FISCALITA IVA

Partite IVA inattive e cessazione d’ufficio con comunicazione

L’art. 7-quater del decreto-legge 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, ha modificato l’art. 35, comma 15-quinquies, del DPR 633/1972, riguardo alla individuazione e alla chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive dei soggetti che, pur avendo

cessato l’attività, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione, come previsto dalla normativa vigente.

In particolare, con il comma 44 è stata introdotta la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei contribuenti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa o attività artistiche o professionali. Il comma 45 ha modificato l’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 471/1997, eliminando la sanzione prevista per i casi di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.

Con il Provvedimento 1415522 del 3 dicembre 2019 vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione normativa e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Criteri e modalità

Le partite IVA in questione vengono individuate a seguito dei riscontri automatizzati con le informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, diretti a identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa. Ovviamente, restano invariati i poteri di controllo e accertamento del Fisco.

La chiusura delle partite IVA inattive avviene in modalità centralizzata.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, se dagli elementi in possesso dell’Amministrazione finanziaria e registrati nell’Anagrafe tributaria non risultano elementi che portano a supporre l’operatività del soggetto, si procederà contestualmente all’estinzione del codice fiscale.

La comunicazione

A ciascuno dei soggetti individuati ritenuto presumibilmente inattivo viene inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA; la spedizione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR).

Il contribuente destinatario che nella comunicazione che rileva elementi che non sono stati considerati o valutati erroneamente da parte dell’Agenzia, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e fornire i chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.

Il soggetto diverso da persona fisica che non ritiene corretta la contestuale estinzione del proprio codice fiscale potrà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate per richiederne, motivandola, la riattivazione.

Da parte loro gli uffici, una volta verificate le argomentazioni e la documentazione presentata dal contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA mantenendo il soggetto in stato di attività; in alternativa, possono rigettare l’istanza motivando il diniego.

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