FISCALITA

Passaggio dal regime di vantaggio al forfetario con aliquota ridotta

Con un’istanza di interpello è stato esposto un quesito riguardante il passaggio al regime forfetario di determinazione del reddito – modulato rispetto alla tipologia di attività esercitata e dei ricavi o compensi realizzati – previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014 (legge di bilancio per il 2015).

Il contribuente comunica che nel 2014 ha avviato un’attività di consulenza amministrativa avvalendosi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, Dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011).

Poiché a suo parere ne possiede i requisiti e lo ritiene possibile, chiede se possa aderire al regime forfetario sopra indicato per il periodo d’imposta 2018 e se possa, inoltre, beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% prevista dal comma 65 del citato art. 1, legge 190/2014, per i contribuenti che iniziano l’attività, non essendo ancora trascorsi i 5 anni fissati dalla norma.

 

Aboliti i regimi previgenti

In relazione alla norma che disciplina il regime forfetario, l’Agenzia delle entrate evidenzia che, in presenza dei requisiti previsti, sul reddito determinato forfetariamente tenendo conto del tipo di attività svolta, si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività.

Inoltre, nella risposta 72/2018, si ricorda che al fine di razionalizzare i regimi di favore destinati ai contribuenti di dimensioni minori, i commi 85 e 86 dello stesso articolo 1 hanno previsto, in aggiunta al naturale passaggio al regime forfetario, l’abrogazione dei regimi previgenti, che erano:

  • il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13, legge 388/2000);
  • il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, Dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011);
  • il regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 244/2007).

Riguardo al solo caso del regime fiscale di vantaggio, tuttavia, il successivo comma 88 ha disposto una deroga, stabilendo che i soggetti che nel periodo di imposta 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011) possono continuare a utilizzarlo per il periodo mancante al completamento del quinquennio agevolato e, comunque, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Successivamente, una norma ha prorogato anche per il periodo d’imposta 2015 la possibilità di accedere al regime di vantaggio per i soggetti in possesso dei requisiti previsti, dopo di che tale regime è stato definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016.

I contribuenti che già applicavano il regime di vantaggio potevano continuare a utilizzarlo, come detto, fino alla naturale scadenza – fine del quinquennio o compimento del trentacinquesimo compleanno – oppure transitare nel regime forfetario fruendo, inoltre, dell’aliquota del 5% per gli anni che mancavano alla fine del quinquennio (circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).

 

Risposte positive a entrambi i quesiti

L’Agenzia richiama poi la risoluzione 65/E del 23 luglio 2015, con la quale ha già chiarito che poiché, fino al 31 dicembre 2014 il regime fiscale di vantaggio era quello naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza particolari adempimenti preventivi, quelli che sceglievano di rimanervi anche negli anni successivi non erano soggetti al vincolo di permanenza che normalmente ricorre in caso di opzione per un regime d’imposta diverso da quello naturale.

Il regime di vantaggio, infatti, è diventato opzionale, e quindi vincolante per almeno un triennio, soltanto per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene.

In conclusione, alla luce di quanto sopra è stato esposto, considerato che non è previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per quanti già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, secondo le Entrate l’istante può scegliere, avendone i requisiti, di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014; peraltro, avendo avviato la propria attività nel 2014, il contribuente può anche usufruire dell’aliquota del 5% per i periodi che mancano al compimento del quinquennio, dunque per il solo anno 2018.

 

 

 

 

 

 

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