

Pensione e redditi da lavoro autonomo, chi deve dichiarare

L’art. 10 del D.lgs. 503/1992, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con eventuali redditi da lavoro autonomo, al comma 4 prevede che ai fini dell’applicazione del divieto i titolari di pensione devono presentare all’ente che eroga la pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini IRPEF (per l’anno 2016 è scaduto lo scorso 31 ottobre).

Con il messaggio 4189 del 25 ottobre 2017 l’INPS ha comunicato le istruzioni relative alla dichiarazione dei redditi obbligatoria per i pensionati ai quali ancora si applica il divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo, con una serie di chiarimenti e notizie che riteniamo utili per i nostri lettori.

 

I pensionati che non devono dichiarare

Sono esentati dall’obbligo di presentare all’INPS la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, in quanto non soggetti al divieto di cumulo:

– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

– i titolari di pensione di vecchiaia, che dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione (art. 72, legge 388/2000);

– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, che dal 1° gennaio 2009 è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro (art. 19, legge 133/2008);

– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, dal 1° gennaio 2009 totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (circolare n. 108 del 2008);

– i titolari di pensione o assegno di invalidità con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolare n. 20 del 2001).

 

Casi particolari

I pensionati che non si trovano nelle condizioni appena elencate sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno precedente, tenendo conto – come si è detto – del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF.

Nel documento di prassi l’Istituto previdenziale esamina una serie di situazioni particolari.

Le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno (art. 10, comma 2, D.lgs. 503/1992).

I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, comma 5, decreto 503/1992): tali redditi, dunque, non rilevano ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

Le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati (art. 11, comma 4-bis, legge n. 374/1991 e art. 15, legge n. 673/1994)

Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (messaggio INPS n. 340 del 2003). Analogamente, non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione tutte le indennità connesse a cariche pubbliche elettive, come ad esempio le indennità per Presidenti e membri dei Consigli regionali, Parlamentari nazionali ed europei (circolare n. 58 del 1998 e n. 197 del 2003) e le indennità percepite per l’esercizio di giudice tributario (art. 86, legge n. 342/2000).

Infine, per i dipendenti pubblici, il divieto di cumulo riguarda i trattamenti pensionistici di inabilità.

 

 

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