FISCALITA IVA

Partita IVA in Italia e residenza all’estero: rileva il domicilio fiscale

Una cittadina italiana residente nel Regno Unito, iscritta all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (Aire) dal 2 agosto 2020, dichiara di non possedere un identificativo IVA estero, di non svolgere alcuna attività imprenditoriale o professionale nel Paese di residenza e di essere intenzionata a svolgere un’attività libero-professionale in Italia. Con la

richiesta di interpello vuole sapere se, una volta aperta la partita IVA, sia possibile indicare come domicilio fiscale la sede di svolgimento dell’attività professionale. Nella risposta 429/2022 l’Agenzia delle entrate riprende i concetti di soggetto passivo IVA e domicilio fiscale.

Il soggetto passivo IVA

Le norme nazionali in tema di soggettività IVA sono state uniformate alla Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112, che in base all’articolo 9, paragrafo 1, considera soggetto passivo “chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di detta attività”. La normativa nazionale considera soggetto passivo IVA colui che, nell’esercizio d’impresa, arti o professioni (articoli 4 e 5, DPR 633/1972), effettua le cessioni di beni o le prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato.

In riferimento alle prestazioni di servizi, alle quali va ricondotta l’attività professionale che l’istante intende svolgere, il decreto IVA prevede che per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo “domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute” (articolo 7, comma 1, lettera d).

In generale, dunque, chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se:

• è domiciliato in Italia, anche se residente all’estero;

• è residente in Italia e non è domiciliato all’estero;

• è domiciliato o residente all’estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia.

Dunque, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano effettuate in Italia.

Le imposte sui redditi

Riguardo all’imposizione sul reddito, a sua volta, il DPR 917/1986 (art. 2, comma 2) assimila ai cittadini residenti le persone fisiche che hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile, mentre, il DPR 600/1973 (art. 58) dispone che le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato.

Residenza e domicilio

Ai fini della definizione dei concetti di residenza e domicilio, nella risposta 429/2022 l’Agenzia delle entrate richiama la circolare 304/1997, con la quale l’allora Ministero delle finanze ha chiarito che aver stabilito il domicilio civilistico in Italia o aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato “sono condizioni sufficienti per integrare della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente”. Inoltre, nella stessa circolare è specificato che il Codice civile definisce la residenza come “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, quindi è possibile affermare che la stessa è definita dall’abituale dimora di una persona in un certo luogo, mentre la giurisprudenza sostiene che “il domicilio è un rapporto giuridico con il centro dei propri affari e prescinde dalla presenza effettiva in un luogo” (Cass. 29 dicembre 1960, n. 3322).

L’apertura della partita IVA in Italia Considerato, dunque, che appare evidente l’intenzione dell’istante di costituire in Italia il centro dei propri interessi e di svolgervi l’attività lavorativa, fissare nel nostro Paese il domicilio fiscale pur essendo residente in uno Stato estero non impedisce di considerarla un soggetto passivo d’imposta alla stregua di un soggetto residente. Peraltro, poiché in Inghilterra non svolge alcuna attività professionale o imprenditoriale, per avere una partita IVA ordinaria nel modello AA9/12 dovrà indicare il domicilio fiscale, ossia il luogo in cui sarà svolta l’attività lavorativa, dove assoggettare a imposizione i redditi conseguiti. Ciò anche sulla base della Convenzione tra Italia e Regno Unito, che all’art. 14 prevede che i redditi di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente di un residente di uno dei due Stati sono imponibili soltanto dove sono conseguiti, “a meno che egli non disponga abitualmente nell’altro Paese una base fissa per l’esercizio della sua attività”.

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